Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18849 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2231-2018 proposto da:

S.M. (ALIAS S.M.), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO GUARNESCHELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO), che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2800/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.M. (alias S.M.) ha proposto appello contro l’ordinanza del Tribunale di Venezia con cui era stato respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il gravame è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello. Nella circostanza il giudice distrettuale ha rilevato che l’impugnazione doveva essere proposta con ricorso, secondo quanto poteva desumersi dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, e che pertanto, ai fini della tempestività del gravame, rilevava il momento in cui l’atto di impugnazione (nella specie rappresentato da citazione notificata il 18/1/2017) fosse stato depositato in cancelleria; poichè il detto deposito aveva avuto luogo oltre il termine di trenta giorni (27/1/2017) dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale (20/12/2016), l’appello, ad avviso della Corte di merito, risultava essere tardivo.

Un unico motivo di ricorso sorregge il ricorso per cassazione proposto dal cittadino straniero. Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, novellato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27. L’impugnazione investe l’affermazione della Corte di appello per cui il gravame andava proposto con ricorso e non con citazione.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f, l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione notificata nel rispetto del termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione, ma il deposito in cancelleria dell’atto risulta essere tardivo.

Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina aspetto al consolidato orientamento progresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”. In base a tale principio, cui il Collegio deve conformarsi, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto, la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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