Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18847 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20172-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS

Avvocati, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU,

SAVINA BOMBOI che lo rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato ETTORE SQUILLACE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 285/2009 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 08/06/2009 R.G.N. 374/2007;

avverso la sentenza definitiva n. 695/2009 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 29/07/2010 R.G.N. 374/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza non definitiva in data 19.5.2009 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto da B.L. dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra le P.I. s.p.a. ed il B. per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivante da un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” dal 16.11.2001 al 31.1.2002 e con sentenza definitiva disponeva la detrazione dal risarcimento del danno di quanto percepito per altra attività lavorativa.

che avverso tali sentenze P.I. s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; si è costituita controparte chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che appare pregiudiziale l’esame del secondo e terzo motivo di ricorso con i quale si allega: la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio non avendo la Corte di appello valutato che il contratto era stato sottoscritto ex art. 25 del CCNL (secondo motivo) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., (terzo motivo) per la medesima ragione (non era stato considerato che il contratto era stato sottoscritto alla luce dell’art. 25 del CCNL);

che i detti motivi appaiono fondati e pertanto vanno accolti in quanto la Corte di appello ha ritenuta l’illegittimità del termine perchè stabilita per esigenze eccezionali dopo la scadenza dell’art. 8 del CCNL del 1994 meramente reiterato dalla previsione dell’art. 25 del CCNL del 2001; la clausola non indicava l’incidenza della ristrutturazione indicata dall’art. 25 in ordine al luogo, al tempo, alle mansioni o alla posizione occupate dal lavoratore. Ora tale soluzione non appare corretta in quanto con l’art. 25 del CCNL del 2001 le parti sociali hanno richiamato in nuovo contratto l’ipotesi prima indicata facendo uso di quella “delega in bianco” che il legislatore ha autorizzato anche per il 2001 (cfr. cass. n. 26989/2005, cass. n. 9245/2006, cass. n. 18602/2006 e moltissime altre) ipotesi di legittima apposizione sino alla scadenza dei contratti sicchè appaiono inconferenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità formatasi in ordine alla precedente formulazione dell’art. 8 CCNL del 1994 che poneva una diversa questione di esaurirsi della cosiddetta delega in bianco nell’aprile del 1998 (mentre in questo caso il nuovo CCNL del 2001 ha scadenza nel Dicembre del 2001 e le sue disposizioni trovano copertura nella stesso D.Lgs. n. 368 del 2001). Risulta dalla riproduzione del contratto in parola che questo è stato stipulato ex art. 25 CCNL e quindi la clausola contrattuale di per sè appare non generica e non illegittima perchè coerente con l’art. 25 del CCNL ponendosi se del caso e se ritualmente contestato il diverso problema dell’effettività delle ragioni indicate in contratto. Inoltre emerge ex actis che dopo il contratto in parola è stato stipulato un altro contratto a termine non esaminato. Si deve quindi accogliere il secondo e terzo motivo del ricorso (assorbiti gli altri che attengono alle conseguenze risarcitorie del primo contratto trasformato in un rapporto a tempo indeterminato): si devono quindi cassare le sentenze impugnate con rinvio, anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

 

La Corte, accoglie il secondo terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA