Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18847 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 26/09/2016), n.18847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERRO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4575/2015 proposto da:

IN & OUT S.P.A. A SOCIO UNICO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALBERTO DE ROSA, GIAMPIERO FALASCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.F., (OMISSIS), N.T. C.F. (OMISSIS),

T.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO

VII 368, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA BELLETTI, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

F.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10361/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2014 r.g.n. 1185/20l4;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ANTONINI MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 10361 del 2014, la Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di reclamo nel procedimento promosso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 commi 48 e segg., confermava l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato da In & Out s.p.a. a numerosi lavoratori addetti alla sede di (OMISSIS) in qualità di addetti al cali center.

Per quello che qui ancora rileva, la Corte riteneva che la società avesse illegittimamente limitato l’applicazione dei criteri di scelta ai soli lavoratori addetti all’unità produttiva di Roma, laddove l’attività aziendale si svolgeva nelle tre sedi di (OMISSIS), il cui personale poteva ritenersi fungibile, e considerato che la comunicazione di apertura della procedura riferiva le eccedenze di personale alle due sedi del Lazio, prospettandone anche una possibile unificazione, nè si individuavano ragioni per la limitazione della platea dei licenziabili. Confermava anche l’applicazione operata dal primo Giudice della tutela reintegratoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, per il caso di violazione dei criteri di scelta. Indicava quindi la retribuzione globale di fatto mensile da assumere a parametro per l’indennità risarcitoria relativa a N.T., F.S., A.F. e T.O..

Per la cassazione della sentenza In & Out s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui hanno resistito con controricorso N.T., A.F. e T.O., mentre F.S. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria ex art. 378, In & Out s.p.a. riferisce che la vertenza relativa a F.S. è stata oggetto di definizione transattiva: non essendo la stessa documentata, non può tuttavia tenersene conto ai fini della decisione.

1. Come primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 4, (con particolare riferimento ai commi 3, 9 e 10), cinque (comma 9) della L. n. 223 del 1991, nonchè della L. n. 236 del 1998, art. 4 comma 8, con riferimento all’art. 12 preleggi, nonchè agli artt. 1322, 1362 e segg., artt. 1373, 2077 e 2697 c.c..

Il motivo attinge la sentenza della Corte d’appello laddove ha ritenuto infondate le difese proposte dalla società per sostenere la legittimità della scelta di restringere la platea dei licenziabili ai soli dipendenti in servizio presso l’unità produttiva di (OMISSIS).

Ripropone la situazione fattuale che si era presentata, ribadendo che alla data dell’ adozione dei primi licenziamenti – cui occorrerebbe avere riguardo piuttosto che alla comunicazione di apertura della procedura – presso la sede di (OMISSIS) era in atto la cassa integrazione concordata in sede sindacale, implicante la rotazione di tutto il personale, e dovendosi altresì considerare l’esistenza a (OMISSIS) di un numero elevato di addetti a commesse non interessate degli esuberi e con professionalità diverse, e considerata la rilevantissima distanza geografica con la sede di (OMISSIS) (oltre 500 km).

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale ha rilevato che, a fronte dell’indicazione nella comunicazione di apertura della procedura dell’esistenza di n. 530 esuberi di personale, di cui n. 378 addetti all’unità produttiva di (OMISSIS) e n. 172 a quella di (OMISSIS), e dell’avvio di una riorganizzazione finalizzata anche alla “possibile unificazione logistica in un’unica sede delle due unità produttive attualmente esistenti nella Regione Lazio”, lo sviluppo successivo della situazione non poteva giustificare la restrizione dell’individuazione della platea di licenziabili alla sola sede di (OMISSIS); l’ammissione alla CIGS del personale addetto alla sede di (OMISSIS), peraltro di breve durata e non riguardante tutto il personale, non reagiva infatti sull’individuazione della platea dei licenziabili, considerato che con il verbale del (OMISSIS) le organizzazioni sindacali avevano prestato la loro adesione all’intervento della cassa straordinaria in deroga, senza accettare in alcun modo le conseguenze che da tale accordo la società aveva unilateralmente preteso di far discendere sulla procedura di mobilità, rispetto alla quale il confronto si era già svolto con esito negativo con il verbale di mancato accordo del 10 ottobre 2012.

In tal modo, la Corte territoriale si è attenuta ai principi affermati in più occasioni da questa Corte, secondo i quali qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico – produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass. n. 203 del 12/01/2015, n. 4678 del 09/03/2015, n. 22655 del 11/12/2012). A contrariis, quando il progetto di ristrutturazione emergente dalla comunicazione di apertura della procedura (come è nel caso) o dal successivo accordo sindacale (qualora raggiunto) faccia riferimento a più unità produttive interessate alla ristrutturazione o, alla soppressione, non può poi tenersi unilateralmente conto nella scelta dei lavoratori da collocare in mobilità dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola esse. E difatti, non può essere, ritenuta legittima la scelta che trascuri il possesso nei lavoratori di professionalità equivalente a quella degli addetti ad altre realtà organizzative parimenti indicate nel progetto, in quanto in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale non assume rilievo la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo, atteso che, pur nell’ambito dell’assetto produttivo come prefigurato dall’imprenditore, ma al fine di limitare l’impatto sociale della riduzione di personale, non si può aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro (Cass. n. 17177 del 11/07/2013).

2. Come secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, secondo e terzo periodo nonchè della L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 12, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 4, nella versione novellata dalla L. n. 92 del 2012.

Sostiene che nel caso di censura di carattere meramente procedimentale come quella in parola, in cui si addebita alla società di avere delimitato l’ambito dei licenziamenti in difetto di corretti e necessari adempimenti procedurali, la conseguenza non avrebbe potuto essere l’applicazione della tutela reale, ma il regime di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, terzo periodo, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 comma 3, secondo periodo, per il caso di violazione delle procedure richiamate dall’art. 4.

2.1. Il motivo non è fondato, considerato che nel caso non si censura l’incompletezza dell’informazione contenuta nella comunicazione di apertura della procedura, ma l’incongruenza tra quanto ivi manifestato, che veniva riferito a più unità produttive, e la successiva attribuzione dei punteggi, che valorizzavano l’appartenenza ad una sola di esse. Si è trattato quindi di violazione dei criteri di scelta, per la quale la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, come sostituito dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 46, prevede l’applicazione dell’art. 18, comma 3, novellato della L. n. 300 del 1970, che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri, e quindi non soltanto l’errata valutazione dei punteggi attribuiti a ciascun lavoratore o la difettosa applicazione combinata degli stessi, ma anche le modalità con le quali i punteggi sono attribuiti.

3. Come terzo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non condivisibile il reclamo, laddove sosteneva che sarebbe stato onere dei lavoratori dimostrare che, ove la platea dei licenziandi fosse stata individuata nell’intero organico aziendale, la scelta sarebbe ricaduta su altri lavoratori. Rileva che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte d’appello, le allegazioni in fatto contenute nel reclamo non potevano considerarsi tardive e valevano a dimostrare che i reclamanti sarebbero stati comunque ricompresi nel novero dei dipendenti in esubero, anche tenedosi conto delle unità produttive di (OMISSIS). Aggiunge che a fronte della tempestiva eccezione, nulla avevano replicato le controparti in nessuna fase del giudizio, in violazione degli oneri di allegazione e prova che incombevano su di loro secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

3.1. Neppure tale motivo è fondato.

Questa Corte ha in proposito chiarito che in caso di contestazione della corretta applicazione dei criteri di scelta, grava sul datore di lavoro l’onere di allegare i criteri di scelta applicati e di provare la loro piena applicazione individuale, con indicazione – nei limiti della rilevanza – dello stato familiare, della anzianità e delle mansioni dei vari interessati, mentre grava sul lavoratore, che abbia impugnato il licenziamento, l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali l’operazione di scelta sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata (Cass. n. 6057/2014, Cass. 5358/98; Cass. 5718/99; Cass 12711/2000). Nel caso in esame, di errata attribuzione di un punteggio riferito all’unità produttiva di assegnazione, tuttavia, l’onere dei lavoratori di specificare la doglianza con riferimento specifico alla loro posizione è stato assolto, considerato che tutti sono stati esclusi, a motivo della sede di appartenenza, dall’ applicazione del detto punteggio aggiuntivo, riconosciuto ai colleghi dipendenti delle altre sedi; incombeva quindi sul datore l’onere di dimostrare la “tenuta” della scelta anche alla luce dei criteri qualora correttamente definiti ed applicati.

Tale “tenuta” tuttavia nel caso è stata dedotta dalla società solo in sede di reclamo, come rilevato dalla Corte d’appello nella sentenza e confermato anche nel ricorso (pg. 44), e quindi correttamente la Corte territoriale non ne ha tenuto conto richiamando il divieto di nova in appello di cui all’art. 437 c.p.c..

4. Come quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, commi 9 e art. 12, art. 5, commi 1 e 3, art. 18 commi 4 e 7 e aggiunge che anche dalla non completa enunciazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta nell’ambito della comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, avrebbe potuto al più discendere la conseguenza di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, seconda parte, con applicazione della sola tutela indennitaria.

4.1. La ritenuta infondatezza dei motivi che precedono, ed in particolare di quelli n. 2 e 3, determina l’infondatezza anche del motivo in scrutinio.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di F.S., rimasta intimata.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento della spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 150/0 ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di F.S..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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