Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18847 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1339-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO PAGELLA, GABRIELLA BANDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 20974/2015 del TRIBUNALE di TORINO,

depositata l’11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino ghanese D.S., il giorno 11 aprile 2016.

Il ricorso è inammissibile dal momento che l’eliminazione del grado d’appello è stata introdotta per i procedimenti relativi al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, entrato in vigore per quanto riguarda il modello processuale ed il rito da seguire il 17 agosto 2017, con conseguente applicazione della nuova disciplina soltanto ai procedimenti instaurati dopo tale data.

Nella specie l’impugnazione avverso il provvedimento di primo grado doveva essere effettuato mediante appello da proporre nei modi e nei termini previsti dall’art. 702 quater c.p.c. essendo il procedimento assoggettato al rito sommario D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 19.

Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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