Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18849 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18849

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18456-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e

difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui

Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

G.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato ANNA MATTIOLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA

PASSALACQUA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/03/2012 R.G.N. 761/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. Che con sentenza in data 21/05/2012 la Corte d’Appello di Firenze in riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 259/2010, ha accolto la domanda di G.S., dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, condannando l’Ente al pagamento delle retribuzioni non integralmente percepite dal dipendente negli anni dal 1995 al 2000, in concomitanza con la sospensione cautelare disposta dall’amministrazione, in pendenza di un procedimento penale a suo carico per il quale, nel 2004, era intervenuta sentenza di proscioglimento per sopraggiunta prescrizione, divenuta irrevocabile nel 2006 a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione;

2. Che la Corte d’Appello, rilevato il superamento da parte dell’Agenzia delle Entrate del limite quinquennale massimo di durata del potere cautelare, e constatato ancora che la sospensione non era stata avallata, nè da una sentenza penale di condanna, estintosi il reato per prescrizione, nè da un procedimento disciplinare nè iniziato al momento del rinvio a giudizio, nè attivato nei 180 giorni successivi all’acquisizione della sentenza di legittimità, dichiarava l’amministrazione definitivamente decaduta dall’esercizio del potere disciplinare, e dichiarava che gli effetti di tale decadenza si riverberavano sul potere cautelare, funzionale all’accertamento in sede disciplinare, rendendo illegittima altresì la misura sospensiva, quale temporanea alternativa al licenziamento disciplinare;

3. Che la Corte d’Appello, ha accertato che la cessazione dal servizio del dipendente per collocamento a riposo non sarebbe stata ostativa alla restitutio in integrum, a norma del c.c.n.l. del 2004 per il comparto delle Agenzie Fiscali, il quale dispone (artt. 68-70) che il potere di sospensione cautelare quando il dipendente è rinviato a giudizio può avere una durata massima di cinque anni, trascorsi i quali, nell’ipotesi di proscioglimento per motivi diversi dall’assoluzione piena, il procedimento disciplinare “riprende” ossia può essere iniziato o, se già iniziato, proseguito, su tutti i fatti originariamente contestati, nel termine di centottanta giorni da quando l’Agenzia abbia ricevuto notizia della sentenza definitiva;

4. Che secondo la Corte d’Appello, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe fornito una motivazione convincente sulla circostanza per cui, nell’impossibilità di riammettere il dipendente in servizio per raggiungimento dell’età pensionabile e suo susseguente collocamento in quiescenza, non abbia ritenuto di attivarsi disciplinarmente, essendo escluso che tale inerzia fosse da attribuire a una manovra dolosamente dilatoria del dipendente, il quale non risulta gravato dall’obbligo di riferire alla controparte l’esito del giudizio definitivo (art. 68 c.c.n.l. 2004);

5. Che avverso tale sentenza interpongono ricorso il MEF e l’Agenzia delle Entrate con due motivi, cui resiste con controricorso G.S., illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

6. Che con il primo motivo la parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo il vizio di ultrapetizione per avere, la sentenza gravata, riconosciuto la pretesa restitutoria del dipendente nonostante la sospensione cautelare avesse perso effetto per la mancata attivazione del procedimento disciplinare, esaminando la questione non dedotta della legittimità o meno della sospensione cautelare a suo tempo inflitta, costituente una causa petendi diversa, e in ogni caso tardiva per essere ampiamente decorso il termine per la sua impugnazione;

7. Che nel secondo motivo, ritenendo che le circostanze di fatto conducessero all’interruzione del sinallagma tra prestazione e retribuzione per ragioni ascrivibili unicamente al dipendente, e, in virtù del carattere pregiudiziale del giudizio penale sulla responsabilità disciplinare, parte ricorrente contesta la sentenza per violazione di legge e delle norme contrattuali delle quali essa non avrebbe fatto corretta applicazione, stante il carattere non pienamente liberatorio della sentenza penale definitiva; che pertanto, soltanto una pronuncia ampiamente assolutoria avrebbe potuto legittimare la condanna alla corresponsione degli emolumenti differenziali non corrisposti dall’amministrazione, secondo in principi generali in materia d’inadempimento della prestazione;

8. Che nel terzo motivo parte ricorrente deduce la mancata valutazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’esame, da parte della Corte d’Appello, delle ragioni dell’inerzia della p.a. nel dare inizio al procedimento disciplinare, in merito alle quali, il giudice avrebbe motivato in modo insoddisfacente, in particolare riguardo al profilo, pur prospettato dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate di un’eventuale condotta intenzionalmente dilatoria da parte del controricorrente;

9. Che le censure proposte sono infondate;

10. Che il primo motivo è infondato. Che infatti, col D.Lgs. n. 165 del 2001 muta il rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, connotato non più da strumentalità e stretta interdipendenza, così come sotto il regime del Testo Unico n.3/1957, ma approdato a un nuovo equilibrio normativo, caratterizzato da reciproca autonomia del potere di sospensione cautelare da quello disciplinare; che l’unico limite posto dalla legge resta quello della fissazione di una soglia temporale massima di esercizio del potere sospensivo, il cui superamento produce l’immediata riammissione del dipendente sospeso e la possibilità di attivazione o riattivazione del procedimento disciplinare all’esito del processo penale entro un termine prestabilito di centottanta giorni dalla data in cui il datore (nel caso contestato Agenzia delle Entrate) è posto a conoscenza della sentenza definitiva (nel caso in esame, di proscioglimento del dipendente per intervenuta prescrizione);

11. Che, nel giudicare la vicenda controversa, la sentenza d’Appello ha fatto corretta applicazione del criterio sopra richiamato, là dove ha motivato che, non avendo l’irrogazione della sanzione carattere automatico, ed essendo venuto a mancare l’accertamento in sede disciplinare, è venuta meno anche la legittimità della sospensione cautelare disposta in funzione dell’illecito, oggetto di proscioglimento da parte della sentenza penale definitiva;

12. Che va egualmente condiviso il giudizio della Corte Territoriale per l’aver ritenuto non rilevante il collocamento a riposo di G.S., ai fini del giudizio sul mancato esercizio dell’intervento disciplinare postumo, in quanto, il D.Lgs. n. 156 del 2001, art. 55 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, quale risposta ai dubbi interpretativi insorti in seguito al passaggio della materia disciplinare alla competenza dell’autonomia collettiva ha disposto che, nell’ipotesi di dimissioni del dipendente, il procedimento “…ha egualmente corso (…) e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”;

13. Che anche la seconda censura è infondata. In base al consolidato orientamento di questa Corte (n. 11391/2014), infatti, nei casi di proscioglimento diversi dalle decisioni assolutorie perchè il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, o in caso di condanna, spetta al datore di lavoro decidere se avviare ex novo o riprendere l’iniziativa disciplinare, nei termini di decadenza stabiliti per legge, al fine di valutare autonomamente, l’incidenza dei fatti accertati in sede penale, sulla permanenza del rapporto di lavoro, definendo così anche il destino della sospensione cautelare;

14. Che alla statuizione della Corte d’Appello non osta la circostanza che il lavoratore sia in quiescenza, poichè questa Corte ha sostenuto (Cass. n. 17307/2016), in base al D.Lgs. n. 156 del 2001, art. 55 bis introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, che l’interesse all’esercizio del potere disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane nel diverso regime di contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poichè il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della sua immagine (Cons. St. n. 477/2006);

15. Che il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto, come si evince dalla ricostruzione del quadro normativo e negoziale collettivo post contrattualizzazione, e altresì dall’approdo giurisprudenziale da parte di questa Corte sui punti della riforma ancora controversi va rilevato che, nel caso in esame, il giudice dell’Appello ha compiuto un accertamento coerente con detti principi, in merito alla circostanza secondo cui l’Agenzia delle Entrate fosse ancora nelle piene condizioni, anche temporali (p. 5) di esercitare in via autonoma il suo potere disciplinare “postumo” al fine di verificare la sussistenza dell’illecito che aveva dato causa alla sospensione, ma che non avesse ritenuto necessario attivare la procedura nei termini prestabiliti, ed ha escluso, altresì, motivatamente, che tale inerzia fosse in qualsiasi modo riconducibile a una condotta dilatoria del G., in capo al quale la legge non poneva alcun obbligo di riferire alla controparte l’esito del giudizio definitivo;

16. Che pertanto, essendo il dipendente ormai impossibilitato a beneficiare della riammissione conseguente alla sentenza definitiva di proscioglimento, per essere questa intervenuta dopo il suo collocamento a riposo, e non essendo stato colpito da sanzione disciplinare per la mancata attivazione postuma del relativo procedimento a carico, l’Agenzia delle Entrate è rimasta esposta alla legittima richiesta del controricorrente di recuperare le differenze stipendiali tra l’assegno alimentare percepito durante l’esecuzione della sospensione cautelare e la retribuzione che sarebbe spettata a quest’ultimo, in assenza della misura interdittiva;

17. Che il ricorso del MEF – Agenzia delle Entrate è infondato e va, pertanto, rigettato con la compensazione delle spese alla luce dei fatti di novità della questione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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