Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18851 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTIO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20980/2011 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.P., C.F. (OMISSIS), MA.FR. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso io

studio dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO D’ANTRASSI, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5640/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/08/2010, R.G. N. 4820/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato MASSIMO D’AMBROSIO delega anche in sostituzione

ENRICO D’ANTRASSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma, in riforma delle sentenze nn. 4068 e 4069 del 2003 pronunciate dal Tribunale di Latina, ha accolto, previa riunione dei giudizi, le domande proposte da M.P. e Ma.Fr. – dipendenti delle Ferrovie dello Stato transitati, nell’anno (OMISSIS), rispettivamente nei ruoli del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro – i quali avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, datori di lavoro alla data di presentazione dei ricorsi, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire il controvalore economico delle cosiddette concessioni di viaggio, da includersi nell’assegno personale ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2.

2 – La Corte territoriale ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, in quanto le pretese dovevano intendersi limitate al periodo successivo al 30.6.1998 ed il tentativo di conciliazione era stato promosso entro il quinquennio con atto del 13.3.2003. Ha, poi, osservato che, in forza del richiamato decreto, ai dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato le amministrazioni di destinazione dovevano assicurare il medesimo trattamento economico goduto all’atto del trasferimento, nel quale doveva essere incluso anche il controvalore delle prestazioni in natura, in quanto assoggettato a trattenuta fiscale e previdenziale.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. M.P. e Ma.Fr. hanno resistito con tempestivo controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità della impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità dell’atto di costituzione di nuovo difensore del 20 aprile 2016.

L’art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, include solo il ricorso ed il controricorso nell’elenco degli atti nei quali la procura può essere apposta a margine o in calce. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. S.U. 6 luglio 2005 n. 14212).

Non si applica al presente giudizio l’art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nell’anno 2003, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione (in tal senso fra le più recenti Cass. 7.11.2014 n. 23778; Cass. 6.6.2014 n. 12831; Cass. 26.3.2010 n. 7241).

2 – E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dei controricorrenti in relazione alla pretesa inesistenza della notifica, effettuata nel domicilio eletto nel corso del giudizio di appello, in Roma presso lo studio dell’Avv. Antonio Cauti e non nel diverso domicilio dichiarato nell’atto “di invito all’esecuzione spontanea del dispo nello spirito della L. n. 669 del 1996, art. 14”.

Questa Corte ha, infatti, affermato che la elezione di domicilio contenuta nell’atto prodromico al precetto, di cui alla L. n. 669 del 1996, notificato unitamente alla sentenza, non produce gli effetti di cui all’art. 330 c.p.c., comma 1, che conseguono solo all’elezione di domicilio contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, atteso che il luogo indicato con l’elezione di domicilio rimane esclusivamente connesso all’introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito, nell’ambito del quale soltanto può e deve operare l’impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all’esecuzione forzata (Cass. 14.2.2007 n. 3269).

Si aggiunga che la notifica al procuratore nel domicilio in origine eletto, anzichè in quello variato in corso di causa, non è inesistente ma nulla e, quindi, deve solo essere rinnovata, ex art. 291 c.p.c., qualora la parte non si costituisca in giudizio. Nel caso di specie, al contrario, la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo, poichè gli intimati hanno tempestivamente notificato controricorso, sanando in tal modo ogni vizio del procedimento notificatorio.

3 – Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata in relazione al mancato deposito del contratto collettivo.

Detta sanzione, infatti, può operare solo nella ipotesi in cui la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dalla interpretazione delle clausole contrattuali, non già qualora il richiamo a queste ultime non abbia carattere decisivo, venendo in rilievo in via prioritaria la violazione di norme di legge o di atti regolamentari.

Nel caso di specie i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, pur denunciando in rubrica anche la violazione dell’art. 69 del CCNL 1990/1992, nella parte espositiva hanno fatto principalmente leva sulla disciplina dettata dal D.P.C.M. n. 325, art. 5 e dal D.M. 15 aprile 1987, art. 8, dei quali la Corte può procedere alla diretta interpretazione, trattandosi di decreti emanati “per delega legislativa (L. 17 maggio 1985, n. 210, ex art. 16, comma 5), in generale per i contenuti tariffari – comprendenti le concessioni e le facilitazioni ai dipendenti -, ed in particolare per l’abolizione delle concessioni di viaggio, ai sensi della L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 10, comma 15” (Cass. 22.5.2000 n. 6663).

4 – Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione della L. n. 1108 del 1955, art. 7, D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, D.M. 15 aprile 1987, art. 8 e dell’art. 69 del CCNL dei ferrovieri 1990/1992”. Rilevano, in sintesi, i ricorrenti che le cosiddette concessioni di viaggio, consistenti nel rilascio di biglietti di viaggio gratuiti o a tariffa ridotta nonchè di carte di libera circolazione per l’intera rete ferroviaria, non avevano natura retributiva e che, in ogni caso, con il D.M. 15 aprile 1987, era stato soppresso l’obbligo delle Ferrovie dello Stato di rilasciare concessioni di viaggio al personale transitato presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di coloro che avessero già maturato il diritto a pensione, condizione, questa, pacificamente non sussistente nella fattispecie.

4.1 – Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per “insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso” e rilevano che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto la natura retributiva dalla sola circostanza della assoggettabilità a contribuzione ed a tassazione delle concessioni di viaggio, senza considerare che non era mai stato previsto e riconosciuto in favore del personale ferroviario non interessato ad avvalersi del beneficio, il diritto ad ottenere il controvalore economico.

5 – Le censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica vanno tratte unitariamente, sono fondate alla luce di ultradecennale giurisprudenza di questa Corte, avallata nel 2010 anche delle Sezioni Unite con sentenza 21 giugno 2010 n. 14898, secondo cui in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione); pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, sulla base del D.M. 15 aprile 1987, art. 8, nonchè della disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione, ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione (fra le tante Cass. 3 dicembre 1997 n. 12286, Cass. 6 marzo 1999 n. 1916, Cass. 22 maggio 2000 n. 6663, Cass. 26 luglio 2000 n. 9819, Cass. 18 aprile 2002 n. 5590, Cass. 21 luglio 2010 n. 17094, Cass. 21 gennaio 2013 n. 1319, Cass. 9 dicembre 2013 n. 27449, Cass. 22 ottobre 2014 n. 22379, Cass. 20 marzo 2015 n. 5707).

Di conseguenza, non essendo contestato che all’atto del passaggio dei lavoratori in causa ad altra Amministrazione gli stessi non avevano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico – presupposto per il riconoscimento del beneficio in questione-, non poteva loro essere riconosciuto il mantenimento di detto beneficio, ovverosia del relativo controvalore.

6 – La sentenza impugnata si è discostata dal principio di diritto sopra indicato e va, pertanto, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto delle domande.

L’esito alterno della causa giustifica la compensazione delle spese, limitatamente ai due gradi del giudizio di merito. Vanno poste a carico dei controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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