Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18854 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22407/2007 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA FALLA

TRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIOMMI Maurizio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto Dott. MARIO SALDANI,(COADIUTORE

TEMPORANEO) DEL NOTAIO CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 30/8/07,

rep. 74215;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MOPLEFAN S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 440/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/08/2006 r.g.n. 166/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 agosto 2006 la Corte d’appello di Perugia, respingendo l’impugnazione proposta da B.G., ha confermato la decisione del Tribunale di Terni, in data 29 giugno 2004, che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’attività di lavoro svolta presso la società MOPLEFAN s.p.a. In particolare, la Corte di merito ha rilevato che la consulenza d’ufficio espletata in primo grado aveva evidenziato come, in seguito alla modificazione, nel corso del periodo considerato, delle mansioni svolte – “da addetto alla manutenzione ad addetto allo stiro” -, era anche diminuita sensibilmente l’esposizione al rischio, considerate le diverse caratteristiche della nuova attività, comportante, rispetto a quella precedente, un contatto soltanto episodico ed eventuale con materiale contenente amianto; la prova per testi assunta in giudizio, inoltre, non aveva incidenza sulla qualificazione del rischio, in quanto diretta esclusivamente a dimostrare la tipologia delle mansioni.

2. Di questa sentenza l’assicurato domanda la cassazione deducendo due motivi di censura, cui resiste l’INPS con controricorso; si è costituito con proprio controricorso anche l’INAIL – cui il ricorrente ha notificato l’impugnazione – instando per la propria carenza di alcuna legittimazione, mentre non ha svolto difese la datrice di lavoro, società MOPLEFAN s.p.a., anch’essa destinataria della notificazione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso dell’assicurato è rivolto, in via esclusiva, “avverso l’INPS”, nei cui confronti, d’altra parte, erano definitivamente dirette le conclusioni in sede di appello – come risulta dalla sentenza impugnata -; ne consegue che la mera denuntiatio litis alla società datrice di lavoro e all’INAIL non vale a configurare la proposizione di un’impugnazione anche nei confronti di tali soggetti, derivandone, pertanto, la inammissibilità del controricorso dell’INAIL. 2. Con il primo motivo, denunciando violazione delle norme sui benefici contributivi per l’esposizione all’amianto e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia del tutto trascurato le censure sollevate, con l’atto di appello, alla c.t.u. espletata in primo grado, riferite, in particolare, alla mancata considerazione dell’impiego di guanti e protezioni in amianto durante lo svolgimento dell’attività di lavoro.

3. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, e del procedimento, per non avere pronunciato sulle menzionate censure contenute nell’atto di appello.

4. I due motivi devono essere esaminati in maniera congiunta, per l’intima connessione delle relative censure, con la precisazione che la denuncia di “omessa pronuncia”, per come articolata e per riferirsi all’omesso esame di critiche – asseritamente decisive – alla c.t.u., si configura, ammissibilmente, come denuncia di vizio di motivazione.

5. Nei termini precisati, le censure proposte, fondandosi su deduzioni sollevate nell’atto d’appello e riferite all’accertamento tecnico espletato nel giudizio di primo grado nonchè alle osservazioni critiche mosse in sede di consulenza di parte, inducono il Collegio, preliminarmente, ad esaminare ex officio la questione della procedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, applicabile ratione temporis), che il ricorrente, pur avendo puntualmente indicato e riportato il contenuto dei menzionati atti processuali secondo la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ne ha curato una distinta produzione, depositando però il fascicolo di parte dei gradi di merito e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c..

5.1. Il Collegio rileva, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta per definire – nell’ambito dei principi che ispirano la recente riforma del giudizio di legittimità – l’oggetto e le modalità di assolvimento dell’onere di specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda (art. 366, comma 1, n. 6) e di quello, correlato, di deposito dei medesimi atti (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). In particolare, ferma l’esigenza della indicazione e descrizione specifica di tali atti secondo il canone dell’autosufficienza del ricorso, si è precisato che l’onere di produzione riguarda quei documenti, contratti collettivi ed atti processuali (su cui il ricorso si fonda) che non siano nella “disponibilità” della Corte in base a distinte previsioni normative, con le quali la disposizione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve comunque coordinarsi. In base a tale considerazione, con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, le Sezioni unite hanno chiarito che l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice di legittimità è già realizzata, in maniera autonoma, mediante la previsione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, sì che la successiva previsione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, debba considerarsi riferita ai contratti collettivi di diritto comune, la cui conoscenza in giudizio era dapprima rimessa all’iniziativa delle parti oppure al potere officioso del giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

5.2. Per gli atti processuali, si è ritenuto che la prescrizione di deposito in cassazione è rispettata ove l’atto – in particolare, la consulenza tecnica d’ufficio – sia compreso fra quelli che devono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, formato ex art. 347 c.p.c., comma 3 (per il grado d’appello) in combinato disposto con l’art. 168 c.p.c. (per il fascicolo di primo grado), della cui trasmissione la parte abbia fatto richiesta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c. (cfr., Cass. n. 13174 del 2010; n. 4898 del 2010).

5.3. Alcune pronunce della Corte hanno invece sostenuto la necessità di un deposito distinto di tutti gli atti e i documenti, su cui il ricorso si fonda, anche se si tratti di atti processuali inseriti nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 24940 del 2009; n. 303 del 2010); ma reputa il Collegio di dover dare continuità all’orientamento meno restrittivo, anche alla luce di ulteriori precisazioni fornite, in materia, dalle Sezioni unite, secondo cui l’onere di specifica indicazione e quello, correlato, di deposito sono da considerare assolti, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, mediante la produzione di quest’ultimo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile, mentre la produzione separata – con la corrispondente indicazione in ricorso – s’impone solo per atti del giudizio di merito non compresi nel fascicolo di parte, ovvero per atti nuovi, la cui produzione sia ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass., sez. un., n. 7161 del 2010, ord.):

s’intende che, a maggior ragione, ogni onere riguardante la “disponibilità” degli atti processuali rilevanti per la decisione della Corte, specificamente individuati e descritti in ricorso, debba ritenersi adempiuto, con riferimento ad atti processuali compresi – ex art. 168 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 3 – nel fascicolo d’ufficio, con il deposito dell’istanza di trasmissione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c..

5.4. Sul piano sistematico, l’orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, consente una coerenza interna del quadro normativo. Il deposito di “atti” e “documenti”, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, si riferisce – come anche la dottrina ha puntualizzato – agli atti prodotti dalla parte nel giudizio di merito, e contenuti nel fascicolo di parte, e non in quello d’ufficio, intendendosi, in particolare, non solo gli atti sostanziali, come gli atti negoziali, ma anche quelli processuali (non compresi nel fascicolo d’ufficio ex art. 168 c.p.c.), come le consulenze di parte, le citazioni dei testimoni, le relazioni di notificazione ecc, su cui, comunque, si fondi il ricorso per cassazione. La distinzione, introdotta dal Legislatore con il D.Lgs. n. 40 del 2006, in “contratti e accordi collettivi” e “atti processuali” corrisponde alla specifica rilevanza assunta dalla produzione della contrattazione collettiva (anche di lavoro privato), oggetto di interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma non implica, per gli altri “atti”, cioè documenti e atti processuali del fascicolo di parte, una ricomprensione – ai fini dell’onere di produzione degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, fermo restando – anche per questi ultimi – l’onere della specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6:

verificandosi, altrimenti, come anche la dottrina non ha mancato di sottolineare, un inutile appesantimento della produzione in giudizio (con la formazione di un separato fascicolo comprensivo di documenti, contratti e accordi collettivi, atti processuali dei fascicoli di parte e atti processuali acquisiti al fascicolo d’ufficio) e, soprattutto, una duplicazione di oneri a carico della parte, non spiegabile sul piano sistematico (in particolare, non potendosi attribuire all’acquisizione del fascicolo d’ufficio in base alla specifica disposizione dell’art. 369 c.p.c., comma 3, una impropria funzione di “autenticazione” dei medesimi atti separatamente prodotti dalla parte) e, comunque, contrastante con il principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale, il quale osta ad una disciplina processuale che renda eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti (cfr. Cass., sez. un. n. 3117 del 2006) e impone un’interpretazione, se necessario adeguatrice, del sistema processuale nel senso di restringere le ipotesi di inammissibilità dei rimedi giurisdizionali (cfr. Corte cost. n. 189 del 2000).

5.2. Nella specie, non può configurarsi alcuna improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., poichè l’atto d’appello e la c.t.u. sono atti processuali contenuti nel fascicolo d’ufficio, acquisito a seguito dell’istanza di trasmissione, e dunque il ricorrente non era onerato di curarne un distinto deposito.

6. I motivi di ricorso non sono fondati.

La valutazione dei giudici di merito in ordine alla inesistenza di una esposizione qualificata, per il periodo rilevante ai fini del domandato beneficio contributivo, si basa sull’accertamento operato dal consulente d’ufficio concernente la diminuzione del rischio conseguita alla modifica delle mansioni, riferita, specificamente, alla constatazione di “un contatto soltanto episodico ed eventuale con materiale contenente MCA”. L’apprezzamento vale, da un lato, a escludere che la decisione impugnata abbia omesso di considerare, ai fini della verificazione delle condizioni di fatto per il riconoscimento del beneficio, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per tutto l’arco temporale allegato in giudizio e, dall’altro, a privare di alcun rilievo decisivo la deduzione – valorizzata dall’assicurato, anche mediante richiamo alle osservazioni del consulente di parte – dell’impiego di guanti e protezioni in amianto, che, di per sè, non può determinare una diversa valutazione del rischio stante l’accertamento di fatto – per un periodo di tempo rilevante ai fini in esame – del carattere eventuale e occasionale del contatto con l’amianto.

7. Il ricorso è dunque respinto.

8. Le spese del giudizio (per le quali opera ratione temporis la nuova disciplina dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. n. 263 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003) devono essere compensate nei confronti dell’INPS, in ragione della complessità delle questioni esaminate; mentre non occorre provvedere, al riguardo, nei confronti della MOPLEFAN s.p.a. – peraltro non costituita in giudizio – e dell’INAIL, cui il ricorso è stato notificato per mera denuntiatio litis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio nei confronti dell’INPS; nulla per le spese nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA