Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18851 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/09/2020), n.18851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11679-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.O., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 568/25/14, depositata in data 19/03/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da M.O., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (n. 12356/2012) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio di riassunzione, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta applicata in base al TUIR, art. 16 (tassazione separata) anzichè, quella da reddito di capitale, del 12,50%;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella sentenza rescindente, con riferimento alle S.U. n. 13642/2011, ha riconosciuto il diritto del contribuente al credito restitutorio di Euro 25.931,35;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a quattro motivi;

il contribuente si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR violato il principio di diritto sancito nella sentenza rescindente pronunciata da questa Corte, e per avere dato un’applicazione soltanto apparente al “dictum” enunciato nell’ordinanza di rinvio;

3. con il terzo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 394 c.p.c.;

4. con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;

5. il primo motivo appare infondato, atteso che, seppure con motivazione, invero, scarna, la CTR ha indicato la cornice di fatto entro cui si è sviluppato il processo;

6. va, invece, accolto il secondo motivo, con assorbimento degli altri mezzi di gravame;

7. premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio;

8. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 12356/2012, richiamando pedissequamente, la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale…per tale intendendosi…il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”;

9. sulla base di tali principi, la sentenza rescindente ha, quindi, vincolato la CTR ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze delle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, la CTR doveva, quindi, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente, somma corrispondente al rendimento netto maturato entro il 31/12/2000, e derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, all’esito di ciò, calcolare l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″;

10. per giurisprudenza consolidata di questa Corte maturatasi con numerosi arresti (“ex plurimis” – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15) sull’elaborazione dei fondamentali principi sanciti dalle S.U., nella “subiecta materia”, con la citata sentenza n. 13642/2011, deve affermarsi che la prestazione da erogare agli ex dirigenti ENEL, con riguardo al Fondo PIA, è soggetta alla ritenuta del 12.50%, sulla liquidazione del cosiddetto rendimento, solo se il contribuente provi che si tratti di somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario), non anche d’importi calcolati mediante l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, con l’esclusione, poi, che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL;

11. alla luce di ciò, il motivo di gravame risulta fondato, perchè la sentenza impugnata, pur richiamando il corretto principio di diritto secondo cui l’aliquota del 12,5%, si applica solo sulla parte del capitale erogato al contribuente che corrisponde al rendimento finanziario generato dall’impiego sul mercato delle somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro a titolo di contribuzione, ha, tuttavia, violato il “dictum” della sentenza rescindente, omettendo di accertare se e quando, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario in generale (tra questi vanno, infatti, ricompresi gli investimenti immobiliari), e quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, nè risulta che il contribuente abbia, comunque, comprovato l’esistenza di tali investimenti;

12. per quanto precede il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

13 vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio considerato che l’orientamento di questa Corte nella “subiecta materia” si è consolidato, solo, successivamente alla data di proposizione del gravame in disamina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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