Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1885 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25495-2012 proposto da:

PIEMME S.n.c. in liquidazione, c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore e liquidatore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

ZUNARELLI (Studio ZUNARELLI & ASSOCIATI), che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PALI ITALIA S.p.a., (succeduta a TECNOPALI S.p.a.) c.f. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO BANCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato STEFANO ZUNARELLI, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO BANCHINI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Piemme interponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 432 del 2006, depositata il 10 aprile 2006, con la quale il Tribunale di Parma dichiarava non dovute da Tecnopali spa, le provvigioni in relazione ad affari relativi alla telefonia mobile e agli affari conclusi con Ericsson e quelli con So.l.e, nonchè dava atto che Tecnopali, era receduta dal contratto con preavviso e con dispensa della prestazione da parte dell’agente, dichiarava cessato il rapporto di agenzia con diritto per l’agente alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e delle altre indennità spettanti in base alla contrattazione collettiva.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1094 del 2011, pronunciandosi su appello proposto da Piemme snc., e su appello incidentale da Tecnopali spa. rigettava entrambi gli appelli, compensava integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte di Bologna, correttamente, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di incompetenza, posto che la società Piemme, per risolvere la relativa questione, aveva richiamato solo l’aspetto fiduciario intercorrente con il legale rappresentante di parte appellante ( D.G.M.), laddove tale aspetto era insufficiente, posto che si trattava di un elemento presente anche nei rapporti commerciali tra imprenditori. Avuto riguardo ai rapporti con So.l.e. il mancato diritto alla provvigione discenderebbe, non già dall’oggetto delle forniture, visto che il suddetto cliente si occupava di pubblica illuminazione, ma dalla clausola contrattuale di cui all’art. 1 punto 1.3, secondo il quale il presente mandato non comprendeva i seguenti Enti statali: ENEL e Ferrovie dello Stato. In tale esclusione delle competenze di Agenzia non sarebbero comprese le gare indette emessi localmente dai singoli Compartimenti- So.l.e., infatti, appartiene al gruppo ENEL La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Piemme di B.P. e di G.M. snc., con ricorso affidato a due motivi. Pali Italia spa (succeduta a Tecnopali spa.) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la società Piemme lamenta la violazione dell’art. 409 c.p.c., comma 3, e art. 413 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2. Violazione della competenza esclusiva per materia del Tribunale di,. Roma in funzione di Giudice del lavoro, incompetenza territoriale del Tribunale di Parma. Secondo la ricorrente, la Corte di Bologna avrebbe errato nell’aver rigettato l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Bologna perchè, trattandosi di contratto di agenzia competente, sarebbe stato il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro. In particolare, la Corte di Bologna non avrebbe tenuto conto:

a) che ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 3, le disposizioni processuali previste per le controversie in materia di lavoro si osservano anche per i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Nel caso in esame, sempre secondo la ricorrente, andrebbe seguito quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la forma societaria dell’agente non escluderebbe a priori l’apporto prevalentemente personale dei soci che agiscono per la società nell’esecuzione del contratto.

b) La Corte distrettuale avrebbe omesso, altresì, di pronunciarsi in relazione alla censura avanzata da Piemme in relazione alla violazione della competenza per territorio, posto che l’art. 413 c.p.c., comma 4, stabilisce che, competente per territorio, per le controversie previste dall’art. 409 c.c., comma 3, è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova il domicilio dell’agente (…).

1.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè non coglie la ratio decidendi.

A proposito dell’applicabilità o meno dell’art. 409 c.p.c., n. 3, nel caso che l’agente sia una società sussistono, in dottrina ed in giurisprudenza, varie tesi che possono però ricondursi a due filoni interpretativi principali: a) vi è chi afferma che vada sempre e, comunque, esclusa la parasubordinazione con riferimento a soggetti che si avvalgano di una autonoma struttura imprenditoriale e, in particolare, siano organizzati in società (cfr. tra le altre Cass. n. 14454 del 06/11/2000); b) e chi invece ritiene che si debba valutare in concreto, caso per caso (e tra l’altro senza considerare di per sè decisivo se sussista o non sussista una struttura imprenditoriale e/o una struttura sociale), se l’opera prestata abbia o meno il carattere “prevalentemente personale” di cui parla il Legislatore nella norma predetta (cfr. Cass. n. 709 del 24/01/1998). In realtà, ciascuna delle due fondamentali tesi è parzialmente condivisibile; è, infatti, certamente esatto che la sussistenza di una società (soprattutto di una società di capitali) è, quantomeno in linea generale, ben difficilmente conciliabile con la sussistenza della suddetta parasubordinazione; ma è indubbiamente altrettanto esatto che tale rilievo (a ben vedere di valore essenzialmente statistico; non sussistendo un’inconciliabilità teorica ed universale) non può essere eretto a regola assoluta e senza eccezioni; in quanto l’organizzazione in forma sociale può, sia pur raramente ed eccezionalmente, essere conciliabile con la sussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attività; sì pensi ad es. ai casi in cui la sussistenza di una società è imposta o resa conveniente da situazioni (economiche, fiscali, contrattuali ecc.) contingenti ma serve solo a mascherare (lasciandola immutata) una situazione di concreta parasubordinazione. Pertanto, sembra corretto ritenere che l’esistenza di una organizzazione in forma sociale dell’agenzia, autorizza solo una (mera) presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attività svolta e, quindi, di insussistenza della parasubordinazione, ferma restando la possibilità per qualunque soggetto interessato di fornire la prova contraria.

Ora, nel caso di specie, pur aderendo alla seconda prospettazione, cioè, alla tesi secondo cui l’organizzazione in forma sociale può essere conciliabile con la sussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attività, tuttavia, la decisione impugnata ha escluso, con motivazione sintetica, ma chiara, che la società Piemme avesse dimostrato la sussistenza degli elementi necessari per identificare il carattere personale dell’attività dell’agenzia svolta dalla società, non essendo sufficiente il semplice richiamo all’aspetto fiduciario del rapporto intercorrente con il legale rappresentante della stessa società ( d.G.M.), posto che l’aspetto fiduciario non era decisivo perchè un elemento normalmente presente nei rapporti commerciali tra imprenditori. Si tratta, dunque, come è di tutta evidenza, di un’interpretazione dei dati processuali non suscettibile di essere vagliata in sede di legittimità dato che non presenta vizi logici e/o giuridici ed è coerente con la circostanza che la qualità di agente è stata assunta da una società di persone che costituisce, di per sè, un autonomo centro di imputazione, che si pone tra socio e proponente. La ricorrente, per altro, non ha, neppure in questa sede, prospettato un’omessa valutazione di altri e diversi elementi decisivi a favore della natura personale dell’attività di agenzia svolta dalla società Piemme.

1.2. = Rimane assorbito il secondo profilo del motivo posto che non ricorrendo, nel caso in esame, un’ipotesi di cui all’art. 409 c.c., n. 3, la competenza territoriale andava, come in realtà è stata determinata, facendo riferimento al forum contractus ex art. 20 c.p.c..

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Violazione dell’art. 1749 c.c. e art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e conseguente diniego delle provvigioni spettanti alla società Piemme snc per gli affari conclusi con la Tecnopali spa e con il cliente SO.L.E. spa. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe rigetto, con motivazione insufficiente o contraddittoria, le istanze istruttorie di Piemme volte ad ottenere da parte della proponente Tecnopali le scritture contabili ai sensi dell’art. 1749 c.c. e art. 210c.p.c., negando alla stessa Piemme la possibilità di quantificare e dimostrare l’importo delle provvigioni relative agli affari conclusi con il cliente So.l.e perchè tutta la documentazione necessaria per dimostrare le proprie allegazioni erano nella disponibilità della sola Tecnopali.

In particolare, la Corte distrettuale riconosceva che alla società Piemme snc., sarebbero spettate le provvigioni relative alle commesse della società So.l.e. che la stessa aveva procurato alla Tecnopali, tuttavia, avrebbe escluso la sussistenza del diritto della Piemme ad ottenere le provvigioni derivanti dagli affari relativi alle gare di appalto di So.l.e. aggiudicate dalla Tecnopali grazie all’attività svolta da Piemme.

2.1.= Il motivo non può essere accolto.

Va qui premesso che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione di documenti, proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie i registri contabili della società Tecnopali), non è sindacabile in Cassazione, poichè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile, soltanto, quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere, non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Cass. n. 4375 del 23/02/2010).

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha chiarito le ragioni per le quali ha rigettato l’istanza di esibizione dei registri contabili della Tecnopali specificando che “(…) nulla chiariscono, in un quadro normativo e tecnico così composito, le testimonianze di R.L. e D.A.L.. (…) e, neppure, i documenti depositati dalla Piemme chiariscono alcunchè: quelli che farebbero riferimento ad aggiudicazioni acquisite non descrivono di che si tratterebbe, quelli intestate a Piemme e contenenti offerte dirette a So.l.e. relative a diverse tipologie (….) non rendono ragione in ordine all’esito della proposta e alla sua traduzione in ordine (…) Infine, va precisato che la Corte non ritiene utilizzabile l’operazione che sarebbe di carattere, esclusivamente, logico-induttivo, per la quale dal fatto che nei prospetti fatture che costituisce l’allegato 6 bis dell’appellante principale (si tratta di alcuni estratti conto per agente di Tecnopali intestate a Piemme) compaia il riconoscimento di provvigione per rapporti con Enel questo dovrebbe necessariamente portare ad affermare la spettanza della provvigione in ogni caso di rapporti con Enel o imprese appartenenti al gruppo (….)”.

2.2.= la ricorrente, a sua volta, non tiene conto che l’art. 1749 c.c. obbliga il proponente a fornire all’agente tutte le informazioni, in particolare, un estratto dei libri contabili, necessario per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ma non riconosce all’agente un diritto di richiedere estratti conto di quelle ipotetiche provvigioni che il proponente contesta. Piuttosto, è onere dell’agente depositare tutta la documentazione necessaria a provare il suo credito: l’agente, al fine di ottenere il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare l’avvenuta conclusione degli affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente; soprattutto, al mancato assolvimento di tale onere non si può ovviare con la richiesta di esibizione, la quale esige, comunque, l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso. (Il principio è ormai consolidato in giurisprudenza: Cass., 7 luglio 2011, n. 14968; Cass., 19 settembre 2002, n. 13721; Cass., 9 luglio 1996, n. 6258; Cass., 17 dicembre 1994, n. 10834).

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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