Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18850 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4979-2012 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, P.I. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

R.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V.ALBERTELLI PILO 1, presso lo studio dell’avvocato UGO NICOTERA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2011 R.G.N. 2859/07.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza n. 3568 del 2011 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di R.O., già dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di Segretario Comunale Capo, transitata alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8.5.1995, a percepire l’assegno “ad personam”, pari ad Euro 3.098,75 annui lordi, ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle corrispondenti somme di danaro a far tempo dal 15.10.1999;

che avverso tale sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proposto ricorso affidati a due motivi al quale ha resistito con controricorso R.O.;

che il difensore della ricorrente, con atto depositato il 23.12.2017, ha dichiarato che R.O. è deceduta in data (OMISSIS);

Diritto

CONSIDERATO

che il decesso della ricorrente, avvenuto il (OMISSIS), successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità (1.3.2012), non produce l’interruzione del giudizio nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. SSUU 14385/2007; Cass. 1757/2016, 24635/2015, 22624/2011);

che con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale fondato il “decisum” sull’erronea premessa che fosse pacifico tra le parti che il Ministero appellante aveva sostituito l’assegno personale (pensionabile) di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 3 con l’indennità di amministrazione (non pensionabile) di importo inferiore rispetto al primo; deduce che la sentenza sarebbe fondata “sulla supposta ammissione dei fatti che invece è stata radicalmente contestata dall’appellante”.

che con il secondo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, commi 57 e 58 sostenendo che, diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, l’assegno “ad personam” non era dovuto in quanto il trattamento economico fruito dalla R. presso l’Amministrazione di provenienza era superiore a quello di provenienza;

che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, l’accertamento del giudice di merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, quando sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto può configurare travisamento del fatto denunciabile soltanto con istanza di revocazione, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. n. 4893/2016, 19921/2012, 10776/2006; Cass. 1427/2005);

che essendosi la sentenza impugnata basata, in parte qua, solo sull’affermazione “si rileva come sia circostanza pacifica il fatto che il Ministero appellante, con i provvedimenti in questione, avesse sostituito l’assegno personale (pensionabile) di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 3 con l’indennità di amministrazione (non pensionabile) di importo inferiore rispetto al predetto assegno ad personam”, il denunciato errore di fatto avrebbe dovuto, in applicazione del principio innanzi richiamato, formare oggetto d’impugnazione della sentenza per revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il primo motivo, ove pure ricondotto entro il perimetro del mezzo impugnatorio azionato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è inammissibile perchè il ricorrente non ha specificato, in ossequio alle regole imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010), se ed in quale atto del processo di primo grado, luogo processuale in cui si definiscono irretrattabilmente, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., gli ambiti del “thema decidendum” e del “thema probandum” (Cass. 8700/2017, 10688/2016, 21176/2015, 26859/2013, 18207/2010; Ord. 22161/2015,22641/2015), aveva contestato di non avere sostituito l’indennità di amministrazione con l’assegno pensionabile;

che il secondo motivo è inammissibile perchè, sotto l’apparente denuncia di vizio di violazione e di falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, commi 57 e 58 le doglianze formulate dal ricorrente mirano in realtà a mettere in discussione l’accertamento della Corte territoriale, che ha rigettato l’appello del Ministero ritenendo implicitamente che il trattamento di provenienza fosse superiore a quello di destinazione (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

che le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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