Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18852 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 12/07/2019), n.18852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11482/2014 R.G. proposto da

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

Commissario p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA R.L., in persona del titolare

R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Tapparo, con domicilio

in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 917/13, depositata il 5

luglio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenne in giudizio l’Azienda Agricola R.L., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1142/12, emesso il 14 maggio 2012, con cui il Tribunale di Udine le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 39.833,97, a titolo di contributi comunitari riconosciuti e liquidati ai sensi del Regolamento CE n. 1782/03 del 29 settembre 2003.

A sostegno della domanda, eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito e l’infondatezza della domanda, assumendo di aver compensato il credito fatto valere dalla ricorrente con i debiti della stessa aventi ad oggetto prelievi supplementari per quote latte relativi ai periodi 2005-2006 e 2006-2007.

Si costituì la convenuta e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 5 luglio 2013, il Tribunale di Udine rigettò l’opposizione.

A fondamento della decisione, il Tribunale confermò innanzitutto la devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, rilevando che la domanda aveva ad oggetto il pagamento di contributi comunitari già liquidati ed erogati, in ordine al quale l’Azienda Agricola doveva considerarsi titolare di un diritto soggettivo, dal momento che l’emissione del mandato di pagamento presupponeva il riconoscimento dei requisiti di fatto e di diritto prescritti per il conseguimento degl’incentivi. Aggiunse che i contributi in questione esulavano dalla previsione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2-sexies, che attribuisce al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il Tribunale rigettò inoltre l’eccezione d’incompetenza, ritenendo inapplicabile l’art. 25 c.p.c., in quanto l’AGEA, oltre ad essere equiparata alle Amministrazioni dello Stato soltanto in relazione a specifiche finalità, aveva la mera facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai fini della rappresentanza in giudizio.

Nel merito, premesso che il credito azionato nel procedimento monitorio era pacifico ed incontestato, il Tribunale escluse l’applicabilità del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, art. 3, comma 5-duodecies, convertito in L. 11 novembre 2005, n. 231, che dichiara impignorabili le somme dovute in attuazione di disposizioni comunitarie relative a provvidenze finanziarie erogate da organismi riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1663/05 dello 11 ottobre 2005, salvo per il recupero di pagamenti indebiti delle medesime provvidenze, osservando che nella specie si trattava di pagamenti già regolarmente deliberati dall’organismo pagatore. Ritenne altresì inapplicabile l’art. 5-ter del Regolamento CE n. 885/06 del 21 giugno 2006, come modificato dal Regolamento CE n. 1034/08 del 21 ottobre 2008, che consente agli Stati membri di dedurre dai futuri pagamenti gl’importi dei debiti dei beneficiari, accertati in conformità della legislazione nazionale, rilevando che l’Azienda Agricola aveva espressamente dichiarato di avere tempestivamente contestato in giudizio il credito relativo ai prelievi supplementari, mentre l’AGEA si era limitata ad allegare l’esistenza di un debito, in virtù dell’ordinanza con cui il Giudice amministrativo aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività della sua pretesa. Aggiunse che il Regolamento n. 1034/08 e la successiva L. 9 aprile 2009, n. 33, con cui era stato istituito il Registro nazionale debiti ed era stata sancita l’unicità del rapporto giuridico tra i produttori agricoli e l’Unione Europea nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica Agricola Comune di cui al Regolamento CE n. 1290/05 del 21 giugno 2005, non erano applicabili alla fattispecie in esame, in quanto riguardanti rapporti sorti successivamente alla loro entrata in vigore e non aventi efficacia retroattiva.

2. L’impugnazione proposta dall’AGEA è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Trieste con ordinanza del 10 marzo 2014, emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la quale ha confermato l’irretroattività del Regolamento n. 1034/08, aggiungendo che esso riguarda un’altra materia.

3. Avverso la sentenza del Tribunale l’AGEA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

L’Azienda Agricola ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, art. 2, come sostituito dal D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5-duodecies e dell’art. 2033 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la fruizione di provvidenze comunitarie a fronte della produzione di latte in eccedenza rispetto alle quote assegnate potesse dar luogo ad un pagamento indebito, in virtù dell’avvenuta erogazione di tali provvidenze sulla base di un provvedimento amministrativo previamente istruito ed approvato. Sostiene infatti che l’esistenza di tale provvedimento non può incidere in alcun modo sulla configurabilità dell’indebito oggettivo, ma solo sulla sussistenza della buona fede dell’accipiens, in quanto la causa dell’attribuzione non è costituita dall’atto che la dispone e la liquida, ma dal diritto alla provvidenza, i cui presupposti nella specie sono venuti meno a seguito dell’accertamento delle eccedenze produttive.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5-ter del Regolamento CE n. 885/06 del 21 giugno 2006, come modificato dal Regolamento n. 1034/08, e dell’art. 1243 c.c., nonchè dei principi generali in materia di compensazione e gerarchia delle fonti, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’opponibilità della compensazione, in virtù dell’avvenuta contestazione in giudizio del credito vantato da essa ricorrente. Premesso infatti che l’accertamento del credito in conformità della legislazione nazionale, richiesto ai fini della compensazione del credito, non deve necessariamente aver luogo in sede giurisdizionale, potendo essere effettuato dall’Amministrazione mediante l’utilizzazione dei mezzi a sua disposizione, afferma che la necessità di un accertamento definitivo dei debiti in sede giurisdizionale, a fronte dell’immediata esigibilità dei pagamenti, si porrebbe in contrasto con le finalità di corretta erogazione delle risorse perseguite dall’art. 5-ter cit. Aggiunge che, in quanto giustificata dall’esigenza di effettività della Politica Agricola Comunitaria, la quale impone che l’aiuto comunitario sia versato al beneficiario senza limitazioni o riduzioni, l’impignorabilità non può trovare applicazione nel caso in cui il recupero abbia luogo proprio al fine di tutelare gl’interessi finanziari dell’Unione Europea. Precisato infine che in materia comunitaria i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dall’art. 1243 c.c. devono essere accertati secondo i canoni comunitari, prevalenti sulla disciplina interna, osserva che nel giudizio di merito era stato allegato e documentato che i debiti relativi ai prelievi supplementari erano iscritti nel Registro nazionale debitori, e quindi dotati dei predetti requisiti: essi risultavano infatti quantificabili in base all’esubero calcolato dall’acquirente ed alla trattenuta dallo stesso operata, e dovevano essere corrisposti entro il termine previsto dalla L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5, trovando altrimenti applicazione le sanzioni amministrative dalla stessa comminate. L’esigibilità del credito era d’altronde confermata dalla circostanza, pacifica tra le parti, che il Giudice amministrativo aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti di recupero.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 727 del 1974, art. 2, della L. n. 33 del 2009, art. 8-ter e dell’art. 1246 c.c., osservando che, nell’escludere l’operatività della compensazione, in virtù dell’impignorabilità del credito, la sentenza impugnata ha dato per scontato che essa ricorrente avesse eccepito la compensazione legale ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c., laddove si trattava di una compensazione comunitaria finanziaria di natura atecnica, riguardante debiti e crediti derivanti da un rapporto unico. Premesso infatti che, ai sensi della L. n. 33 del 2009, il rapporto giuridico tra il produttore agricolo e l’Unione Europea è un rapporto unitario, nell’ambito del quale l’agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori d’intervento e dispone di un solo fascicolo aziendale, contenente l’insieme dei documenti e delle informazioni comuni ai diversi procedimenti, rileva che la gestione dei prelievi supplementari ha luogo attraverso il Registro dei debitori, nel quale sono indicate le somme non versate ed in base al quale gli organismi pagatori operanti sul territorio procedono di volta in volta al recupero, attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria in fase di pagamento degli aiuti comunitari.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5-ter del Regolamento CE n. 885/06, della L. n. 33 del 2009, art. 8-ter, del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5-duodecies, e degli artt. 1241,1242,1243e 1246 c.c., nonchè dei principi generali in tema di compensazione, sostenendo che, nell’escludere la retroattività del Regolamento CE n. 1034/08 e della L. n. 33 del 2008, la sentenza impugnata non ha considerato da un lato che la compensazione dei contributi comunitari, oltre ad essere già prevista dal D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5, risultava coerente con l’obbligo degli Stati membri di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari, dall’altro che, ai fini della compensazione, è sufficiente che i crediti coesistano al momento della relativa eccezione, indipendentemente dalla data d’insorgenza o dall’anzianità del titolo costitutivo.

5. In quanto concernenti la configurabilità dell’indebito con riguardo alla percezione di provvidenze comunitarie relative a quantitativi di latte eccedenti le quote assegnate all’azienda, la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini della compensazione del relativo credito con il debito avente ad oggetto i contributi liquidati ai sensi del Regolamento CE n. 1782/03, la riconducibili-tà della compensazione all’art. 1243 c.c. e l’ammissibilità della stessa ai fini del recupero dei crediti comunitari, le predette censure riflettono questioni già sollevate con i motivi di appello.

Avendo ad oggetto profili di illegittimità della sentenza di primo grado disattesi dalla Corte distrettuale, esse si sottraggono all’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui le stesse mirano a sollecitare una non consentita rivisitazione del giudizio di merito. In dottrina, è infatti pacifico che, nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto sia per vizi di legittimità già prospettati in sede di gravame, sia per vizi diversi, purchè entro i limiti dei capi della decisione devoluti al giudice di secondo grado, con la conseguenza che resta preclusa soltanto la possibilità di far valere cause di nullità della sentenza non dedotte con l’atto di appello, o questioni non riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr. anche Cass., Sez. VI, 12/02/2015, n. 2784; 17/04/2014, n. 8942): da un lato, infatti, la mancata impugnazione di una statuizione riguardante un capo autonomo della domanda si traduce, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in acquiescenza parziale, che comporta la formazione del giudicato interno in ordine alla statuizione non impugnata, non essendo configurabile una reviviscenza del potere d’impugnazione per effetto della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello; dall’altro, invece, ove risulti fondata non già su vizi propri dell’ordinanza o del procedimento d’appello (cfr. Cass., Sez. Un., 2/02/2016, n. 1914; Cass., Sez. III, 31/01/2017, n. 2351; 19/07/2016, n. 14696) ovvero su rationes decidendi diverse da quelle poste a fondamento della sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. III, 9/03/2018, n. 5655; 23/06/2017, n. 15644; Cass. Sez. VI, 6/07/2015, n. 13923), autonomamente censurabili mediante l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 111 Cost., ma su un giudizio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, la dichiarazione d’inammissibilità di quest’ultimo non comporta sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità (fatta eccezione per la necessità che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilità del vizio di motivazione, in caso di c.d. doppia conforme), e non preclude quindi nè l’ulteriore deduzione delle questioni già sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., negli stessi limiti in cui sono ordinariamente deducibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nè la proposizione di nuove questioni giuridiche, normalmente ritenute ammissibili in sede di legittimità, purchè non siano rilevabili esclusivamente ad istanza di parte e non implichino indagini di fatto (cfr. Cass., Sez. III, 17/01/2018, n. 907; Cass., Sez. I, 25/10/2017, n. 25319; Cass., Sez. II, 11/04/2016, n. 7048).

6. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti questioni strettamente connesse, sono peraltro infondati.

La questione riguardante l’ammissibilità della compensazione tra i crediti vantati dalle aziende agricole per i contributi dovuti ai sensi del Regolamento CE n. 1782/03 ed i debiti delle stesse relativi ai prelievi supplementari per la produzione di latte in eccedenza rispetto alle quote loro assegnate è stata già esaminata da alcune pronunce di questa Corte, le quali hanno affermato che il Regolamento CE n. 1034/08, nel modificare il Regolamento CE n. 885/06, che aveva a sua volta modificato le modalità di liquidazione dei conti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), non ha innovato la previgente disciplina della compensazione tra i crediti vantati a qualsiasi titolo dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di provvidenze comunitarie e i crediti da questi ultimi vantati in virtù delle norme comunitarie (cfr. Cass., Sez. III, 28/02/2017, n. 5002; 28/06/2016, n. 13279).

L’art. 5-bis del Regolamento n. 885/06, introdotto dal Regolamento in esame, si è infatti limitato a stabilire una soglia minima al di sotto della quale gli Stati membri non sono tenuti a procedere al recupero delle somme perse a causa d’irregolarità o negligenze, in modo da assicurare un’applicazione corretta ed efficiente delle disposizioni che già autorizzavano gli Stati membri a non portare avanti il relativo procedimento ove i costi risultassero globalmente superiori all’importo da recuperare, mentre l’art. 5-ter ha espressamente autorizzato gli Stati membri a dedurre “gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore incaricato di recuperare il debito”. Già in precedenza, tuttavia, la giurisprudenza comunitaria aveva ritenuto ammissibile la compensazione, in presenza di crediti e debiti reciproci fra le autorità degli Stati membri e gli operatori economici, derivanti dall’erogazione di benefici previsti da norme comunitarie e dall’indebito versamento dei relativi importi, riconoscendo che, nel caso di un operatore insolvibile, la stessa poteva costituire l’unico modo per recuperare le somme versate (cfr. Corte di Giustizia UE, 1/03/1983, in causa C-250/78, DEKA Getreideprodukte GmbH & Co. KG).

Considerato peraltro che il diritto comunitario non prevedeva una disciplina generale della compensazione, era stato affermato che in linea di principio spettava agli Stati membri stabilirne le condizioni, ferma restando l’esigenza dell’uniforme applicazione del diritto comunitario e l’osservanza del principio di non discriminazione, in virtù del quale gli obblighi imposti dalle norme nazionali ai beneficiari di aiuti comunitari non devono risultare più onerosi rispetto a quelli imposti a coloro che godano di vantaggi o aiuti simili in base al diritto nazionale (cfr. Corte di Giustizia UE, 19/05/1998, in causa C-132/95, Bent e Korn).

Nell’ammettere espressamente la compensazione, subordinandola alla condizione che il debito del beneficiario sia stato accertato in conformità della legislazione nazionale, il legislatore comunitario non ha fatto dunque altro che rendere esplicito un principio già presente nell’ordinamento dell’Unione, astenendosi tuttavia dal disciplinare i requisiti necessari per l’operatività dell’istituto, e rimettendone pertanto ancora una volta l’individuazione alla normativa interna, nella specie rappresentata dall’art. 1241 c.c. e ss.. Ininfluenti risultano conseguentemente le considerazioni svolte dal Tribunale, e ribadite dalla Corte territoriale, in ordine all’irretroattività della disciplina introdotta dall’art. 5-ter del Regolamento CE n. 885/2006, la cui inapplicabilità ai rapporti come quello in esame, sorti in epoca anteriore alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1034/08, non consentirebbe comunque di escludere, in presenza dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale, la compensabilità dei crediti dagli stessi derivanti con i debiti restitutori nascenti dall’indebita percezione di altre provvidenze comunitarie.

5.1. Sotto un diverso profilo, deve poi ritenersi inconferente il richiamo al D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5-duodecies, che ha sostituito il D.P.R. n. 727 del 1974, comma 2, confermando che le somme dovute a titolo di provvidenze comunitarie la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1663/95 del 7 luglio 1995 non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compreso il fermo amministrativo, tranne che per il recupero di pagamenti indebiti di tali provvidenze da parte degli organismi pagatori: l’impignorabilità del credito, che ai sensi dell’art. 1246 c.c., n. 3, comporta anche l’inoperatività della compensazione, pur non trovando applicazione nel caso in cui si tratti di recuperare provvidenze comunitarie indebitamente versate, non sottrae infatti la compensazione alla disciplina ordinaria; pertanto anche a voler qualificare come ripetizione dello indebito il recupero dei prelievi supplementari dovuti per la produzione di latte in eccedenza rispetto alle quote assegnate all’azienda, non ne conseguirebbe automaticamente la compensabilità del relativo debito con il credito avente ad oggetto i contributi erogati ai sensi del Regolamento n. 1782/03, dovendosi pur sempre verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la compensazione.

5.2. Non può infine ritenersi condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui i predetti requisiti dovrebbero essere accertati sulla base della disciplina comunitaria, prevalente su quella interna, e segnatamente alla stregua della D.L. n. 5 del 2009, art. 8-ter, il quale, prevedendo la confluenza in un unico rapporto dei crediti e dei debiti inerenti a provvidenze comunitarie, avrebbe introdotto una “compensazione comunitaria finanziaria di natura atecnica”, svincolata dalla disciplina civilistica.

La predetta disposizione, introdotta dalla legge di conversione n. 33 del 2009 e volta a garantire l’applicazione al Regolamento CE n. 885/06, come modificato dal Regolamento CE n. 1034/08, ha istituito il Registro nazionale dei debiti, nel quale devono essere iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gl’importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 2, lett. e), del Regolamento CE n. 885/06, nonchè quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati (comma 2); essa prevede che l’iscrizione degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero (comma 3), aggiungendo che in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonchè di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il medesimo Registro l’esistenza di importi a carico dei beneficiari, e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito (comma 3).

Benchè l’art. 8-ter, comma 1 definisca espressamente “unico” il rapporto giuridico intercorrente tra ciascun produttore agricolo e l’Unione Europea nell’ambito delle misure di finanziamento della Politica Agricola Comune di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005, la predetta disciplina non consente di applicare ai debiti ed ai crediti iscritti nel Registro il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riconducibilità ad un unico rapporto dei crediti reciprocamente vantati da due soggetti esclude la configurabilità di una compensazione in senso proprio, consentendo soltanto l’accertamento delle rispettive ragioni di dare ed avere, con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui può procedersi anche in assenza di un’eccezione di parte o della proposizione di una domanda riconvenzionale (cfr. Cass., Sez. III, 15/06/ 2016, n. 12302; 13/08/2015, n. 16800; Cass., Sez. lav., 26/05/2014, n. 11729). Non occorre, in questa sede, soffermarsi sui differenti orientamenti manifestatisi in giurisprudenza relativamente alla sottrazione della compensazione impropria alla disciplina sostanziale dettata dall’art. 1241 c.c. e ss., ed in particolare all’applicabilità dei requisiti dagli stessi prescritti (cfr. al riguardo, Cass., Sez. I, 23/03/2017, n. 7474; Cass., Sez. lav., 26/10/2016, n. 21646; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 16994; 6/07/2009, n. 15796). E’ sufficiente rilevare, con specifico riferimento alla questione in esame, che l’affermata unicità del rapporto con l’Unione Europea non esclude la riconducibilità delle singole ragioni di credito e debito a titoli diversi, rappresentati dalle provvidenze di volta in volta erogate anche in riferimento a settori diversi d’intervento e dall’indebito versamento dei relativi importi; l’iscrizione degli stessi in un unico conto intestato a ciascun produttore agricolo risponde ad esigenze gestionali, volte ad agevolare l’applicazione dei Regolamenti, e non consente quindi di ravvisare nella relativa estinzione il risultato di un mero calcolo matematico, anzichè una vicenda ricollegabile alla coesistenza di distinti rapporti giuridici. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, fatta valere dalla difesa erariale, che il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di prelievo supplementare entro il termine previsto dalla L. n. 468 del 1992 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 della medesima legge: indipendentemente dalla considerazione che quest’ultima è stata abrogata ad opera del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, art. 10, comma 47, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119, e sostituita dalle sanzioni previste dalla nuova disciplina, si osserva in contrario che la comminatoria e l’irrogazione delle sanzioni applicabili per l’inadempimento degli obblighi correlati alla fruizione del contributo comunitario non comportano l’incontestabilità del credito restitutorio. In tal senso depone anche il rilievo che l’iscrizione nel Registro, pur essendo espressamente equiparata all’iscrizione a ruolo, e legittimando pertanto la riscossione coattiva dell’importo risultante a debito, non ha luogo sulla base di un titolo definitivo, ma di un accertamento unilateralmente compiuto dall’Amministrazione, e contestabile dall’interessato in sede giurisdizionale.

5.3. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, rilevato che il credito dell’AGEA relativo ai prelievi supplementari era stato contestato dinanzi al Giudice amministrativo, ha ritenuto, in applicazione della disciplina civilistica, insussistenti i presupposti per la compensazione con il credito dell’Azienda agricola relativo ai contributi comunitari.

In tema di compensazione, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la proposizione, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore o in un altro giudizio già pendente, di una contestazione riguardante l’esistenza del controcredito fatto valere dal debitore, esclude la possibilità di dichiarare estinti i due crediti, anche ai sensi dell’art. 1243 c.c., comma 2: la contestazione esclude infatti la liquidità del credito, laddove la legge richiede, affinchè si verifichi la compensazione legale, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass., Sez. III, 31/05/2010, n. 13208; Cass., Sez. lav., 18/10/2002, n. 14818); la compensazione giudiziale presuppone a sua volta l’accertamento del contro-credito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esjto di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass., Sez. III, Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez. VI, 18/10/2013, n. 23716; Cass., Sez. III, 12/04/2011, n. 8338).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

La natura pubblica della ricorrente, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 29/01/2016, n. 1778; 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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