Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18853 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTIO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26020/2011 proposto da:

A.R., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

e contro

UNIVERSITA’ STUDI DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2011 del TRIBUNALE di (OMISSIS),

depositata il 06/06/2011, R.G. N. 418/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA;

UDITO l’Avvocato BRUNELO PAOLO FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Tribunale di (OMISSIS) con sentenza del 20 aprile 2011 ha respinto le domande proposte dagli attuali ricorrenti e da altri litisconsorti i quali, nel convenire in giudizio l’Università degli studi di (OMISSIS), avevano chiesto l’accertamento del diritto ad essere inquadrati, a decorrere dal 9 agosto 2000, nella posizione economica Dl, previa dichiarazione di nullità dell’art. 74 del CCNL Comparto Università per il quadriennio (OMISSIS) e della tabella 6 allegata allo stesso contratto. I ricorrenti avevano, inoltre, domandato la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive nonchè al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto l’erroneo inquadramento nella categoria C li aveva privati della possibilità di transitare, per progressione orizzontale, nelle posizioni economiche più elevate.

2 – Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ha osservato che:

a) la classificazione professionale dei lavoratori è riservata alla contrattazione collettiva e non può essere sindacata dal giudice ordinario;

b) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare la legittimità di differenziazioni operate dalle parti collettive;

c) non è arbitrario ed irragionevole operare l’inquadramento differenziando la posizione di chi esercita le mansioni solo sulla base di una pregressa esperienza professionale, rispetto a quella di vincitori di concorso pubblico muniti di titolo di studio superiore;

d) nessuna dequalificazione si era verificata nel passaggio da un sistema all’altro, poichè le mansioni in concreto svolte erano rimaste immutate.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso per saltum i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo, articolato in più punti. L’Università degli Studi di (OMISSIS) è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- 1 ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 Cost., art. 35 Cost., comma 2, art. 36 Cost. e art. 97 Cost., comma 1, anche in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2 e art. 52, comma 1 – disparità di trattamento nell’ambito della medesima qualifica funzionale di provenienza violazione del principio di legalità”. Sostengono, in sintesi, che del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45 e 52, sono espressione di principi generali consacrati nelle norme costituzionali richiamate e, quindi, a detti principi deve attenersi anche la contrattazione collettiva, alla quale non può essere consentito di adottare atti di irragionevole discriminazione di un gruppo di lavoratori rispetto ad altri. Evidenziano che il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sebbene contrattualizzato, conserva una sua specificità rispetto a quello privato, posto che la P.A. è, comunque, tenuta al rispetto dell’art. 97 Cost. e, quindi, anche quando non esercita poteri autoritativi, deve sempre rispettare il principio di legalità. Denunciano la arbitrarietà e la irragionevolezza dell’art. 74 del CCNL, rilevando che le procedure selettive riservate sono equipollenti al concorso pubblico. Aggiungono che la diversità di inquadramento nel nuovo sistema di classificazione, a parità di mansioni e qualifica di provenienza, non può essere giustificata dal possesso di un più elevato titolo di studio, dovendo, al contrario, essere valorizzata la anzianità di servizio che aveva consentito la partecipazione alla procedura riservata. Infine sollecitano la Corte a rimeditare l’orientamento già espresso con le sentenze richiamate nella sentenza impugnata, oltre che per le ragioni sopra evidenziate, perchè il parametro normativo alla luce del quale può e deve essere valutata la legittimità della disciplina contrattuale è costituito dagli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale.

2 – Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il principio già affermato da plurime pronunce della Sezione Lavoro, hanno evidenziato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.” (Cass. S.U. 7.7.2010 n. 16038).

Detto principio è stato poi richiamato in recenti decisioni (Cass. 20.1.2014 n. 1038; Cass. ord. 14.10.2014 n. 21699; Cass. ord. 30.10.2014 n. 23092) con le quali, nel ritenere infondate pretese analoghe a quella qui fatta valere dai ricorrenti, si è statuito che “l’art. 74, comma 4, del c.c.n.l. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l’inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex 7^ qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex 7^ qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l’anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale”.

Infine è stato sottolineato che la peculiarità del regime giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, non ne altera minimamente la natura giuridica, che resta a tutti gli effetti quella di fonti negoziali (Cass. S.u. 8 luglio 2008, n. 18621), con conseguente preclusione del controllo di validità per violazione delle norme costituzionali.

A dette pronunce il Collegio intende dare continuità, poichè il ricorso non prospetta argomenti che giustifichino la invocata revisione critica del precedente orientamento.

La asserita equiparazione fra concorso riservato e concorso pubblico si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che, al contrario, ha evidenziato che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, in assenza delle quali sono state ritenute illegittime forme di selezione riservate, anche se finalizzate alla stabilizzazione di personale precario, poichè i concorsi riservati, prescindendo del tutto dall’esigenza di consentire la partecipazione a chiunque vi abbia interesse, non consentono la selezione dei più meritevoli e pertanto violano il principio di cui agli artt. 51 e 97 Cost. (fra le più recenti Corte Cost. n. 277/2013; Corte Cost. n. 137/2013; Corte Cost. 177/2012).

Nè risulta irragionevole ed arbitraria la valorizzazione, anche in sede di passaggio dall’uno all’altro sistema di classificazione, del possesso del titolo di studio richiesto per il primo inquadramento nella categoria superiore, giacchè la professionalità del dipendente pubblico non può essere valutata solo in relazione alle mansioni espletate.

D’altro canto le evidenziate differenze relative al titolo di studio ed alle modalità di accesso all’impiego escludono che possa configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento e, al contrario, giustificano il rilievo dato dalla contrattazione collettiva alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro (in tal senso, con riferimento al personale del ruolo ad esaurimento, Cass. 13 febbraio 2013 n. 3530 e negli stessi termini Cass. nn. 10105/2013, 2419/2013, 2272/2013, 2036/2013).

Il ricorso va, quindi, rigettato.

La mancata costituzione in giudizio dell’intimata esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA