Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18852 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/09/2020), n.18852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17823-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1236/2014 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 1236/24/14, depositata in data 29/10/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l’appello proposto da F.F., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (n. 29209/2011) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio di riassunzione, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta applicata in base al TUIR, art. 16 (tassazione separata) anzichè, quella da reddito di capitale, del 12,50%;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella sentenza rescindente, con riferimento alle S.U. n. 13642/2011, ha riconosciuto il diritto del contribuente al credito restitutorio di Euro 205.470,63;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi ad un unico motivo;

il contribuente si difende con controricorso e ricorso incidentale, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo del gravame principale viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 384 c.p.c., per avere la CTR, palesemente, violato il principio di diritto a cui avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio;

2. con l’unico motivo del ricorso incidentale, da qualificare come condizionato, viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, per avere la CTR rigettato l’introduzione della perizia di parte, presentata dal contribuente nel giudizio di rinvio;

3. il ricorso principale s’appalesa fondato;

4. premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme e del tutto estranea al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio;

5. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 29209/2011, richiamando pedissequamente, la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle S.U. n. 13642/2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

6. per giurisprudenza consolidata di questa Corte, maturatasi con numerosi arresti (“ex plurimis – Cass. n. 15853/18; 720/17; 10614/15) sull’elaborazione dei fondamentali principi sanciti dalle S.U., nella “subiecta materia”, con la citata sentenza n. 13642/2011, deve affermarsi che la prestazione da erogare agli ex dirigenti dell’ENEL, con riguardo al fondo P.I.A., è soggetta alla ritenuta del 50% sulla liquidazione del cosiddetto rendimento, solo se il contribuente provi che si tratti di somme derivanti dall’affettivo investimento sul mercato (non necessariamente finanziario), non anche d’importi calcolati mediante l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico – attuariali di capitalizzazione, con l’esclusione poi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero capitale ENEL;

7. sulla base di tali principi, la sentenza rescindente ha, quindi, vincolato la CTR ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento, ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze delle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, la CTR doveva, quindi, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente, somma corrispondente al rendimento netto maturato entro il 31/12/2000, e derivante dalla gestione sul mercato finanziario o immobiliare (come chiarito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte) del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, all’esito di ciò, calcolare l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″;

8. alla luce di ciò, il motivo sul quale è basato il ricorso principale risulta fondato, perchè la sentenza impugnata ha violato il “dictum” della sentenza rescindente, omettendo di accertare se e quando, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario in generale (tra questi vanno, infatti, ricompresi gli investimenti immobiliari), e quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, limitandosi, invece, ad affermare il diritto del contribuente in relazione alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL all’interno del quale erano state accantonate le quote del fondo complementare;

9. L’accoglimento del ricorso principale comporta che debba essere esaminato quello incidentale condizionato del controricorrente, che lamenta, con unico motivo, l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che in sede di giudizio di rinvio non potesse essere prodotta per la prima volta la perizia attuariale.

Esso va rigettato, essendo la questione inerente l’ammissibilità della perizia di parte divenuta priva di rilievo ai fini della decisione di merito alla stregua di quanto esposto in merito all’accoglimento del ricorso principale;

10. la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche al riesame, sulla base dei principi sopra enunciati, ed al regolamento delle spese del presente giudizio;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso principale e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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