Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18852 del 05/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5049/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.L.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 6676/8/14, depositata il 2 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo
2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 446/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di I.L. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008.
La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi il metodo di rettifica analitico-induttiva utilizzato nell’atto impositivo impugnato, con particolare riguardo alla percentuale di ricarico ipotizzata, non sussistendo un principio di “costanza del reddito” e non essendo state adeguatamente considerate, per un verso, le svendite promozionali, per altro verso, la grave malattia documentata dalla contribuente con riguardo l’anno precedente quello della verifica, per altro verso ancora l’esposizione debitoria nei confronti delle banche e verso i fornitori nonchè della successiva cessazione dell’attività imprenditoriale de qua.
Il giudice tributario di appello rilevava infine che comunque il “campionamento” utilizzato al fine di determinare la percentuale di ricarico era limitato al solo 8% delle merci trattate dalla I., convenendo con il giudizio di insufficienza della determinazione di tale parametro valutativo dato dalla CTP.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Rimasta intimata la I., l’agenzia fiscale ricorrente non ha comprovato il perfezionamento della notifica, ex art. 149 c.p.c., del ricorso, in particolare non avendo depositato l’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” spedita alla medesima I., che non ha ricevuto l’atto notificando in quanto temporaneamente assente.
Il deposito di tale avviso deve ritenersi essenziale al fine dell’avvenuta prova di ricezione della CAD ed il suo mancato deposito deve dunque affermarsi quale causa di inammissibilità del ricorso (cfr., rispettivamente, Cass., 5077-16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020 e, tra le molte, Cass., 18361/2018).
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021