Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18854 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27270-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO LALLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8987/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2010 R.G.N. 6022/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17.11.2010 la Corte di Appello di Roma, confermata la statuizione della sentenza di primo grado che aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e G.E.P. nel periodo dal 6 luglio al 30 settembre 2004 per esigenze di carattere sostitutivo di personale addetto al servizio di recapito nell’area operativa della Filiale di Rieti con diritto alla conservazione del posto oltre che la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la decorrenza già fissata, l’ha parzialmente riformata con riguardo alle conseguenze risarcitorie limitandole alle retribuzioni non percepite dalla costituzione in mora del 16 marzo 2005 e nei limiti del triennio dalla cessazione del rapporto, del 30 settembre 2004.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, notificato il 9.11.2011 al quale ha opposto difese G.E.P. con controricorso avviato per la notifica il 13.3.2012. La G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente, nonostante l’inammissibilità del controricorso avviato per la notifica quando il termine era oramai decorso, va dichiarata ammissibile ed esaminata la memoria depositata dalla contro ricorrente atteso che “in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU.” (cfr. Cass. 27/02/2017 n. 4906).

Che la prima censura mossa alla sentenza è fondata atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134).

che pertanto accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito l’esame degli altri riguardanti questioni in ordine logico successive e consequenziali, la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesamini le censure proposte nell’appello.

che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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