Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18851 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5956-2012 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

SGUEGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO

SGUEGLIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9816/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2011 R.G.N. 8805/07.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza n. 9816 del 3.3.2011 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto T.G., dipendente del Ministero dell’Istruzione transitata nei ruolo del Ministero degli Affari Esteri, al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso la amministrazione di provenienza;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero degli Affari Esteri sulla base di quattro motivi, al quale la T. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;

che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo della tardività della notifica eseguita dall’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo posta a norma della L. n. 53 del 1994;

che trova applicazione il principio di scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario della notifica (C. Cost. n. 477 del 2002) anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, con l’unica differenza che in tal caso alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che segna il momento perfezionativo per il notificante, va sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (cfr. Cass. 9912/2016, 47041/2011, Cass. n. 17748/2009; n. 5024/2009; n. 6402/2004);

che nella fattispecie in esame l’impugnazione deve ritenersi tempestiva in quanto proposta entro il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis” (il procedimento di primo grado è iniziato prima del 4.7.2009): la spedizione del piego raccomandato è stata effettuata il 2.3.2012 a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata il 3.3.2011;

che è infondata anche la preliminare eccezione di nullità della notifica del ricorso per mancata indicazione dell’ufficio postale di spedizione nella relata di notificazione, per mancata sottoscrizione del notificante e della indicazione del domicilio, per mancata annotazione, sull’avviso di ricevimento, della parte istante mittente, trovando applicazione il principio generale posto dall’art. 156 c.p.c., secondo cui l’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente e che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. 9912/2016, 13758/2014, relative all’assenza di sottoscrizione del notificante sulla busta contenente l’atto da notificare; Cass. n. 15081/2004 relativa all’assenza dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine; Cons. di Stato, Sez. 4, n. 3101/2013 relativa all’assenza del timbro dell’ufficio postale sulla copia notificata del ricorso; Cons. Stato, Sez, 4, n. 1199/2014, relativa alla mancanza del timbro postale in calce alla relata di notifica);

che la controricorrente non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento al quale va data continuità poichè le ragioni indicate a sostegno delle decisioni innanzi richiamate, da intendersi richiamate ai sensi dell’art. 118 c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo della mancata indicazione dei soggetti nei confronti dei quali il ricorso risulta proposto, atteso che dalla combinata lettura della epigrafe del ricorso e della procedura notificatoria risulta bene individuata la parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto (Cass. 1989/2016);

che è infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e mancata pronuncia sul difetto di interesse ad agire della domanda di riconoscimento dell’anzianità ai fini economici ovvero sulla sua infondatezza, in quanto la Corte territoriale ha pronunciato implicitamente sul motivo di appello e ha, evidentemente, ritenuto che la circostanza rappresentata dal Ministero appellante non fosse sufficiente a fare escludere l’interesse ad agire in presenza di una richiesta di accertamento dell’anzianità di servizio maturata dall’appellata presso il MIUR a fini soprattutto normativi, in quanto proiettata sul futuro svolgimento del rapporto di impiego;

che il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto formulare diversamente la censura, non denunciando una inesistente omessa pronuncia, bensì indicando le ragioni per le quali la ritenuta infondatezza del motivo doveva ritenersi errata in diritto o non sufficientemente motivata;

che, infatti, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado e non va confusa con la diversa ipotesi che si verifica allorquando il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione. Nel primo caso la censura deve essere formulata ai sensi dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; nel secondo il vizio deve essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 5, con la specifica indicazione delle norme sostanziali violate o, nel regime antecedente alla riforma dettata dal D.L. n. 83 del 2012, del fatto decisivo prospettato dalle parti rispetto al quale la motivazione sarebbe mancante, insufficiente o contraddittoria (Cass. 12442/2016);

che sono infondati il secondo ed il terzo motivo, con i quali il Ministero, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30,L. n. 246 del 2005, art. 16,artt. 1230 e 1406 c.c., avuto riguardo ai principi ripetutamente affermati da questa Corte (nn. da 24724 a 24726, da 24729 a 24731, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246), nonchè numerose altre decise all’udienza del 2 marzo 2016 (nn. da 8575 a 8582, da 8612 a 8616, 9309 e 9310, 9487 e 9488, 9762 e 9763, da 9762 a 9764, 9916 e 9917, 10063, e, più di recente con la sentenza n. 169 del 2017, pronunziata all’udienza del 19.10.2016);

che nelle richiamate pronunce è stato affermato, per quanto oggi rileva che: a) il “passaggio diretto”, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 nella sua formulazione originaria (applicabile ratione tempris in quanto la T. è transitata definitivamente nei ruoli del Ministero ricorrente il 10.4.2002), è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicchè detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione della anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza; b) la L. n. 246 del 2005, art. 16 non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore;

che il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che la Corte territoriale non ha attribuito efficacia retroattiva alla L. n. 246 del 2005, art. 16 ma, confermando la statuizione di primo grado, ha tratto da tale disposizione elementi utili a ricostruire la portata ed il significato della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 sostanzialmente rilevando che l’introduzione nel nuovo testo dell’espressione “cessione del contratto” offre un elemento per la interpretazione dell’espressione atecnica “passaggio diretto” anche per il passato, sia pur svolgendo con argomentazione “ad abundantiam” e priva di effetti sul contenuto decisorio della statuizione finale;

che la sentenza impugnata, quanto ai capi aventi ad oggetto il riconoscimento della anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza, conforme ai principi di diritto sopra indicati, va confermata seppur con diversa motivazione, quanto all’innanzi richiamato passaggio argomentativo, dovendo ribadirsi che la L. n. 246 del 2005, art. 16 non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore;

che il quarto motivo di ricorso, con il quale il Ministero denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’assegno “ad personam” attribuito alla T. avesse natura non riassorbile è inammissibile per difetto ad impugnare (art. 100 c.p.c.), perchè l’affermazione denunciata attiene ad un mero passaggio argomentativo della sentenza che non trova corrispondenza in alcuna statuizione, posto che il dispositivo, statuendo il mero rigetto dell’appello proposto dal MAE è confermativo di una pronuncia di primo grado che nulla aveva statuito al riguardo(Cass. 8613/2016, 8612/2016, 26921/2008);

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte in favore degli Avvocati Andrea Sgueglia e Ugo Sgueglia, difensori della controricorrente, dichiaratisi antistatari.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore Avvocati Andrea Sgueglia e Ugo Sgueglia, difensori della controricorrente, dichiaratasi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA