Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18848 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 11/09/2020), n.18848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 26034/2013, proposto da:

Irrissuto Lucia, rappresentata e difeso dall’avv. Romanelli Grimaldi

Eugenio del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Bultrini Nicola, via Germanico, 107 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 274/17/12 emessa inter partes il

28 settembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Campania.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Irrissuto Lucia, ricorre, in forza di un unico motivo, per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 29 aprile 1999” avverso la sentenza sopra detta che – in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dalla CTP di Napoli, la quale ultima aveva accolto per difetto di motivazione degli atti impositivi i ricorsi separatamente proposti dalla ricorrente quale erede di Irrissuto Luigi, e poi riuniti – aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riducendo della metà il reddito accertato con gli avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS), emessi dall’Agenzia delle Entrate di Napoli e relativi a IRPEF e addizionali regionali e comunali per gli anni 2000 e 2001, dichiarando non dovute le sanzioni.

La ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente applicato il D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 38 e 42, ritenendo “mero refuso di stampa” il riferimento, fra gli indici rilevatori del reddito, il possesso di un’imbarcazione che risultava essere già stata alienata sin dal 20 maggio 1999; e sostenendo che di una seconda imbarcazione, acquistata li 9 luglio 1999, l’accertamento aveva fatto menzione solo per giustificare l’avvio del procedimento su segnalazione della Guardia di Finanza.

Resiste l’Agenzia delle Entrate, che, rilevando come la contribuente ben conoscesse dell’acquisto della seconda imbarcazione, di valore e costo di esercizio ben superiori a quella alienata, ha ribadito l’errore materiale dell’accertamento e chiesto il rigetto del ricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 28 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La sentenza impugnata, dopo aver precisato i presupposti per l’accertamento sintetico dei redditi previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 e puntualizzato che nel caso di specie il contribuente non aveva risposto al questionario e non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, ha ritenuto, riguardo all’imbarcazione – costituente l’elemento più indicativo della capacità contributiva, oltre al possesso di una casa a Ischia – evidente (e quindi riconoscibile) l’errore grafico dell’accertamento, non solo perchè si trattava di imbarcazioni entrambi possedute, in successione pressochè perfetta, dallo stesso dante causa della ricorrente, I.L., ma anche perchè negli analoghi avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1998 e 1999 erano stati correttamente riportati i dati dell’atto di acquisto della seconda imbarcazione registrato il 27 luglio 1999.

La questione posta dalla ricorrente non attiene quindi ad un’errata applicazione del decreto citato art. 38, ma ad accertamento di fatto che non risulta censurato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nei limiti consentiti dalla formulazione della norma, applicabile ratione temporis al presente giudizio, quale modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il ricorso è peraltro privo del requisito dell’autosufficienza, avendo omesso la trascrizione degli avvisi di accertamento al fine di consentire alla Corte di svolgere il sindacato sull’illegittimità dell’impugnata pronuncia nella parte in cui non avrebbe rilevato la carenza motivazionale degli atti impositivi (cfr. Cass. n. 16147/’17; Cass. n. 22003/’14).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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