Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18853 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26967-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8367/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2010 R.G.N. 10374/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 3.11.2010 la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra C.G. e Poste Italiane s.p.a. accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in atto condannando la società al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni maturate dal 26.5.2004 al 30.9.2005 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese il C. con controricorso tardivamente notificato ed ha depositato memoria.

che successivamente al deposito del ricorso è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia.

Diritto

CONSIDERATO

che dal verbale in data 18.7.2012. risulta che in relazione alla presente controversia è stato raggiunto un accordo transattivo; nell’ambito di tale accordo le parti hanno dato espressamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva concitazione a tutti gli effetti di legge e dichiarato che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

La definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Alla luce della intervenuta conciliazione si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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