Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18850 del 30/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma
Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente,
dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola Valente e Giovanna Biondi per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier
n. 53/5, presso lo studio dell’Avv. DE BENEDICTIS Cataldo Maria, che
lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con gli Avv.ti
Michele Petrocelli ed Antonio Salvia del foro di Potenza per procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 966/06 della Corte di Appello di
Potenza del 30.11.2006/6.12.2006 nella causa iscritta al R.G. n. 1035
dell’anno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI
Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 6.10.2003 S.A. esponeva:
– di avere presentato in data 29.05.2003 all’INPS domanda di pensione di anzianità per la finestra di uscita del 1.10.2003; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla tabella C) allegata alla L. n. 449 del 1997 (57 anni di età e 35 anni di contributi);
– che l’INPS aveva rigettato la domanda ritenendo che non fosse possibile cumulare i contributi italiani con quelli esteri (versati in Svizzera e in Australia) per mancanza di accordi bilaterali.
Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento della pensione di anzianità per l’anzidetta decorrenza del 1.10.2003, con la condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei.
All’esito il Tribunale di Potenza con sentenza del 23.09.2005 accoglieva la domanda e tale decisione, a seguito di appello dell’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 966 del 2006, la quale ha ritenuto che fosse possibile la “totalizzazione” dei contributi italiani con quelli versati in Svizzera e in Australia, non essendo stata contestata dall’ente previdenziale resistenza di convenzioni bilaterali con gli anzidetti Stati.
L’INPS ricorre per cassazione con due motivi.
Il S. resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 46 del Regolamento CEE del Consiglio n. 1408 del 14 giugno 1971, della L. 7 giugno 1988, n. 225 (di ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale italo-australiano del 23.4.1986) art. 2 comma 2 e art. 7 dello stesso Accordo (art. 360 c.p.c., n. 3); mentre con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
L’ente previdenziale osserva che in analoghe fattispecie a quella in esame il giudice di legittimità ha negato l’ammissibilità del cumulo di contributi (c.d. totalizzazione) versati dal lavoratore in diverse gestioni previdenziali appartenenti a diversi Stati.
Lo stesso ente aggiunge che i giudici di merito non hanno fornito una risposta soddisfacente alla reale doglianza, ossia mancanza di una apposita norma convenzionale tra Italia e Svizzera, limitandosi a puntualizzare altri aspetti sulle le convenzioni tra Italia ed Australia e tra Italia e Svizzera, non costituenti il vero fulcro del problema.
il ricorso è fondato.
La totalizzazione è un istituto nato nell’ordinamento dell’Unione Europea e diretto ad agevolare l’utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso enti (o gestioni) previdenziali di diversi paesi, in dipendenza dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio di essi, da parte dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
In esso sono cumulabili non soltanto i periodi di assicurazione per i quali siano stati pagati i contributi, ma altresì i periodi di lavoro, eventualmente anche autonomo, nonchè di disoccupazione, rilevante ai fini previdenziali.
La totalizzazione permette cosi al lavoratore di ottenere una pensione unica dall’ente previdenziale competente, il quale però può rivalersi pro rata sugli enti previdenziali degli altri Stati, che abbiano a suo tempo percepito contributi.
A differenza della ricongiunzione che consente la concentrazione di tutte le contribuzioni presso un unico ente debitore, nella totalizzazione le contribuzioni restano presso l’ente percettore, il quale, come s’è detto, le trasferirà per rivalsa.
Più in generale la totalizzazione può essere regolata in modi diversi, a seconda delle convenzioni internazionali da cui essa ha origine, e può essere caratterizzata dal cumulo di elementi eterogenei, quali i contributi accreditati in uno Stato e la durata del lavoro prestato in altro Stato (cfr. ad es. Cass. 5 aprile 2007 n. 8591), con la conseguente impossibilità di una totalizzazione “multipla”, vale a dire della riduzione ad unità di una pluralità di regimi, ciascuno instaurato da convenzioni bilaterali (Cass. 10 settembre 2003 n. 13273)e caratterizzato da peculiari meccanismi per lo più fondati su finizioni giuridiche.
In altre parole, la diversità delle situazioni di fatto e di relative normazioni convenzionali non permette di ravvisare quei casi simili o materie analoghe che rendono possibile l’interpretazione analogica, e neppure un ordinamento unitario con principi generali direttamente applicabili ex art. 12 disp. prel. cod. civ., comma 2.
In definitiva, sulla base dei principi del diritto comunitario invocati dal lavoratore e richiamati nella sentenza impugnata non è ammessa la totalizzazione di periodi assicurativi compiuti in Italia Svizzera ed Australia, pur essendo possibile il cumulo a norma di convenzioni bilaterali.
2. Pertanto il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda proposta dal S. va rigettala, proprio in relazione all’evidenziata non ammissibilità della totalizzazione multipla.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità e complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010