Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18849 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31646/2006 proposto da:

A.T.A.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSTIENSE 131/L, presso lo

studio dell’avvocato DA ROS Giorgio, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI Riccardo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAGIOLO MARCO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7411/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2005 R.G.N. 2240/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FAGIOLO MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda proposta M. E. nei confronti dell’ATAC, di cui era dipendente con la qualifica di addetta amministrativa di (OMISSIS) livello, avente ad oggetto l’accertamento del suo diritto alla qualifica di capoufficio, livello (OMISSIS), oltre al relativo trattamento economico a decorrere dal febbraio 1995 e tanto in considerazione dell’espletamento delle relative mansioni.

La predetta Corte, per quello che interessa in questa sede, accertava che le mansioni espletate dalla ricorrente, per i margini di autonomia e lo svolgimento di funzioni richiedenti particolare preparazione professionale e perizia e/o con coordinamento e controllo dell’attività di altri lavoratori, erano riconducibili al (OMISSIS) livello e conseguentemente condannava l’ATAC al pagamento delle relative differenze retributive dal febbraio 1995 ad “oggi”.

Avverse tale sentenza ricorre in cassazione l’ATAC che articola tre censure, il lustrate da memoria.

La M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura l’ATAC, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., allega che la Corte di appello ha condannato essa ATAC al pagamento delle differenze retributive con riferimento al (OMISSIS) livello, mentre la richiesta della M. era limitata al riconoscimento del (OMISSIS) livello.

Con il secondo motivo l’Azienda ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte del merito ha stabilito la condanna ai pagamento delle retribuzioni sino ad “oggi”, mentre avrebbe al massimo potuto disporre detta condanna sino alla data del deposito del ricorso di primo grado ovvero alla notifica dello stesso.

Con l’ultima censura l’ATAC, assumendo omessa ed insufficiente motivazione, rileva che il giudice di appello non da minimamente conto delle ragioni che lo hanno portato a riconoscere un’autonomia delle mansioni svolte dalla M., ne ha spiegato in cosa consista la particolare preparazione professionale posseduta dalla stessa.

Rileva il Collegio che l’esame di tale ultima censura è pregiudiziale.

Nel merito ritiene questa Corte che la critica ben coglie nel segno.

Infatti i giudici di appello, nei ritenere l’espletamento delle superiori mansioni, si limitano, dopo la mera descrizione dell’attività svolta dalla M., ad osservare che per i margini di autonomia e o svolgimento di funzioni richiedenti particolare preparazione professionale e perizia e/o con coordinamento e controllo dell’attività di altri lavoratori, tale attività è riconduci bile a quella prevista nel (OMISSIS) livello.

Si tratta di un iter logico del turco inadeguato in quanto non permette di verificare in cosa consisterebbe il margine di autonomia riscontrato nè la particolare preparazione professionale o perizia delle funzioni esercitate, nè il coordinamento e controllo dell’attività di altri lavoratori.

La sentenza impugnata pertanto va, in relazione a tale motivo, cassata per difetto di motivazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Nell’esaminata censura rimangono assorbite le altre.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo ed il secondo motivo, cassa, in relazione ai motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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