Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18849 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/09/2020), n.18849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6266-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 273/2014, depositata in data 21/01/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da G.R., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (ord. n. 30322/2011) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio d’appello, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta del 31,08%, in base al TUIR, art. 16 (tassazione separata) anzichè del 12,50%;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente con riferimento alle S.U. n. 13642/2011, ha riconosciuto il diritto del contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50% sulla base di perizia attuariale;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi ad un unico motivo;

il contribuente si difende con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, e della L. n. 16 del 1997, art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, commi 1, lett. a) e 2 e art. 42 (ora art. 45), comma 4, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14, nonchè dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR eluso i principi di diritto affermati nella sentenza rescindente, omettendo di accertare l’esistenza di investimenti concretamente effettuati sul mercato finanziario da parte del fondo di previdenza complementare, e di quantificarne i relativi rendimenti;

2. il gravame è fondato per quanto dappresso esposto;

3. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5 – D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a);

4. ciò posto, premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;

5. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 30322/2011, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 25 per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione del rendimento finanziario del capitale…per tale intendendosi…il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”;

6. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”

7. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14,22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente;

8. per quanto precede, il ricorso deve essere, quindi, accolto, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto di applicare al caso in disamina, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso, la ritenuta d’imposta del 12,50% ai sensi della citata L. n. 482 del 1985; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi dianzi richiamati;

9. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

10. vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio considerato che l’orientamento di questa Corte nella “subiecta materia” si è consolidato, solo, successivamente alla data di proposizione del gravame in disamina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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