Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18854 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18854 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 23569-2017 proposto da:
QUALIANO BRUNO, domiciliato in ROMA ex lege, P.ZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO
TREDICINE;
– ricorrentecontro
UNIPOL SAI Assicurazioni SPA, quale incorporante di UNIPOL
Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni Milano S.p.A.,
PREMAFIN Finanziaria S.p.A., in persona del legale

9 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 2482/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 02/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. CARMELO SGROI, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli,
decidendo in grado di appello, in riforma di sentenza del locale
Giudice di Pace, respingeva la domanda proposta dal perito
assicurativo Bruno Qualiano nei confronti della compagnia
Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi UNIPOLSAI Assicurazioni spa),
per ottenere il pagamento di un maggiore compenso relativo a
un incarico esperito per conto della predetta società.
Il Tribunale disattendeva innanzitutto la censura relativa alla
mancata riunione dei numerosi giudizi instaurati dall’attore,
ritenendo che la questione non potesse integrare motivo di
impugnazione. Riteneva poi ammissibile la domanda del
Qualiano, modificando sul punto un proprio precedente
orientamento, sul presupposto che l’abusivo frazionamento del
credito potesse configurarsi soltanto in presenza di un’unica
prestazione considerata unitariamente in sede contrattuale, e
non anche nel caso di più incarichi singoli affidati dalla
compagnia al perito, come nella fattispecie. Decidendo nel
merito, ravvisava la natura continuativa dell’attività svolta dal
ricorrente per circa un decennio per conto della compagnia e,
considerando il fatto che il Qualiano si era adeguato alle
modalità previste per il pagamento delle spettanze attraverso
un particolare sistema informatico (che accettava le parcelle
solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati dalla
Ric. 2017 n. 23569 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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compagnia) senza mai sollevare eccezioni sino al momento
dell’interruzione del rapporto, configurava uno schema
negoziale concordato tra le parti, o comunque accettato dal
ricorrente, e riteneva che la rivendicazione di somme maggiori
da parte del ricorrente integrasse un tentativo di conseguire un

Il Qualiano ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso la società UNIPOL SAI Assicurazioni
spa.
Il sost. P.G., Carmelo Sgroi ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale invoca la
riunione dei diversi giudizi pendenti innanzi questa Corte e la
remissione della questione alle Sezioni Unite, o in subordine
alla pubblica udienza, sollevando altresì eccezione di
inammissibilità del controricorso.
La resistente ha a sua volta depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’istanza di riunione, posto che pur nella evidente identità della questione- si discute di ricorsi
aventi ad oggetto l’impugnazione di sentenze diverse, aventi
ad oggetto (per quanto si dirà infra) incarichi diversi, pur se
riferibili ad un unico rapporto di durata corrente tra le parti.
Va parimenti respinta l’istanza di remissione della questione
alle Sezioni Unite, in quanto non si ravvisa alcun contrasto tra
giudicati di differenti sezioni, né si configura una questione di
massima di particolare importanza, con conseguente
inapplicabilità dell’art.374 secondo comma c.p.c. Invero, come
si dirà più diffusamente infra, le tre sentenze n.18808/2016,
n.18809/2016 e n.18810/2016 di codesta Corte sono state
emesse prima dell’intervento chiarificatore delle S.U. (Cass.
Ric. 2017 n. 23569 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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vantaggio ingiusto.

Sez. U , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111) e la
successiva giurisprudenza di questa Sezione si è uniformata al
dictum delle Sezioni Unite.
Per le medesime considerazioni, neanche appare opportuna la
remissione in pubblica udienza, trattandosi di questione già

sostanzialmente analoghi.
Passando ai motivi del ricorso, si osserva che con il primo di
essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art.274 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché il
giudice di appello, nel richiamare la sentenza di questa Corte
n.3093/1999, ha omesso di considerare la successiva sentenza
della stessa Corte n.22631/2011, secondo cui l’istituto della
riunione dei giudizi connessi, in quanto finalizzato alla garanzia
dell’economia processuale, si applica anche in sede di
legittimità.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 c.c. e 111 Cost., in
quanto il frazionamento del credito si potrebbe configurare
soltanto quando, in presenza di un’unica causa petendi, il
creditore frazioni irragionevolmente il petitum, violando in tal
modo i canoni di buona fede e correttezza e realizzando un
abuso dello strumento processuale, ma non anche quando,
come nel caso di specie, il creditore agisca separatamente in
ragione di diversi e autonomi incarichi ottenuti dalla stessa
compagnia assicurativa.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dei principi nomofilattici enunciati dalle sentenze
delle Sezioni Unite n.23726/2007 e n.4090/2017. Ad avviso del
ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che
la parcellizzazione del credito è ammessa da questa Corte ogni
Ric. 2017 n. 23569 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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affrontata dalla Sezione in diversi precedenti, tutti

volta che essa corrisponda ad un apprezzabile interesse del
creditore, anche in relazione a crediti nascenti da un unico
rapporto di durata o a rapporti complessi. Inoltre, poiché la
compagnia non aveva specificamente contestato l’assenza
dell’interesse del creditore al frazionamento, il giudice di merito
avrebbe potuto al massimo rilevare la questione ex officio, ma

giammai ritenere improponibile la domanda.
La prima censura è inammissibile per difetto di interesse e
mancanza di specificità. Il ricorrente infatti non aveva proposto
la questione nelle fasi di merito, posto che era stata
UNIPOLSAI a dedurre il presunto vizio come primo motivo di
appello. Né il ricorso chiarisce in quale atto e momento
processuale il Qualiano avrebbe a sua volta sollevato
l’eccezione.
Gli altri motivi possono essere esaminati congiuntamente e
sono infondati.
Partendo dalla ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale
deve ritenersi che, benché alla base delle varie obbligazioni vi
sia un rapporto di durata pluriennale, non può da ciò farsi
discendere un’unica prestazione professionale e,
correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento,
essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni,
aventi peraltro il medesimo contenuto ed i medesimi caratteri.
Il singolo incarico infatti indicava gli elementi identificativi della
stima da effettuare e la remunerazione del perito era collegata
al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle
mediante il sistema informatico della compagnia.
Su tali basi, questa Corte condivide l’impostazione del
Tribunale, secondo la quale i distinti crediti maturati dal
Qualiano sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e
fondati su un rapporto di durata.
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Come già detto in apertura, le S.U. di questa Corte,
intervenute di recente sul tema della possibilità di
frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le
domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito,
benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti,

suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo
rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo
di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente
dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi
giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e,
laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che
intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa
questione ex art.183 c.p.c. riservando, se del caso, la decisione
con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101,
comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U , Sentenza n.4090 del
16/02/2017 Rv. 643111).
Sulla scorta di tale principio, occorre pertanto verificare se la
mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata abbia formato oggetto di precedente
deduzione nel giudizio di merito: la risposta non può che
essere positiva in considerazione della linea difensiva adottata
dalla società convenuta, improntata principalmente sulla
improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del
credito; tale concetto presuppone logicamente proprio la
contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela
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possono essere proposte in separati processi, ma, ove le

a tale modalità di esercizio del diritto di azione, anche in
relazione al principio di proporzionalità nell’uso della
giurisdizione (Cass. Sez.L, Sentenza n. 26464 del 21/12/2016,
Rv.642250).
D’altra parte sul tema dell’interesse concreto alla proposizione

questione di diritto che la Corte deve oggi risolvere- il
ricorrente non allega alcun concreto elemento a sostegno del
suo invocato interesse alla parcellizzazione del credito, né
deduce l’esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le
prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una
trattazione separata delle sue pretese creditorie.
L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite costituisce
elemento sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui
adottata rispetto a quella cui sono pervenute, tra le stesse
parti, le sentenze di questa Corte, sezione 6 civile, nn.18808,
18809 e 18810 del 2016, rese (peraltro) in fattispecie in cui il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’odierna
resistente non aveva consentito, al contrario di quanto
avvenuto nel presente giudizio, di identificare la riconducibilità
delle diverse controversie, separatamente instaurate
dall’odierno ricorrente, al medesimo ambito oggettivo, e
dunque, in buona sostanza, in assenza di un apprezzabile
interesse al frazionamento, l’esistenza di una pratica abusiva,
in ordine alla quale in ogni caso i giudici di rinvio di quei giudizi
dovranno svolgere le proprie valutazioni.
Del resto questa sezione, dopo l’intervento delle S.U. del 2017
poc’anzi richiamato, ha costantemente applicato il principio di
diritto esposto dalla sentenza n.4090/17 (da ultimo nelle
decisioni
162/2018,

nn.158/2018,
163/2018,

159/2018,
489/2018,

Ric. 2017 n. 23569 sez. 52 – ud. 22-03-2018
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160/2018,

161/2018,

490/2018,

491/2018,

di separati giudizi -fondamentale per la soluzione della

717/2018, 1351/2018, 1352/2018, 1353/2018, 1354/2018,
1355/2018, 1356/2018) e non si ravvisano ragioni per
discostarsi da tale consolidato orientamento.
Consegue pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono

qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Con delibera dell’11.7.2017 il ricorrente risulta ammesso al
patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, lo stesso non è tenuto,
rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a
debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr.
Cass. Sez.6 n.7368 del 22.3.2017, Rv.643484; Cass. Sez. L.
n.18523 del 21.9.2014, Rv.632638).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 645,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 22 marzo 2018.

liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della

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