Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18855 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/09/2020), n.18855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24636-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE, elettivamente domiciliato

ROMA VIA FEDERICO CESI 8l, presso lo studio dell’avvocato FERRAGINA

EDOARDO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1001/2015 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. BERNAZZANI PAOLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministro in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Calabria n. 1001/02/15, pronunciata il 28.5.2015 e pubblicata il 18.6.2015, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione di primo grado, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria averso la richiesta di rimborso Irpeg per gli anni 1995-96-97-2000 formulata dal Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello (successivamente denominato Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese).

La decisione impugnata, preso atto che, dopo la pubblicazione della sentenza della CTP di Catanzaro n. 375/03/10 dell’11.12.2009, il citato Consorzio aveva proposto ricorso per correzione di errore materiale, che veniva accolto con ordinanza in data 28.10.2010, ha rilevato che l’appello proposto dall’Agenzia ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c. (con il quale veniva dedotta la mancata notifica all’Ufficio del ricorso per correzione e del correlativo decreto di fissazione di udienza, nonchè per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4) era da ritenersi inammissibile per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello presso la segreteria del giudice adito, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta spedizione, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (per il giudizio di primo grado) e stesso D.Lgs., art. 53, comma 2, (per il giudizio di appello), non potendo considerarsi equipollente il deposito dell’avviso di ricevimento.

Il contribuente si è costituito con controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso formulato, la difesa erariale denuncia la nullità della sentenza d’appello per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; lamenta, in tale prospettiva, che la CTR ha trascurato la tempestiva produzione in giudizio (documentata in atti ed espressamente menzionata anche da parte della sentenza) dell’avviso di ricevimento del ricorso, pienamente attestante anche la tempestiva proposizione dell’impugnazione.

1.1. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione oggetto di controversia, aderendo ad un orientamento maggioritario (cfr. le decisioni nn. 12185/2008; 9173/2011; 18373, 14010 e 10816/2012; 7645 e 12027/2014; 14183 e 18296/2015; 19138/2016), hanno affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 – 02).

1.2. Da tale assunto consegue che la data di spedizione non rileva al fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso. scopo di verificare la tempestività della proposizione del ricorso di primo grado o di appello.

2.2. Quanto al distinto ma connesso profilo concernente la rilevanza, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato, le Sezioni Unite, nel medesimo arresto giurisprudenziale citato, hanno affermato che “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass., Sez. U., n. 13452/17, Rv. 644364 – 03).

3. Tanto premesso, dalla documentazione in atti, (prodotta ex artt. 369-372 c.p.c. dall’Agenzia ricorrente) alla quale la Corte può accedere direttamente laddove, come nella specie, vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo (ex multis, Sez. 6 – 5, 12/03/2018, n. 5971 Rv. 647366 – 01), emerge che l’appello, ricevuto in data 14 ottobre 2011, è stato affidato all’ufficio postale di Catanzaro per la spedizione in data 10 ottobre 2011, come risulta, in particolare, dall’attestazione del messo speciale notificatore in atti (depositata il successivo 14 ottobre 2011); inoltre, sulla copia in atti del relativo plico compare la data “11.10.2011” apposta mediante timbro datario (da intendersi quale data di effettivo inoltro della raccomandata); infine, dalla compilazione dell’avviso di ricevimento da parte dell’agente postale risulta certificato (circostanza, del resto, non contestata dal controricorrente) che l’atto fu ricevuto il 14 ottobre 2011.

Il che dimostra la tempestività e la procedibilità del gravame, in considerazione del fatto che il termine ordinario per appellare la sentenza in oggetto, formalmente decorrente dalla data di notifica dell’ordinanza di correzione; ossia dall’8 settembre 2011, risultava soggetto alla sospensione feriale dei termini sino al 15 settembre dello stesso anno, onde sarebbe scaduto oltre il momento della ricezione del fidefacente avviso di ricevimento, avvenuta il 14 ottobre 2011; parimenti tempestiva risulta la costituzione in giudizio dell’Ufficio, avvenuta il 4 novembre 2011, giusta attestazione in atti, ossia nei trenta giorni dalla notifica.

Pertanto, avendo l’appellante dato prova della tempestività del ricorso e della sua costituzione, mediante il deposito, unitamente al ricorso, dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, l’appello non poteva considerarsi inammissibile.

4. L’accoglimento del ricorso impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, affinchè proceda a nuovo esame della controversia facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, decidendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Quanto alla deduzione sul punto del controricorrente, secondo cui la Corte dovrebbe decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso dell’Agenzia in quanto mirante a rimettere in discussione questioni ormai definitivamente precluse dall’intervenuto giudicato maturato sulla controversia sostanziale, ossia profili non riguardanti esclusivamente il procedimento di correzione e l’oggetto della relativa ordinanza (vale a dire l’indicazione dell’esatto ammontare dell’importo da rimborsare, pari ad Euro 1.737.034,00), va rilevato, in senso contrario, che i motivi di appello, per come sintetizzati nel ricorso, riguardano anche doglianze direttamente afferenti il procedimento di correzione materiale e non soltanto questioni astrattamente riconducibili al merito della controversia e che, in ogni caso, non può affermarsi che la decisione sul ricorso non richieda ulteriori accertamenti in fatto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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