Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18848 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21126-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

AFELTRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ZEZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 788/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/09/2010 R.G.N. 1499/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 1 settembre 2010, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del contratto a termine stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.F. dal 3 giugno al 15 settembre 2004 per esigenze di sostituzione di personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia assente e la decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti a tempo indeterminato dalla prima data, condannando la società datrice alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato su unico motivo;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 12 preleggi, per erronea esclusione della prova delle esigenze sostitutive pur nell’offerta di specifica prova orale (primo motivo); nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1419 c.c., comma 1 in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per mancata pronuncia sull’eccezione di nullità dell’intero contratto, in difetto di previsione di una norma imperativa sostitutiva della clausola nulla (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2094,2099 e 2697 c.c., per inesistenza di un obbligo retributivo a carico datoriale dalla data di messa in mora, in difetto di prestazione lavorativa, anzichè dall’effettiva ripresa del servizio, nè risarcitorio in favore del lavoratore e tenuto conto dell’applicabilità della L. n. 183 del 2001, art. 32, comma 5 quale ius superveniens (terzo motivo);

che il lavoratore controricorrente, a propria volta ricorrente incidentale in via condizionata, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,art. 1362 c.c., art. 1363 c.c. e ss., per la mancata specificazione, neppure sulla base del più elastico criterio interpretativo, delle esigenze sostitutive, per genericità del riferimento all’unità organizzativa in cui verificate, salva l’indicazione dell’UDR Milano Ticinese quale luogo di prestazione lavorativa sostitutiva “di norma” (unico motivo); che ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso principale debba essere accolto, con assorbimento degli altri e che l’unico incidentale condizionato debba invece essere rigettato;

che, infatti, il primo motivo è fondato, per la puntuale deduzione di prove orali (debitamente trascritte a pg. 7 del ricorso) in merito alla sussistenza di specifiche ragioni sostitutive, adeguatamente individuate, anche secondo la Corte territoriale sia pure con motivazione dubitativa (al secondo capoverso di pg. 3 della sentenza), sulla base dell’indirizzo più elastico di legittimità, secondo cui non è necessaria l’indicazione nominativa del lavoratore da sostituire, in presenza di altri indici idonei (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577), avendo invece la Corte territoriale ritenuto necessaria, quanto meno sul piano della prova, l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza);

che l’esame del secondo e del terzo motivo, relativi alle conseguenze comportate dall’accertamento di genericità delle suddette ragioni, resta assorbito dalla fondatezza del primo: al quale specularmente corrisponde l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato;

che pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri e rigettato l’unico incidentale condizionato, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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