Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1885 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25252-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente principale –

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS);

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 405/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2014 R.G.N. 777/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MARIA PASSARELLI per delega verbale ANTONIETTA

CORETTI;

udito l’Avvocato GAETANI GIANNI’ per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 5.5.2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Trenitalia s.p.a. a richiedere al Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento del TFR maturato da R.R. alle dipendenze di P.M. Ambiente s.p.a., già appaltatrice di Trenitalia s.p.a. e collocata in stato di insolvenza.

La Corte, per quanto qui rileva, ha anzitutto ritenuto che la domanda di surroga di Trenitalia s.p.a. nei confronti dell’INPS potesse formare oggetto di accertamento giudiziale anche in assenza di alcuna domanda amministrativa rivolta all’INPS da parte dell’eventuale beneficiario della prestazione previdenziale del Fondo e, sotto altro ma concorrente profilo, ha valutato che non fosse all’uopo necessario che il TFR fosse preventivamente ammesso nello stato passivo dell’appaltatrice.

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. Trenitalia s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi, al quale ha resistito l’INPS con controricorso. R.R. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 7 e 8, degli artt. 442 e 443 c.p.c., dell’art. 148 att. c.p.c. e dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di accertamento del diritto di surroga nei confronti dell’INPS potesse essere proposta da Trenitalia s.p.a. anche in assenza di alcuna domanda amministrativa da parte del beneficiario della prestazione previdenziale garantita dal Fondo.

Con il secondo motivo del ricorso principale, l’INPS lamenta inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e L. n. 297 del 1982, art. 2 per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’interesse ad agire di Trenitalia s.p.a. anche in mancanza del presupposto legale per l’intervento del Fondo, vale a dire l’ammissione del TFR allo stato passivo del datore di lavoro.

Con il ricorso incidentale condizionato, la società controricorrente ripropone l’impugnazione incidentale condizionata proposta nel giudizio di appello e non esaminata perchè ritenuta assorbita dal rigetto dell’appello principale proposto dall’INPS.

Ciò premesso, deve preliminarmente escludersi che sul diritto di Trenitalia s.p.a. di surrogarsi ex art. 1203 c.c., n. 3 in luogo del lavoratore odierno intimato nei confronti del Fondo di garanzia si sia formato giudicato interno per difetto d’impugnazione da parte dell’INPS della statuizione di primo grado: benchè codesta affermazione sia stata avallata da questa Corte in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 25176 del 2019), reputa infatti il Collegio che i motivi di appello dell’INPS, segnatamente quelli concernenti l’improponibilità e improcedibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda amministrativa da parte dell’interessato e la carenza d’interesse dell’odierna controricorrente ad un accertamento giudiziale del diritto di surroga in mancanza del presupposto legale costituito dall’ammissione del TFR del lavoratore assicurato nello stato passivo del suo datore di lavoro, avessero una portata tale da infirmare il necessario antecedente logico della statuizione del primo giudice concernente l’affermazione del diritto di Trenitalia s.p.a. di surrogarsi ex art. 1203 c.c., n. 3, atteso che non è concepibile alcuna surrogazione in un diritto di credito che – giusta la prospettazione dell’Istituto allora appellante – non era mai sorto per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti per legge, di talchè il loro eventuale accoglimento si sarebbe necessariamente riverberato anche nei confronti del capo di sentenza logicamente dipendente, determinandone la caducazione ex art. 336 c.p.c., comma 1.

Tanto precisato, due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati, avendo questa Corte ormai definitivamente superato il precedente orientamento che consentiva all’obbligato solidale del datore di lavoro di surrogarsi, relativamente agli importi corrisposti, nella posizione vantata dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia: la corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude infatti in radice il presupposto voluto dalla legge per l’intervento del Fondo di garanzia, che è costituito dall’inadempimento del datore di lavoro che sia determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò a maggior ragione allorchè il terzo sia il committente che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un’obbligazione propria, nascente dalla legge, e, se è senz’altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l’appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3, nessun titolo ha per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi “avente diritto” del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto (Cass. n. 10543 del 2016).

Semmai è il caso di aggiungere che, una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (così, tra le più recenti, Cass. nn. 10875 del 2013, 12971 del 2014, 20547 del 2015), deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia: posto che le disponibilità del Fondo di garanzia “non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso” (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8) e che codesta finalità istituzionale risiede nell’intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), è evidente che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico.

Il ricorso principale, pertanto, va accolto, mentre va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato della società controricorrente: proponendo esso censure concernenti questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, manca in relazione ad esse la soccombenza che costituisce il presupposto indefettibile dell’impugnazione (così da ult. Cass. n. 22095 del 2017).

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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