Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18850 del 03/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 03/07/2021), n.18850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, iscritto al n. 22886/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

INTERNATIONAL MACCHINE UTENSILI S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 838/44/2014 depositata il 17 febbraio 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2021

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 158/17/2013 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società International Macchine Utensili S.p.a. avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, comma 1, lett. c) in dipendenza di due avvisi di accertamento per IVA, interessi e sanzioni con riferimento agli anni di imposta 2002 e 2003.

2. In particolare, il ricorso veniva notificato anche all’agente della riscossione e il giudice di prime cure accoglieva il ricorso per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Il giudice d’appello dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione e, per il resto, confermava la decisione impugnata.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a sei motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, comunque individuabile nel n. 3, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, D.L. n. 321 del 1998, D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per la non sussistenza dell’obbligo di indicare il dies a quo della decorrenza degli interessi e il saggio annuale applicato essendo questi già stati esplicitati negli avvisi noti alla contribuente.

5. Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 per aver la CTR erroneamente ritenuto che la cartella fosse nulla per difetto di motivazione in punto di interessi, ricostruibile sulla base delle risultanze della cartella stessa.

6. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 avendo con motivazione implicita, apodittica e sostanzialmente apparente ritenuto che la cartella di pagamento non consentisse la ricostruzione del saggio e della decorrenza degli interessi ivi portati.

7. Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, D.L. n. 321 del 1999, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 comma 4 ter, artt. 2687,2727 e 2729 c.c., per non aver la CTR tenuto conto del fatto che la cartella recava l’indicazione non solo degli avvisi posti alla sua base per gli anni di imposta 2002 e 2003, ma anche l’indicazione della sorte capitale IVA per ciascun anno e l’indicazione dell’importo totale – per ciascun anno – degli interessi.

8. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto ciascuno deduce un profilo relativo alla medesima questione della determinabilità sulla base del titolo giudiziale di quali siano stati i criteri di determinazione degli interessi contenuti nella motivazione della cartella impugnata, e sono infondati.

9. La Corte ha già chiarito che “La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell’atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21851 del 07/09/2018, Rv. 650331 – 01), e non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in diritto nel caso di specie, conseguendone la reiezione della prospettazione della ricorrente, dal momento che i criteri di calcolo degli interessi, pacificamente non indicati nel titolo giudiziale alla base della cartella, dovevano essere esplicitati dall’Agenzia.

10. Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e ss. per mancata pronuncia da parte della CTR su di invalidità degli atti impositivi, dal momento che la CTR ha errato nel ritenere che, per la statuizione di indeterminatezza degli interesse, dovesse seguire la nullità dell’intera cartella di pagamento.

12. I motivi sono scrutinati congiuntamente per connessione, e sono fondati. La decisione della CTR che ha ritenuto non determinabili gli interessi e, per ciò solo, ha dichiarato la nullità dell’intera cartella di pagamento, si pone in contrasto con la delimitazione dei limiti e dei poteri del giudice tributario che non può limitarsi a statuire sulla legittimità della cartella impugnata.

13. Va infatti ribadito che “Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011, Rv. 619743 – 01).

14. Alla luce della natura di impugnazione-merito del processo tributario, da ultimo, la Corte ha ad esempio statuito che “il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 che ne abbia accertato l’invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell’intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” l’iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell’ipoteca ex art. 2872 c.c. dell’importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020, Rv. 659987 – 01).

15. Orbene, la sentenza della CTR, nel far discendere la nullità dell’intera cartella dalla mancata esplicitazione dei criteri di individuazione degli interessi, accessori distinti sia dalla ripresa IVA sia dalle sanzioni pecuniarie, non è rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati.

Per l’effetto, la decisione impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi quinto e sesto di ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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