Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18848 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18669/2012 proposto da:

M.R., P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio degli avvocati ANTONIO

VOLTAGGIO, e PAOLO VOLTAGGIO, che lo rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LIQUIGAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IERADI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato UGO DI LUCIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/03/2012 R.G.N. 42/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato VOLTAGGIO PAOLO;

udito l’Avvocato IERARDI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 20 marzo 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, che aveva condannato la s.p.a. Liquigas al pagamento, a favore di M.R., della somma di Euro 31.418,31 a titolo di differenze retributive per corrispettivi relativi a servizi di trasporto di gas di petrolio liquefatto effettuati dal (OMISSIS), ha respinto, in accoglimento del ricorso principale proposto dalla società e rigettando quello incidentale del lavoratore, la domanda proposta da quest’ultimo.

La Corte anzidetta ha ritenuto che non fosse applicabile l’accordo economico collettivo del 24 aprile 1996, bensì il D.M. 18 novembre 1982 (recante norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974 n. 298), il cui art. 8, nell’ipotesi di molteplici operazioni di scarico compiute nell’ambito di un unico viaggio con lo stesso automezzo, prevede maggiorazioni differenziate secondo la classe di peso del materiale trasportato. Nella specie le somme pretese dal M. non erano dovute, “poichè l’attività di trasporto e scarico intermedio con autotreno di prodotti petroliferi imbottigliati e palettizzati, ossia appoggiati su pallet (detti anche volgarmente “pancali” o “bancali”), strutture di legno facilmente movimentabili con attrezzature apposite (carrelli elevatori e trans pallet)”, non poteva essere remunerata alla stessa stregua di quella eseguita con autobotti, le cui operazioni di scarico erano per il conducente del veicolo ben più complesse e impegnative.

Per effetto dell’applicazione di detta normativa, ad avviso della Corte territoriale, non erano emersi a favore del lavoratore crediti per gli anni (OMISSIS).

Quanto agli anni 1997 e 1998 il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, utilizzando una media ricavata dagli anni per i quali erano disponibili dati certi e calcolando in via equitativa le differenze dovute. Il lavoratore, proponendo appello incidentale, aveva chiesto il riconoscimento di importi superiori, ma nulla era dovuto al medesimo, in applicazione, da un lato, del D.M. sopra citato, e, dall’altro, in quanto il Tribunale aveva applicato il criterio dell’equità senza che ne ricorressero i presupposti.

La valutazione equitativa dei crediti del lavoratore, prevista dall’art. 432 c.p.c., è infatti ammessa a condizione che il diritto sia certo, ossia dimostrato nella sua effettiva sussistenza, e che sia individuata dal giudice di merito, con adeguata e corretta motivazione, l’obiettiva impossibilità di determinare l’importo dovuto, alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nella specie non era stata soddisfatta alcune delle due condizioni: da un lato il M. non aveva adempiuto l’onere di dimostrare il numero e la qualità dei trasporti eseguiti per conto della società; dall’altro non aveva prodotto i documenti, obbligatori per legge, che, oltre a suffragare le sue pretese sotto il profilo dell’an debeatur, avrebbero anche consentito di acquisire gli elementi necessari per il calcolo dei suoi asserirti crediti.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il M. sulla base di tre motivi. Resiste la società con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi, rileva che il giudice d’appello ha errato nel ritenere applicabile il D.M. 18 novembre 1982, anzichè l’accordo economico collettivo del 20 aprile 1996 relativo ai trasporti di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatto. Egli infatti trasportava, caricava e scaricava materiale affine, analogo o identico a quello di cui al predetto accordo economico.

Il motivo è improcedibile, atteso che il ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4), non produce, unitamente al ricorso, l’accordo collettivo sul quale la censura è fondata, non consentendo così a questa Corte la verifica della censura medesima.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza e/o del procedimento, deduce che il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado, chiamato a rendere chiarimenti dalla Corte territoriale, ha riferito di avere errato nel ritenere applicabile l’accordo economico collettivo, dovendosi invece applicare il D.M. 18 novembre 1982. Ha quindi modificato il precedente elaborato. Tale condotta, aggiunge il ricorrente, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a sostituire il c.t.u. con un nuovo consulente, non offrendo la relazione di secondo grado “alcuna garanzia di esattezza”.

Il motivo, oltre che inammissibile, è infondato.

Inammissibile perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per tassazione, il ricorrente non trascrive, non produce nè, tanto meno, indica dove sono reperibili le due consulenze oggetto del motivo in esame; infondato atteso che non è sanzionata da alcuna nullità la condotta del consulente tecnico qui censurata. Ove fosse applicabile l’accordo collettivo richiamato dal ricorrente, il motivo andrebbe accolto non già per nullità della relazione di consulenza, ma per erronea applicazione di una disposizione (il decreto ministeriale sopra menzionato) in luogo di un’altra (la norma contrattuale), valutazione questa preclusa in questa sede in ragione della improcedibilità della prima censura.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’operazione di scarico di un “autotreno-botte” sia più impegnativa e complessa rispetto a quella di scarico di prodotti petroliferi da una motrice. Rileva che il materiale contenuto nell’autobotte viene scaricato automaticamente attraverso un tubo, mentre il carico e lo scarico di bombole di gas viene eseguito manualmente.

La motivazione, aggiunge il ricorrente, è pure contradditoria, perchè il giudice d’appello “dapprima ha accertato che il M. trasportava gas ma poi non ha applicato l’AEC 24/04/1996 relativo al trasporto di prodotti petroliferi e GPL e quindi specifico per il settore e attinente al materiale trasportato”.

4. Il motivo è inammissibile, atteso che, con riguardo alla prima censura, l’accertamento al riguardo operato dalla Corte territoriale è un tipico accertamento di fatto, estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.

Quanto alla seconda censura, essa denuncia in realtà una violazione dell’accordo collettivo, che la Corte di merito avrebbe dovuto asseritamente applicare, censura questa erroneamente dedotta sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione ed il cui esame, come in precedenza osservato, è precluso dalla mancata produzione dell’accordo anzidetto.

5. Nelle ultime due pagine del ricorso, sotto il titolo “Sull’appello incidentale”, il M. rileva che correttamente il primo giudice, essendo “impossibile determinare con esattezza il quantum debeatur”, aveva fatto ricorso al criterio dell’equità ai sensi dell’art. 432 c.p..

Aggiunge che “i conteggi del CTU effettati in primo grado permettono in realtà di stabilire anche il quantum debeatur, come esposto nell’atto di appello incidentale”.

6. Anche questa censura, oltre che inammissibile, è infondata.

Inammissibile perchè il ricorrente non indica sotto quale profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, la censura è dedotta, peraltro richiamando i conteggi del c.t.u. senza produrli o indicare dove sono prodotti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Infondata, in quanto la Corte d’appello ha spiegato che la valutazione equitativa dei crediti del lavoratore, prevista dall’art. 432 c.p.c., è ammessa a condizione che il diritto sia certo, ossia dimostrato nella sua effettiva sussistenza, e che sia individuata dal giudice di merito, con adeguata e corretta motivazione, l’obiettiva impossibilità di determinare l’importo dovuto, alla stregua degli elementi acquisiti al processo, condizioni queste entrambe non soddisfatte, non avendo il ricorrente adempiuto l’onere di dimostrare il numero e la qualità dei trasporti eseguiti per conto della società e non avendo prodotto i documenti, obbligatori per legge, che, oltre a suffragare le sue pretese sotto il profilo dell’an debeatur, avrebbero anche consentito di acquisire gli elementi necessari per il calcolo dei suoi asserirti crediti.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di Liquidas s.p.a., in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA