Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18853 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1407/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14 oppure 16, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO Massimo, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 406/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/08/2007 r.g.n. 411/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato BRUNO MANTOVANI per delega DI CELMO MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 2 ottobre 2001, C.A., titolare di pensione n. (OMISSIS) cat. (OMISSIS), premesso che l’INPS, con provvedimento del 31 gennaio 2001, aveva respinto l’istanza amministrativa, da essa presentata l’8 giugno 2000, volta ad ottenere la riliquidazione della prestazione mediante il ricalcolo della retribuzione pensionabile relativa alla contribuzione figurativa accreditata in suo favore per i periodi di godimento dell’indennità di disoccupazione, da effettuarsi in considerazione anche dell’incidenza delle competenze ultramensili (ratei di 13^ e 14^ mensilità), non conteggiate da parte dell’ente di previdenza, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, l’INPS, chiedendone la condanna, previo accertamento che, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile il valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per malattia e disoccupazione andava determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro negli anni solari in cui erano collocati i predetti periodi, con computo della tredicesima e di tutte le competenze extramensili, a riliquidare la pensione in godimento ed a corrispondere i relativi maggiori ratei arretrati dalla data di decorrenza oltre accessori.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 483 del 12 novembre 2002, depositata il 14 gennaio 2003, ha accolto la domanda. Il primo giudice ha ritenuto che la L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, nel senso che, nella media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare utile per individuare ciascuna il valore retributivo di settimana ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, dovessero inclusi essere anche quagli emolumenti, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilità, che, pur essendo corrisposti a scadenze periodiche, rientrano a pieno titolo nella retribuzione complessiva maturata a favore del lavoratore in ciascuna settimana.

2. Avverso la detta decisione, notificata il 12 marzo 2003, l’INPS, con ricorso depositato il 3 aprile 2003, ha proposto appello, affidato ad un unico motivo; ha resistito C.A., chiedendo il rigetto del gravarne.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 28 giugno – 20 agosto 2007 ha rigettato l’appello condannando l’INPS al rimborso delle spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Resiste non controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di impugnazione l’Istituto ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8. Contesta l’affermazione espressa dalla sentenza impugnata secondo cui il valore contributivo della contribuzione figurativa doveva essere determinato sulla media delle retribuzioni settimanali con inclusione dei compensi ed. extramensili.

Secondo il ricorrente la norma dell’art. 8 fa riferimento alla media delle retribuzioni mensili pertinenti all’anno oppure al periodo immediatamente precedente al trattamento pensionistico, e dovevano essere escluse dal calcolo tutte le voci salariali che il lavoratore aveva diritto di ricevere nel corso dell’anno quali le “extramensilità” diverse da quelle correnti.

2. Il ricorso è infondato.

La questione di diritto posta dall’Istituto è già stata risolta da Cass., sez. lav., 9 gennaio 2007, n. 157, che ha affermato che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, la base di calcolo della retribuzione pensionabile, nella quale devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive di ferie non godute) rientranti nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi L. n. 153 del 1969, ex art. 12 e successive modifiche, è costituita, per le settimane coperte da contribuzione effettiva e per quelle che non lo sono, dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi. In precedenza in senso conforme v. anche Cass., sez. lav.. 19 agosto 2004, n. 16313, che parimenti, sempre con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, aveva ritenuto che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8.

Questo orientamento va ulteriormente confermato sicchè il ricorso deve quindi essere rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Massimo Di Celmo.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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