Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18849 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/09/2011), n.18849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12,

è per legge domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.V. Elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier,

n. 43, nello studio dell’Avv. Romano Giovanni, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

V.V. Come sopra rappresentato;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, depositato in data

22 ottobre 2008;

sentita la relazione all’udienza del 28 aprile 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso principale e per l’inammissibilità di quello

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con decreto depositato in data 22 ottobre 2008 la Corte di appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia, rimasto contumace nel giudizio, al pagamento in favore di V.V. della somma complessiva di Euro 10.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata della procedura fallimentare (ancora pendente al momento di proposizione della domanda) concernente la ditta Aran Sport, nella quale il predetto, in qualità di creditore, aveva chiesto di essere ammesso al passivo in data 5 gennaio 1991.

1.1 – La Corte di merito determinava, sulla base della complessità e del concreto svolgimento del procedimento presupposto, il periodo di durata non ragionevole in dieci anni.

Il danno non patrimoniale veniva quindi liquidato mediante attribuzione della somma di Euro 1000,00 per ciascun anno di ritardo.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di unico motivo.

Resiste con controricorso il V., il quale propone ricorso incidentale, illustrato da memoria, in relazione al quale l’amministrazione non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – L’amministrazione ricorrente denuncia formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 144 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato direttamente al Ministero della Giustizia, e non ai competenti uffici dell’Avvocatura dello Stato. Non essendosi l’amministrazione costituita, la nullità di tale notificazione non poteva intendersi sanata, con conseguente invalidità dell’intero giudizio e della decisione impugnata.

2.1 – Il motivo è fondato.

Secondo quanto stabilisce l’art. 144 c.p.c., comma 1, “Per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato”. Il contenuto di questa norma va, pertanto, integrato con il R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 11, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1, il quale dispone, al comma 1, che “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale…devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”, e, al comma 2, che “ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, con riferimento alle notificazioni di atti preordinati alla introduzione di un giudizio, l’art. 11, comma 1, utilizza espressioni di contenuto inequivoco, tali da far intendere che nelle ipotesi considerate la disciplina da esso posta è la sola applicabile (Cass. n. 7315 del 2004). Del resto, la regola della notificazione degli atti giudiziali presso l’Avvocatura dello Stato è stata riaffermata, dopo l’emanazione del vigente codice di rito, dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, mentre ad essa è possibile derogare, con applicazione della regola di cui all’art. 144 c.p.c., comma 2, (notifica diretta all’amministrazione dello Stato destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede) solo in ipotesi particolari, nelle quali risulti che si sia inteso derogare alla “regola” posta dall’art. 11 (in tal senso, riguardo ai giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui alla L. n. 689 del 1981, cfr. Cass., n. 1334 del 1998, Cass. n. 14279 del 2007).

Si deve, quindi, affermare il seguente principio di diritto: “la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità, ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullità e non anche da inesistenza. Essa è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca”.

Nel caso di specie, è documentalmente provato e comunque pacifico che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Ministero della Giustizia, non presso l’Avvocatura dello Stato, ma direttamente all’amministrazione, che non si è costituita. La Corte di appello, quindi, avrebbe dovuto rilevare tale nullità e disporre la rinnovazione della notificazione.

2.1 – Tale circostanza determina la necessità che la decisione impugnata venga cassata, non essendo assolutamente condivisibili, per le indicate ragioni, le deduzioni del controricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di errore scusabile, e, in ogni caso, essendosi in questa sede instaurato il contraddittorio, la causa potrebbe essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Viene in rilievo, infatti, un vizio che attiene al diritto di difesa della parte rimasta estranea al giudizio di merito svoltosi in unico grado, che pertanto, deve essere rinnovato per consentire lo svolgimento di quelle attività precluse dall’erronea declaratoria di contumacia e certamente non proponibili in sede di legittimità.

2.2 – Ancor meno comprensibile è la proposizione di ricorso incidentale, tendente, per l’appunto, all’accoglimento – in questa sede – della domanda già proposta e, per il vero, recepita – senza alcuna censura al riguardo – dalla corte territoriale, in maniera tale da determinare in capo al V., in quanto parte vittoriosa, una totale carenza di interesse alla proposizione di impugnazione, che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

2.3 – Alla cassazione della decisione impugnata consegue il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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