Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18850 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/09/2020), n.18850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9411-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 256/9/14, depositata in data 11/02/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da C.R., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (n. 30324/2011) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio di riassunzione, di aver subito l’applicazione del trattamento fiscale previsto dal TUIR, art. 16 (tassazione separata), sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili al TFR, in luogo del prelievo fiscale del 12,50%, previsto, invece, per la tassazione dei redditi da capitale;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella sentenza rescindente, con riferimento alle S.U. n. 13642/2011, ha riconosciuto il diritto del contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50% sul rendimento finanziario, sulla base di quanto asseverato dal CTU, in sede di quantificazione della quota parte della somma complessivamente erogata al contribuente, e corrispondente al rendimento netto maturato fino al 31/12/2000;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria;

il contribuente si difende con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., per avere la CTR deciso la controversia in difformità del principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio di questa Corte, n. 30324/2011;

2. con il secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115 e 394 c.p.c., per quanto concerne l’applicazione del principio di non contestazione;

3. i motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, attenendo, entrambi, alla dedotta violazione dei principi affermati nella sentenza rescindente di questa Corte;

4. premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;

5. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 30324/2011, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi…il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”;

6. in relazione all’applicazione del principio di non contestazione, la decisione rescindente ha, poi, chiarito che il principio in questione, non può essere invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Enel sulla composizione della somma erogata al contribuente implicherebbe ammissione della quantificazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione, atteso che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione “sull’an debeatur”; per altro verso, poichè, nel processo tributario, operando il principio di non contestazione sul piano della prova, esso non elide l’operatività dell’altro principio, concernente il piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario, secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine, non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che il rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie;

7. sulla base di tali principi, la sentenza rescindente ha, quindi, vincolato la CTR “ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato entro il 31/12/2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17”;

8. il motivo di gravame risulta fondato, con assorbimento del secondo, per le considerazioni di seguito esposte;

9. per giurisprudenza consolidata di questa Corte maturatasi con numerosi arresti (“ex plurimis” – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15) sull’elaborazione dei fondamentali principi sanciti dalle S.U., nella “subiecta materia”, con la citata sentenza n. 13642/2011, deve affermarsi che la prestazione da erogare agli ex dirigenti dell’ENEL, con riguardo al Fondo PIA, è soggetta alla ritenuta del 12,50% sulla liquidazione del cosiddetto rendimento, solo se il contribuente provi che si tratti di somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario), non anche d’importi calcolati mediante l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, con l’esclusione, poi, che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL;

10. la CTR non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto ha condiviso sul punto le conclusioni del CTU (v. pag. 4 della sentenza), ritenendo che ” i capitali erogati dal dipendente e dal datore di lavoro, siano stati effettivamente accantonati ed investiti, per mezzo della metodologia delle riserve matematiche”;

11. la sentenza impugnata va, quindi, cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

12. vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio considerato che l’orientamento di questa Corte nella “subiecta materia” si è consolidato, solo, successivamente alla data di proposizione del gravame in disamina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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