Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18848 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18848 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

b) et

SENTENZA
sul ricorso 1253-2013 proposto da:
X.

PIERO,

rappresentato

e

difeso,

anche

disgiuntamente, dall’Avvocato X.Z. e dall’Avvocato
LAURA TOTINO, presso il cui studio in Roma, Largo Messico 7,
elettivamente domicilia per procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI CAROVIGNO, elettivamente domiciliato a Roma,
via Giuseppe Ferrari 4, presso lo studio dell’Avvocato
SALVATORE CORONAS e rappresentato e difeso dall’Avvocato
GUGLIELMO CAVALLO, per procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 785/2012, depositata il 19/11/2012,
della CORTE D’APPELLO di LECCE;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
7/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

Data pubblicazione: 16/07/2018

2

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato VINCENZO SPARANO;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato ALFREDO CAVALLO,

FATTI DI CAUSA
L’avvocato X.Z., con distinti atti di citazione, ha
convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Brindisi, il Comune
di Carovigno, deducendo che, con delibera della giunta
municipale del 22/3/1995, n. 317, e pedissequo contratto di
prestazione d’opera professionale, l’amministrazione convenuta
gli aveva affidato, per la durata di dodici mesi, l’incarico di
svolgere prestazioni d’opera professionale, in materia legale,
giudiziale ed extragiudiziale, con decorrenza dal 22/3/1995 e
che, quale corrispettivo dell’incarico, gli è stato riconosciuto un
compenso pari ad C. 25.822,84, oltre accessori di legge e di
tariffa.
L’attore, elencati gli incarichi che gli erano stati conferiti con
delibere n. 1309 del 16/11/1995, n. 158 del 19/2/1996, n. 698
dell’8/6/1995, n. 671 dell’1/6/1995 e n. 807 del 30/6/1996 ed
esposta l’attività svolta per ciascuno di essi, ha evidenziato
come, sebbene il contratto intercorso con il Comune avesse
cessato di produrre i suoi effetti il 22/3/1996, in conseguenza
della decorrenza del termine di efficacia, aveva continuato a
prestare la sua attività fino alla definizione dei giudizi pendenti
al momento della cessazione della convenzione, svolgendo
un’attività che, in quanto svolta al di fuori della stessa, doveva
essergli retribuita secondo le tabelle forensi vigenti, ed ha
chiesto, quindi, la condanna del Comune al pagamento delle
competenze professionali maturate per tale attività, pari ad C.
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

per delega.

3

48.226,86, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Il Comune, costituitosi in tutti i giudizi, poi riuniti, ha chiesto
il rigetto delle domande sul rilievo che ogni remunerazione era
coperta dall’importo omnicomprensivo indicato in convenzione,
invocando, in subordine, la riduzione del quantum richiesto.

comma 5 0 , c.p.c., ha concluso per la declaratoria di nullità della
convenzione del 22/3/1995 ed, in sede di comparsa
conclusionale, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva
dell’ente convenuto sul rilievo che il mandato risultava conferito
con delibera della giunta municipale e sottoscritto dal sindaco,
in violazione dell’art. 107 del TUEL.
Il tribunale, con sentenza del 15.16/9/2009, ha rigettato la
domanda.
L’avvocato X., con atto notificato il 9/3/2010, ha
proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza
impugnata, fosse accolta la sua domanda originaria.
Il Comune di è costituito ed ha chiesto il rigetto dell’appello
in quanto infondato in fatto e in diritto.
La corte d’appello di Lecce, con la sentenza depositata il
19/11/2012, ha rigettato l’appello.
La corte, in particolare, ha ritenuto che fossero infondati il
quinto e l’ultimo motivo di gravame, con i quali l’appellante ha
reiterato l’eccezione di difetto di legittimazione del Comune per
essere stato il mandato alle liti conferito dal sindaco in virtù di
delibera della giunta municipale, laddove il TUEL ha attribuito ai
dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti.
La corte ha, sul punto, evidenziato come, in realtà, sebbene
la rappresentanza processuale del sindaco non sia più
inderogabile, non è escluso che possa essergli attribuita, come
è accaduto per il Comune di Carovigno, il cui tatuto attribuisce,
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

L’attore, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183,

4

agli artt. 32 e 33, solo al sindaco la rappresentanza processuale
del Comune, senza prevedere alcuna devoluzione in favore dei
dirigenti, per cui, ha concluso la corte, il mandato conferito nel
presente giudizio deve ritenersi valido.
Quanto al merito, la corte ha osservato che, con il primo

primo grado per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il
professionista non possa vantare alcun diritto ad ulteriori
compensi per l’attività professionale svolta dopo la cessazione
della convenzione, in mancanza di qualsiasi provvedimento
formale che la disciplini, sicché nessun obbligo contrattuale può
dirsi sussistente in capo all’amministrazione convenuta per
l’attività reclamata. L’appellante ha, sul punto, replicato
evidenziando che l’attività è stata svolta all’interno di formali
provvedimenti dell’ente locale e legittimata dalle delibere di
conferimento dell’incarico ma, in assenza di una pattuizione
delle parti ed anche in deroga ad essa, l’attività professionale è
disciplinata dalle tariffe professionali in vigore. La corte ha
ritenuto che la doglianza fosse infondata rilevando che: – “dalla
documentazione versata in atti emerge pacificamente che, con
delibera di G.M. n. 371 del 22/3/95, e successiva convenzione
sottoscritta dal X. in data 25/3/95, l’amministrazione
comunale appellata affidava al professionista appellante, un
incarico per prestazioni professionali in materia legale,
giudiziale ed estra giudiziale, per dodici mesi con decorrenza dal
25/3/1995”; – “quale corrispettivo dell’incarico, veniva stabilito
(art. 3 della convenzione innanzi cit.) un compenso forfetizzato
in lire 50 milioni su base annua, oltre iva, cap e spese vive”; “nelle singole del/bere di incarico, tutte adottate nel periodo di
vigenza annuale della convenzione, veniva altresì ribadito che la
spesa, relativa alle competenze spettanti al legale, rientra(va)
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza di

5

nell’impegno assunto con la delibera n. 371/95 e che le spese
vive che, presumibilmente ammontavano a E. 500.000,
(venivano) imputate sullo steso impegno e (sarebbero state)
liquidate successivamente alla presentazione della nota in cui
(venivano) dettagliatamente rappresentate”. La corte, quindi,
ex actis

che

“per l’attività

professionale affidata all’avv.to X., nell’ambito della
convenzione dallo stesso sottoscritta ed accettata, fosse stato
previsto un compenso forfettario di lire 50 milioni, oltre
accessori di legge e di tariffa”, e che, pertanto, “l’attività svolta
dal legale extra convenzione, ovvero oltre l’anno solare di
efficacia della stessa, in quanto non autorizzata
dall’amministrazione comunale a mezzo di alcun provvedimento
formale contenente la relativa previsione di spesa, non può far
nascere in capo a quest’ultima alcun obbligo di natura
contrattuale”.

Del resto, ha aggiunto la corte, la nuova

disciplina delle autonomie locali, all’art. 55, comma 5, della I. n.
142 del 1990, ha ritenuto necessario prevedere un’espressa
comminatoria di nullità per gli impegni di spesa assunti senza la
preventiva attestazione di copertura finanziaria. Ne consegue,
ha concluso la corte, che, come correttamente statuito dal
tribunale, il professionista non può vantare alcun diritto ad
ulteriori compensi non avendovi alcun titolo ed, in ogni caso,
non avendo allegato né chiesto di provare che l’attività legale,
complessivamente svolta per il Comune in virtù della citata
convenzione, sia stata tale da rendere insufficiente il compenso
forfettario prestabilito anche applicando, per ogni attività, i
minimi di legge.
La corte ha, poi, esaminato il secondo motivo di gravame,
con il quale l’appellante si è doluto che il tribunale non abbia
riconosciuto il proprio diritto al compenso per l’attività extra
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

ha ritenuto come emergesse

6

convenzione, dovendosi considerare il contratto, gradatamente,
risolto di diritto ex art. 1454 c.c., inefficace per decorrenza del
termine ovvero nullo per violazione dei minimi tariffari. La corte
d’appello ha ritenuto che la domanda di risoluzione e di nullità
fossero inammissibili perché tardivamente proposte: la prima,

dell’originaria domanda di adempimento contrattuale; la
seconda, in comparsa conclusionale.
La corte, infine, ha ritenuto che la domanda di inefficacia
fosse assorbita dal rigetto del motivo precedente, al pari del
terzo e del quarto motivo, relativi al computo di interessi e
rivalutazione monetaria sulle somme invocate ed alla
distinzione tra diritti ed onorari nella quantificazione dei
compensi.
L’avvocato X.Z., con ricorso spedito per la notifica
in data 20/12/2012, ha chiesto, per undici motivi, la cassazione
della sentenza della corte d’appello.
Ha resistito il Comune di Carovigno, con controricorso
notificato in data 14/2/2013.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di
norme di diritto, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99
c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione del
principio della domanda e la violazione della corrispondenza tra
il chiesto e il pronunciato, ha censurato la sentenza impugnata
nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il gravame sul
rilievo che “l’attività svolta dal legale extra convenzione, ovvero
oltre l’anno solare di efficacia della stessa, in quanto non
autorizzata dall’amministrazione comunale a mezzo di alcun
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

nelle note ex art. 183, comma 5°, c.p.c., in sostituzione

7

provvedimento formale contenente la relativa previsione di
spesa, non può far nascere in capo a quest’ultima alcun obbligo
di natura contrattuale”,

sebbene tale eccezione non risulti

essere mai stata sollevata dal Comune, né in primo né in
secondo grado, nello stesso modo in cui ha fondato la sentenza

stabilisce la nullità degli impegni di spesa assunti senza
l’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario.
2.11 motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte
ritiene che, per quanto riguarda le eccezioni, la regola generale
sia quella della rilevabilità di ufficio e che la necessità della
iniziativa della parte sia da collegarsi, caso per caso, alla
esplicita previsione legislativa (Cass. SU. n. 1099 del 1998;
Cass. SU n. 226 del 2001; Cass. SU n. 6450 del 2004; Cass. n.
SU n. 15661 del 2005; Cass. SU n. 10531 del 2013). Le
eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 2°,
c.p.c. sono, pertanto, soltanto quelle in senso proprio, ovvero
«non rilevabili d’ufficio», e non, indiscriminatamente, tutte le
difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o
alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si
basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati
d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni «in senso lato» o
«improprie» (Cass. n. 11774 del 2007; Cass. n. 11015 del
2011; Cass. n. 7107 del 2017). Ne consegue che, anche a voler
ammettere che le eccezioni rilevate dalla corte d’appello, come
esposte dal ricorrente, non siano state sollevate dalle parti nel
corso del giudizio di primo grado o di secondo grado né dal
tribunale con la sentenza appellata, la corte d’appello ben
avrebbe potuto rilevare d’ufficio i fatti posti a fondamento delle
stesse, la cui risultanza dagli atti del giudizio neppure risulta
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

sul rilievo che l’art. 55, comma 5, della I. n. 142 del 1990

8

contestata, e trarne, come ha fatto, le corrispondenti
conseguenze giuridiche, senza, per questo, incorrere nel
denunciato vizio di ultrapetizione.
3.Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di

violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha rigettato il gravame ricorrendo, come si evince dal
riferimento ad un fantomatico “Santoro”, alla tecnica del “copia
e incolla”, attribuendo al ricorrente ed alla sua controparte
eccezioni e domande mai spiegate né sollevate, con la
conseguente nullità della sentenza, che si riferisce a soggetto
diverso rispetto al ricorrente.
4. L’eccezione è infondata. La denunzia di vizi dell’attività del
giudice che comportino la nullità della sentenza o del
procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non tutela
l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce
soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa
concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (Cass. n.
3024 del 2011; Cass. n. 19759 del 2017). Nel caso di specie,
escluso che il riferimento a “Santoro” contenuto nella sentenza
possa aver attribuito al ricorrente ed alla sua controparte
eccezioni e domande mai spiegate né sollevate in giudizio, se
non altro perché – come si evince dalla sentenza impugnata (p.
5 e 6), la corte d’appello ha attribuito al “Santoro” esattamente
la stessa eccezione (di

“difetto di legittimazione passiva

dell’ente” per essere stato il mandato al difensore conferito e
sottoscritto dal sindaco) che il ricorrente aveva sollevato in
primo grado (in comparsa conclusionale), non si comprende, in
effetti, il pregiudizio che il ricorrente possa aver subito dal vizio
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

norme di diritto, la violazione del principio della domanda e la

9

denunciato il quale, a fronte di una sentenza che, per il resto, fa
espresso ed esclusivo riferimento al ricorrente, integra,
piuttosto, in mancanza di risultanze che possano deporre in
senso diverso, un mero ed irrilevante errore materiale,
immediatamente percepibile come tale.

dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di
norme di diritto, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99
c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione del
principio della domanda e la violazione della corrispondenza tra
il chiesto e il pronunciato, ha dedotto che il Comune di
Carovigno non ha mai spiegato alcuna domanda riconvenzionale
e soprattutto alcuna domanda di nullità in merito alla
convenzione ed agli incarichi espletati dall’avv. X. anche
successivamente allo spirare del termine di efficacia della
convenzione, avendo, al contrario, sempre sostenuto che ogni
competenza dell’avv. X. andava sussunta nella previsione
di corrispettivo di cui alla convenzione.
6.11 motivo è infondato. Come in precedenza osservato, le
eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 2°,
c.p.c. sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero

«non

rilevabili d’ufficio» e non, indiscriminatamente, tutte le difese,
comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle
eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e
risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio
dal giudice alla stregua delle eccezioni

«in senso lato»

o

«improprie» (Cass. n. 11774 del 2007; Cass. n. 11015 del
2011; Cass. n. 7107 del 2017), a partire da quella di nullità del
contratto (Cass. n. 4923 del 2017 in motiv., per la quale,
qualora vi sia questione di nullità contrattuale, anche in via di
eccezione la circostanza può essere rilevata sia a cura di parte
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

5.Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi

10

sia di ufficio, come è consentito in via generale dall’art. 345
c.p.c., e, quanto alla nullità contrattuale, dall’art. 1421 c.c.,
persino nelle azioni contrattuali intraprese per chiedere la
risoluzione del contratto; Cass. SU n. 14828 del 2012; Cass. SU
n. 26242 del 2014).

dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione
degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2240 del 1923 e l’omissione e/o
l’insufficienza, la confusione e l’inconferenza della motivazione
con risultanze documentali su un punto decisivo della
controversia, ha dedotto che il tribunale (e, con motivazione
diversa, la corte d’appello) ha ritenuto che l’attore non potesse
vantare alcun diritto ad ulteriori compensi per l’attività
professionale svolta dopo la cessazione della convenzione, dal
momento che, quand’anche l’attività svolta in tale periodo non
dovesse intendersi come convenzionalmente compresa nel
compenso forfettario di £. 50 milioni, tale attività sarebbe stata
svolta dal professionista al di fuori di qualsiasi formale
provvedimento dell’ente locale, ossia non legittimata da
delibere autorizzative e convenzioni, per cui nessun obbligo
contrattuale sarebbe comunque ravvisabile a carico del
Comune, essendo noto che ogni contratto di cui sia parte una
pubblica amministrazione deve essere stipulato, a pena di
nullità, in forma scritta, a norma degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2240 del 1923, e dev’essere preceduto, sempre a pena di
nullità, da una delibera di conferimento dell’incarico attestante
la necessaria copertura finanziaria, laddove, ha osservato il
ricorrente, la sua attività professionale è stata svolta in virtù di
formali provvedimenti dell’ente locale e legittimata da delibere
di conferimento di incarico e dalle procure rilasciate dal sindaco
ai sensi dell’art. 83 c.p.c., con il conseguente obbligo
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

7.Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando ai sensi

11

contrattuale a carico del Comune.
8.11 motivo è infondato. Il ricorso per cassazione, infatti,
deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi
dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della
riferibilità alla decisione impugnata: in particolare, il vizio della

mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata che motivatamente si
assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie
o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza
o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte di
cassazione nella condizione di adempiere al suo istituzionale
compito di verificare il fondamento della lamentata violazione
(Cass. n. 22499 del 2006). Nel caso di specie, invece, il
ricorrente, senza confrontarsi in alcun modo con la (diversa)
ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata

(Cass. n. 19989 del 2017), ha finito per censurare la sentenza
del tribunale e non quella resa, con la sua “diversa
motivazione”, dalla corte d’appello. Quest’ultima, del resto,
dopo aver premesso, in fatto, che

“dalla documentazione

versata in atti emerge pacificamente che, con delibera di G.M.
n. 371 del 22/3/95, e successiva convenzione sottoscritta dal
X. in data 25/3/95, l’amministrazione comunale appellata
affidava al professionista appellante, un incarico per prestazioni
professionali in materia legale, giudiziale ed estra giudiziale, per
dodici mesi con decorrenza dal 25/3/1995”;

che

“quale

corrispettivo dell’incarico, veniva stabilito (art. 3 della
convenzione innanzi cit.) un compenso forfetizzato in lire 50
milioni su base annua, oltre íva, cap e spese vive” e che “nelle
singole delibere di incarico, tutte adottate nel periodo di vigenza
annuale della convenzione, veniva altresì ribadito che la spesa,
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

sentenza previsto dall’art. 360, n. 3, c.p.c. dev’essere dedotto

12

relativa alle competenze spettanti al legale, rientra(va)
nell’impegno assunto con la delibera n. 371/95 e che le spese
vive che, presumibilmente ammontavano a £. 500.000,
(venivano) imputate sullo steso impegno e (sarebbero state)
liquidate successivamente alla presentazione della nota in cui
ha ritenuto, con

rilievo che il ricorrente non ha contestato, come emergesse ex
actis che “per l’attività professionale affidata all’avv.to X.,
nell’ambito della convenzione dallo stesso sottoscritta ed
accettata, fosse stato previsto un compenso forfettario di lire 50
milioni, oltre accessori di legge e di tariffa”,

vale a dire

omnicomprensivo dell’attività, ivi compresa quella giudiziale,
svolta dall’avvocato X. sulla base di incarichi conferiti nel
periodo di vigenza della convenzione.
9. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione di
norme di diritto, la violazione del principio della domanda e la
violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha rigettato il gravame limitandosi a delibare solo due
dei cinque motivi di appello.
10.

Il motivo è infondato. Non incorre nel vizio di

omessa pronuncia la sentenza con la quale la corte d’appello
ritiene che uno o più motivi di censura siano assorbiti nel rigetto
di altri: ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia
non basta, infatti, la mancanza di un’espressa statuizione del
giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il
provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del
caso concreto, e ciò non si verifica quando la decisione adottata
comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte,
anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

(venivano) dettagliatamente rappresentate”,

l3

dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la
pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente
esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia (Cass. n. 24155 del 2017).
Nondimeno, anche avuto riguardo al principio secondo cui il

configurabile allorché manchi completamente l’esame di una
censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel
caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una
costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda
(Cass. n. 452 del 2015; Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n.
11756 del 2006), non v’è dubbio che il vizio, nella specie, non
ricorra, dal momento che la corte territoriale, avendo ritenuto
che l’attività professionale svolta dal X. rientrasse
nell’ambito della convenzione dallo stesso sottoscritta ed
accettata, ha motivatamente disatteso il primo motivo di
censura svolto dal ricorrente, adottando un’argomentazione
ritenuta, evidentemente, assorbente sia con riguardo ai rilievi
afferenti l’inefficacia della convenzione per scadenza del termine
di efficacia, contenuti nel secondo motivo, sia con riferimento
alle censure relative al computo degli interessi e della
rivalutazione delle somme invocate ed alla distinzione tra
onorari e diritti, contenuti nel terzo e nel quarto motivo
d’appello.
11.

Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando

l’omissione e/o l’insufficienza, la confusione e l’inconferenza
della motivazione con risultanze documentali su un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha totalmente omesso di delibare sull’eccezione
relativa al fatto che, in mancanza di una specifica
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è

14

contestazione, le voci esposte nella parcella devono ritenersi in
fatto provate e che, per il principio tempus regit actum, le
statuizioni della convenzione non possono regolare attività
professionale svolta successivamente alla scadenza della stessa.
12.

Il motivo è infondato. Com’è noto, i motivi del

formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo
grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle
parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di
diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non
compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti
funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005;
Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). Pertanto,
secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass.
n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), qualora una
determinata questione giuridica – che implichi un accertamento
di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in
sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice
di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare ex actís la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie,
non risulta essere accaduto. L’appello proposto dal X.,
infatti, per come è stato incontestatamente ricostruito nella
sentenza impugnata, non ha in alcun modo investito l’eccezione
della quale il ricorrente denuncia l’omesso esame.
13.

Con il settimo motivo, il ricorrjitejamentando

Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano

15

l’omissione e/o l’insufficienza, la confusione e l’inconferenza
della motivazione con risultanze documentali su un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha
dedotto che tanto il tribunale, quanto la corte d’appello hanno
confuso tra la delibera municipale di conferimento dell’incarico

ed il tariffario professionale, posto che: la delibera municipale di
conferimento dell’incarico è un atto unilaterale privo di natura
contrattuale, le cui statuizioni sono manifestazioni di volontà
unilaterali mai accettate dal professionista; la procura ad litem
ha natura contrattuale e soddisfa il requisito della forma scritta
ad substantiam richiesto per il contratto di patrocinio tra l’ente
pubblico ed il professionista; la convenzione ha natura
contrattuale ed è diventata inefficace allo spirare del termine di
scadenza, con la conseguente applicazione delle tariffe
professionali previste dal d.m. n. 127 del 2004, sicché
erroneamente il tribunale ha ritenuto che l’attore non potesse
vantare alcun diritto ad ulteriori compensi per l’attività
professionale svolta dopo la cessazione della convenzione sul
rilievo che l’attività svolta in tale periodo, pur se non dovesse
intendersi come convenzionalmente compresa nel compenso
forfettario di £. 50 milioni, sarebbe stata svolta dal
professionista al di fuori di qualsiasi formale provvedimento
dell’ente locale, ossia non legittimata da delibere autorizzative e
convenzioni e che nessun obbligo contrattuale sarebbe
comunque ravvisabile a carico del Comune, essendo noto che
ogni contratto di cui sia parte una pubblica amministrazione
deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, a
norma degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2240 del 1923 e deve
essere preceduto, sempre a pena di nullità, da una delibera di
conferimento dell’incarico attestante la necessaria copertura
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

professionale, la convenzione inter partes, la procura ad litem

16

finanziaria, laddove, ha osservato il ricorrente, la sua attività
professionale è stata svolta in virtù di formali provvedimenti
dell’ente locale e legittimata da delibere di conferimento di
incarico e dalle procure rilasciate dal sindaco ex art. 83 c.p.c.,
con il conseguente obbligo contrattuale a carico del Comune.

infatti, come in precedenza osservato, deve, a pena di
inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri
della specificità, della completezza e della riferibilità alla
decisione impugnata infondati. Il ricorrente, invece,
nell’articolazione del motivo in esame, ha mostrato di censurare
non la sentenza della corte d’appello, quanto, in realtà, quella
del tribunale. La sentenza impugnata, in ogni caso, in quanto
depositata dopo 1’11/9/2012, è assoggettata all’art. 360 n. 5
c.p.c., nel testo in vigore successivamente alle modifiche
apportate dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con
modificazioni con la I. n. 134 del 2012, a norma del quale la
sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo
in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come,
secondo le Sezioni Unite (n. 8053/2014), tale norma consente
di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”,

nella

“motivazione apparente”,

nel

“contrasto

irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,

esclusa

qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

14. Il motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione,

17

sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia (Cass. n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n.
9253/2017, in motiv.; Cass. n. 7472/2017). Ne consegue che,

369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale
tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014/2017, in
motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.). Nel caso in esame,
invece, il ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità,
quale fatto, principale o secondario, la sentenza impugnata
avrebbe del tutto omesso di esaminare. La corte d’appello, del
resto, ha illustrato, come in precedenza evidenziato, le ragioni
per le quali ha ritenuto, in fatto, che l’attività espletata dal
ricorrente per il periodo successivo al termine di durata della
convenzione non imponesse al Comune impegni contrattuali
ulteriori rispetto a quelli ivi pattuiti: e l’esistenza di tale
motivazione, non apparente né manifestamente illogica, esclude
– corretta o meno che sia – la sussistenza del vizio invocato.
15.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando

l’omissione e/o l’insufficienza, la confusione e l’inconferenza
della motivazione con risultanze documentali su un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha
dedotto che tanto il tribunale, quanto la corte d’appello hanno
confuso i diritti con gli onorari, laddove, al contrario, anche
nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile la convenzione,
la stessa disciplinerebbe esclusivamente gli onorari e non già i
diritti, i quali, di conseguenza, sono dovuti nella misura fissa
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e

18

stabilita dal legislatore.
16.

Il motivo è infondato. I motivi del ricorso per

cassazione devono, infatti, come in precedenza osservato,
investire questioni che abbiano formato oggetto del

thema

decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle

riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini
ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed
esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità, sicché,
ove una determinata questione giuridica – che implichi un
accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione
di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo
di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al
giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza
del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa. Nel caso di specie,
invece, il ricorrente, pur avendo censurato la sentenza del
tribunale (anche) sotto il profilo della “distinzione tra diritti ed
onorari nella quantificazione dei compensi”

(v. la sentenza

impugnata, p. 9), non ha chiarito, riportando il contenuto del
relativo motivo nel ricorso in esame, se ed in che modo abbia, a
suo tempo, articolato la censura sotto il profilo, invocato nel
ricorso per cassazione, della riconducibilità alla convenzione
stipulata con il Comune dei soli onorari e non anche dei diritti, i
quali, pertanto, sarebbero, a suo dire, dovuti anche per l’ipotesi
in cui la predetta convenzione fosse ritenuta applicabile anche
alle attività espletate dal X. dopo la scadenza del relativo
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

impugnazioni e dalle richieste delle parti e non possono, quindi,

19

termine.
17.

Con il nono motivo, il ricorrente, lamentando

l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, ha dedotto che il giudice di prime cure ha
totalmente ignorato che: a) il contratto intercorso inter partes si

adempiere ex art. 1454 c.c. ed al decorso del termine nella
stessa prevista senza che l’amministrazione comunale provvede
al relativo adempimento; b) i giudizi di cui si è chiesta la
liquidazione degli onorari si sono conclusi quando il contratto
intercorso con il Comune ha cessato di produrre i suoi effetti, in
data 22/3/1996, in conseguenza della decorrenza del termine di
efficacia contrattualmente previsto; c) il contratto è nullo, come
da domanda tempestivamente e ritualmente spiegata, per
violazione dell’art. 4 del d.m. n. 127 del 2004 e dell’art. 24 della
I. n. 794 del 1942, perché in deroga al divieto dei minimi
tariffari.
18.

Il motivo è infondato. Il ricorso per cassazione,

infatti, come più volte osservato, deve, a pena di
inammissibilità, essere articolato su motivi dotati, tra l’altro, del
carattere della riferibilità alla decisione impugnata. Nel caso di
specie, invece, il ricorrente, senza confrontarsi in alcun modo
con la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia
impugnata (Cass. n. 19989 del 2017), ha dichiaratamente ed
esclusivamente censurato la sentenza del tribunale e non quella
pronunciata dalla corte d’appello la quale, del resto, con rilievi
che il ricorrente non ha in alcun modo censurato, si è, in realtà,
espressamente pronunciata sulle questioni poste dal motivo in
esame, ritenendo che le domande di risoluzione e di nullità della
convenzione erano state proposte tardivamente e che la
domanda di inefficacia fosse assorbita dal rigetto del primo
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

è risolto di diritto in seguito alla notifica di idonea diffida ad

20

motivo d’appello.
19.

Con il decimo motivo, il ricorrente, lamentando

l’omissione e/o l’insufficienza, la confusione e l’inconferenza
della motivazione con risultanze documentali su un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha

ignorato che, nonostante il tempo trascorso, l’amministrazione
comunale, nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della I.
n. 241 del 1990, non ha mai provveduto a contestare la
parcella, né nell’an né nel quantum, facendo acquiescenza alla
stessa e, di fatto, approvandola, con la ulteriore conseguenza
che sono dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione
monetaria dei compensi spettanti, oltre ai danni previsti dall’art.
6 del d.lgs. n. 231 del 2004.
20.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata,

come detto, è stata depositata dopo 1’11/9/2012, trovando,
dunque, applicazione l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo in vigore
successivamente alle modifiche apportate dall’art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la I. n. 134
del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata
con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti. Ed si è anche osservato come, secondo le Sezioni
Unite (n. 8053/2014), la norma consente di denunciare in
cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante — solo il vizio
dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,
la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della contr versia (Cass.
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello

21

n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.;
Cass. n. 7472/2017), sicché, nel rispetto delle previsioni degli
artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti

discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass.
n. 14014/2017, in motiv.; Cass. n. 9253/2017, in motiv.). Nel
caso in esame, invece, il ricorrente non ha in alcun modo
illustrato, con la dovuta specificità, quando abbia dedotto in
giudizio il fatto, che non risulta dalla sentenza impugnata e del
quale infatti denuncia l’omesso esame, che l’amministrazione
comunale, non avendo tempestivamente contestato la
parcella, né nell’an né nel

quantum,

avrebbe fatto

acquiescenza alla stessa approvandola. La corte d’appello, del
resto, ha ritenuto, come detto, come emergesse ex actis che
“per l’attività professionale affidata all’avv.to X.,
nell’ambito della convenzione dallo stesso sottoscritta ed
accettata, fosse stato previsto un compenso forfettario di lire
50 milioni, oltre accessori di legge e di tariffa”, vale a dire
omnicomprensivo dell’attività, ivi compresa quella giudiziale,
svolta dall’avvocato X. sulla base di incarichi conferiti nel
periodo di vigenza della convenzione, adottando, com’è
evidente, una motivazione incompatibile con l’accertamento
della mancata contestazione tempestiva da parte del Comune
della parcella per le attività svolte dal ricorrente dopo la
scadenza temporale della convenzione e della sua conseguente
approvazione.
21.

Con l’undicesimo motivo, il ricorrente, lamentando

la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo
della controversia nonché l’omissione e/o l’insufficienza, la
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di

22

confusione e l’inconferenza della motivazione con risultanze
documentali su un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha dedotto che, a fronte di un mandato
conferito in virtù di una delibera della giunta municipale e
sottoscritto dal sindaco, la corte d’appello ha ignorato che lo

provvede su tutti gli atti che non siano riservati, a norma
dell’art. 107 TUEL, ai dirigenti, e che la corte d’appello omette
di valutare che l’amministrazione non ha depositato la delibera
della giunta comunale in copia conforme e definitivamente
esecutiva, ossia con l’attestazione a cura del segretario
comunale dell’avvenuto esperimento della pubblicazione della
stessa all’albo pretorio.

22.

Il motivo è infondato. Quanto al primo punto, la

corte d’appello ha dichiaratamente affermato che gli artt. 32 e
33 dello statuto del Comune di Carovigno attribuiscono
espressamente al sindaco la rappresentanza processuale del
Comune, senza prevedere alcuna devoluzione in favore dei
dirigenti, ed ha, quindi, ritenuto che il mandato conferito nel
presente giudizio dovesse ritenersi valido. Il ricorrente, dal suo
conto, non ha neppure indicato la norma con la quale lo statuto
del Comune attribuirebbe ai dirigenti la rappresentanza
processuale dell’ente: ed è noto, come, in difetto di una diversa
previsione statutaria, la rappresentanza in giudizio del Comune
spetta in via generale al sindaco, senza necessità di una
preventiva autorizzazione della giunta, a meno che lo statuto
del Comune (atto a contenuto normativo, rientrante nella
diretta conoscenza del giudice) o anche i regolamenti
municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo
stesso statuto, l’abbiano affidata ai dirigenti (cfr. Cass. SU n.
13710 del 2005; Cass. n. 5802 del 2016). Quanto al secondo
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

statuto del Comune di Carovigno prevede che la giunta

23

profilo, si è più volte evidenziato che la sentenza impugnata,
depositata dopo 1’11/9/2012, è impugnabile per cassazione, a
norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., solo in caso omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, vale a dire solo nel caso dell’omesso

esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia. Nel caso di
specie, invece, il ricorrente, ad onta degli oneri conseguenti alle
previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n.
4, c.p.c., non ha illustrato, con la dovuta specificità, quando
abbia dedotto in giudizio il fatto, del quale denuncia l’omesso
esame, che l’amministrazione comunale convenuta non ha
depositato in giudizio la delibera della giunta comunale in copia
conforme e definitivamente esecutiva.
23.

Il ricorso deve’essere, quindi, rigettato.

24.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo.
25.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti

per l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. n.

115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n.
228/2012.

P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il
ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che
liquida in C. 5.200,00, di cui C. 200 per esborsi, oltre accessori
di legge e SG per il 15%. Dà atto della sussistenza dei
presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater, del

d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
Ric. 2013 n. 1253 Sez. 2, PU 7 marzo 2018

esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui

24

della I. n. 228/2012.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Seconda Civile, il 7 marzo 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA