Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18849 del 03/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 03/07/2021), n.18849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15438/2014 R.G. proposto da:
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Cimetti e
dall’Avv. Giuseppe Parente, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’Avv. Sante Ricci in Roma via Delle Quattro Fontane n.
161;
– ricorrente –
contro
M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Amato e
dall’Avv. Giuseppe Marini, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo in Roma, via Dei Monti Parioli n. 48;
– controricorrente –
nonchè:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, n. 84/06/2013 depositata il 2 dicembre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2021
dal consigliere Pierpaolo Gori.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva accolto l’appello proposto da M.D. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 8/3/2012 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord S.p.a. a seguito di iscrizione a ruolo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, comma 1 in dipendenza di sentenza della CTR avente ad oggetto due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005.
2. In particolare il giudice di primo grado rigettava le eccezioni e doglianze del contribuente, inclusa quella per prospettata violazione del ne bis in idem in quanto, benchè fosse già stata emessa una prima cartella di pagamento a seguito di provvisoria iscrizione a ruolo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, comma 1 annullata dalla CTP per vizi formali, riteneva che fosse facoltà dell’Agente della riscossione emettere una seconda cartella, riproduttiva del contenuto della prima ma emendata dai vizi formali; nel giudizio veniva evocata e si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate. La CTR, costituite in appello tutte le parti del primo grado, riformava la decisione del giudice di prime cure ritenendo illegittima la cartella per aver intimato il pagamento di somme in parte già versate.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agente della riscossione, affidato a tre motivi cui aderisce l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso; resiste il contribuente con controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. rendendo nota l’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria confermando la deduzione del contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale il contribuente ha reso noto di aver formulato istanza per la definizione agevolata dei carichi pendenti D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e di aver versato gli importi dovuti.
5. L’Agenzia delle entrate, titolare del credito, ha confermato la corretta conclusione del procedimento di definizione agevolata da parte di M.D. chiedendo a sua volta l’estinzione del processo con spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
6. Non vi sono ragioni per non aderire alla concorde richiesta delle parti summenzionate, dal momento che la presente controversia in cui è parte sia l’Agente della riscossione sia l’Agenzia delle Entrate appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, anche in punto di spese di lite, senza necessità di statuizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 circa il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021