Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18850 del 26/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTIO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22497/2011 proposto da:

B.A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato GINO

SCARTOZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5080/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2010, R.G. N. 8042/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA ELASUTTO;

udito l’Avvocato GINO SCARTOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5080/2012, accoglieva l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti di B.A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17176/2005.

2. La lavoratrice aveva dedotto di essere stata assunta alle dipendenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni e comandata, con decorrenza dal (OMISSIS), presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, e quindi, con decorrenza dal (OMISSIS), collocata definitivamente nei ruoli di detta Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2, (conv. in L. n. 273 del 1995). Tanto premesso, aveva adito il Tribunale lamentando che illegittimamente il Ministero, a partire dall'(OMISSIS), aveva cessato di corrisponderle l’assegno ad personam, fino ad allora percepito, ed aveva proceduto al recupero della somma di Euro 1.388,40. La ricorrente aveva prospettato il contrasto con l’espressa previsione di non riassorbibilità di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, ed aveva pertanto chiesto l’accertamento del proprio diritto all’attribuzione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile pari ad Euro 246,28 mensili e la condanna del Ministero convenuto al pagamento dell’importo di Euro 12.702,00 a titolo di differenze. Il Tribunale aveva accolto la domanda.

3. La Corte di appello di Roma, nell’accogliere il gravame proposto dall’Amministrazione, premesso che il primo giudice aveva ritenuto la non riassorbibilità dell’emolumento in questione per effetto della configurazione del passaggio della B. alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione quale passaggio di carriera ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, osservava che tale assunto non poteva essere condiviso, in quanto il passaggio nei ruoli del Ministero appellante era avvenuto non in forza del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, ma per effetto di procedure volontarie di mobilità D.L. n. 163 del 1995, ex art. 4, comma 2, conv. in L. n. 273 del 1995, disposizione che prevede la possibilità per il dipendente pubblico eccedente di essere trasferito previo suo assenso presso altra Amministrazione dello Stato e che non prevede alcun diritto alla conservazione del trattamento più favorevole rispetto a quello spettante presso l’Amministrazione di provenienza; che pertanto, in difetto di specifica previsione normativa che espressamente qualifichi come non riassorbibile un determinato emolumento, occorreva fare riferimento al generale principio generale della riassorbibilità dell’assegno ad personam attribuito al personale al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre B.A.A. con due motivi, cui resiste il Ministero.

5. Il ricorso, originariamente fissato per l’udienza camerale ex art. 380 bis c.p.c., è stato assegnato all’udienza pubblica per avere la ricorrente prospettato un contrasto giurisprudenziale.

6. All’odierna udienza, il difensore della ricorrente, in replica alle conclusioni rassegnate dal P.G. – che ha chiesto il rigetto del ricorso -, ha depositato brevi osservazioni scritte ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c., richiamando le sentenze di questa Corte nn. 12906/2013, 3865/2012, 12498/2012 e n. 24949/2014 e chiedendo che la causa sia rimessa alle S.U. per la risoluzione del contrasto interpretativo tra tale orientamento e quello espresso dalle sentenze menzionate dal P.G. Ha evidenziato come il trasferimento della ricorrente nei ruoli del Ministero resistente sia stato disposto con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri facente espresso riferimento alla L. 24 dicembre 1993, n. 537.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, della L. n. 273 del 1995, art. 4, comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si deduce che la disciplina di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, si applica “nei casi di passaggio di carriera di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, ed altre analoghe disposizioni” e dunque anche nei casi di passaggio da un’amministrazione ad un’altra regolati dal D.L. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2 (conv. in L. n. 273 del 1995).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2, conv. in L. n. 273 del 1995, nonchè omessa insufficiente, contraddittoria motivazione, per non avere la Corte di appello considerato che la suddetta norma disciplina il transito del personale che si concretizza nella mobilità orizzontale da un’amministrazione all’altra in caso di eccedenza presso l’amministrazione di provenienza, per cui la regolamentazione del trattamento retributivo (anche) di tale personale è contemplata proprio dalla L. n. 537 del 1993, predetto art. 3,comma 57.

3. Il ricorso è infondato, alla stregua dell’orientamento di questa Corte espresso da Cass. n. 5959 del 2012, confermato da Cass. n. 21803 del 2014, cui occorre dare continuità, non ravvisandosi il contrasto interpretativo prospettato dalla parte ricorrente.

4. La L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, stabilisce che: “Nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”. Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, a sua volta, così si esprime: “Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”.

5. In base a costante orientamento ermeneutico, il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purchè statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato e viceversa.

6. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. unico, comma 226, con una norma interpretativa, ha precisato che: “La L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, nei confronti del personale dipendente, si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi”. Il comma 226, se dimostra la persistente vigenza della norma interpretata, ne chiarisce anche la portata precettiva in senso restrittivo disponendo che per la determinazione dell’assegno in oggetto si deve tenere conto di tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi, mentre non vanno presi in considerazione gli elementi retributivi premiali connessi ai risultati. In tal senso dispongono le sentenze nn. 3865/2012, 12498/2012, 12906/2013, citate dall’odierna ricorrente in sede di note di replica alle conclusioni del P.G..

7. Con tali pronunce è stato chiarito che, ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, come autenticamente interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 226, alla determinazione dell’assegno personale – pari alla differenza tra la retribuzione in godimento all’atto del passaggio e la retribuzione spettante nella nuova posizione – concorrono tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi, con esclusione invece degli elementi premiali connessi ai risultati. Ciò che rileva è che il “trattamento” (complessivamente inteso) sia “fisso e continuativo” e vanno esclusi “la retribuzione di risultato e le altre voci retributive collegate al raggiungimento di specifici risultati ed obiettivi”. Oggetto di tali pronunce non è l’estensione applicativa dell’istituto del “passaggio di carriera”, ma unicamente la determinazione dell’assegno ad personam, quanto agli elementi che devono essere ivi inclusi ai fini della sua composizione.

8. La sentenza n. 24949 del 2014, pure menzionata da parte ricorrente, è in linea con la sopra citata sentenza n. 5959 del 2012. Essa ha affermato che, in tema di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, ove il lavoratore venga a godere di un trattamento retributivo più favorevole di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l’esigenza d’irriducibilità del miglior trattamento con il principio di parità di tutti i dipendenti del medesimo soggetto, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

8.1. Con tale pronuncia è stato ritenuto che l’assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con i futuri aumenti retributivi opera anche con riferimento all’assegno ad personam (nel caso esaminato, riconosciuto ai dipendenti del Ministero dell’istruzione transitati al Ministero degli affari esteri), atteso che la regola della non riassorbibilità, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 256, si applica esclusivamente ai passaggi di carriera previsti dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202 e non al passaggio da un’amministrazione ad un’altra.

9. Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366), richiamato da Cass. n. 24949/2014, in tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Ed infatti il principio di irriducibilità della retribuzione (ovvero del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) posto a fondamento della conservazione del trattamento più favorevole, non giustifica, nell’ipotesi in cui subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, e in assenza di una diversa specifica indicazione normativa, l’ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

10. Il suddetto principio dell’assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con futuri aumenti retributivi trova il proprio fondamento nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, che, nel fissare il generale principio secondo cui “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”, ha previsto altresì che “le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.

10.1. In sostanza, in applicazione del citato principio, ove un lavoratore, in occasione di cessione del contratto di lavoro, venga a godere di un trattamento maggiore di quello spettante alla generalità degli altri, il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l’esigenza di non ridurre il trattamento economico con il principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori dipendenti del medesimo soggetto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

11. Come già detto, la logica del riconoscimento di un assegno ad personale è quella di evitare una reformatio in peius e ciò risponde alla finalità di non ostacolare la mobilità del personale impiegatizio odi agevolarne la progressione in carriera mediante l’eliminazione degli ostacoli di ordine economico che potrebbero spiegare effetti disincentivanti.

12. Nessun contrasto è ravvisabile nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla regola secondo cui, nel caso di passaggio da una Amministrazione ad un’altra, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento. Nessun elemento conforta, invece, la tesi secondo cui l’istituto disciplinato dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, sarebbe assurto a rango di principio generale dell’impiego pubblica per effetto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, e della legge n. 266 del 2005, che della prima ha fornito un’interpretazione autentica.

13. Nè costituisce passaggio di carriera il trasferimento del dipendente dell’Amministrazione postale ad altra Amministrazione statale (presso cui il lavoratore si trovava in posizione di comando) effettuato ai sensi del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, art. 4, comma 2, convertito nella L. 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi – in questo caso – solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto (v. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 503 del 2011).

13.1. Nè rileva il fatto che il trasferimento sia stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituisce un atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro, e che non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Un. 12 gennaio 2011 n. 503).

14. Al riguardo, giova pure richiamare Cass. 18416 del 2014, secondo cui il trasferimento, su domanda del lavoratore, già dipendente dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (poi trasformata in ente pubblico economico e poi in società per azioni) ad una diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività, in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo.

15. In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “Non costituisce passaggio di carriera il trasferimento del dipendente dell’Amministrazione postale ad altra Amministrazione statale presso la quale si trovava già in posizione di comando, effettuato ai sensi del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, art. 4, comma 2, convertito nella L. 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi – in questo caso – solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto. Ciò comporta, per i dipendenti trasferiti, l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pelus del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria”.

16. Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso è infondato e va respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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