Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18847 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 11/09/2020), n.18847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso iscritto al n. 24289/2013, proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’avv. Baratti Franco del

foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Oronzo Federica, via Sallustiana n. 1/a – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

(rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato,’ con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 88/63/13 emessa inter partes il

27 marzo 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

N.G. ricorre per “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” avverso la sentenza sopra indicata, deducendo l’erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e art. 2 e tabella indici con modalità calcoli del D.M. 10 settembre 1992, “laddove non ha considerato che qualora l’accertamento del maggior reddito da attribuire al contribuente voglia essere dedotto da spese gestionali connesse al possesso di un bene, ciò di cui l’Agenzia deve fare riferimento è a percentuale di effettivo utilizzo bene che si basa sul principio dell’effettiva disponibilità, che non tiene conto della proprietà bensì dell’effettivo sostenimento dei costi di gestione; trascurando circostanze di fatto rilevanti ed emergenti dalle produzioni documentali effettuate dalla difesa del contribuente, oltre che dalla stessa Agenzia delle Entrate in contrasto quindi anche con quanto dispone il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e 6, in tema di ripartizione dell’onere della prova fra contribuente e Agenzia”.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 28 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

RITENUTO

Che:

nel corso del giudizio di primo grado, e secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, l’Ufficio ha ridotto la pretesa erariale tenendo conto del fatto che, per il 2006, il contribuente era entrato nella disponibilità dell’immobile solo dalla fine del mese di giugno; e che per il 2007 l’immobile era stato adibito a residenza principale solo a partire dal mese di luglio;

la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto irrilevante il fatto secondo cui solo per una parte, dal luglio 2007, l’immobile era stato destinato ad abitazione principale – essendo stata la superficie rimanente lasciata in parte a rustico, in parte costituita da muri e spazi di servizio, in parte infine costituita da mansarda inutilizzata – richiedendosi in tal caso, un corrispondente frazionamento dell’immobile;

il ricorrente non indica, fra i motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, quello specificamente addotto a sostegno dell’impugnazione;

l’impugnazione propende sostanzialmente per l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e quindi per la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il ricorso, nonostante questo sforzo conservativo (cfr, da ult., cass., 12690/’18, cass., sez. un. 17931/’13), è comunque inammissibile in quanto non spiega perchè, pur essendo stata già in primo grado riconosciuta la tesi dell’effettività della fruizione dell’immobile ai fini dell’applicazione dei parametri utilizzati dall’Ufficio e dell’effettività (ai medesimi fini) della sua destinazione a residenza principale, su questo aspetto del parametro – sul quale ancora lungamente si diffonde il ricorrente – permanga l’interesse all’impugnazione;

per la parte disattesa dai primi giudici l’impugnazione ignora la ratio decidendi, legata alla necessità di un frazionamento catastale delle parti dell’immobile non fruite, ma punta ancora sulla prova della mancata fruizione (che qui sarebbe data da una consulenza di parte) e senza spiegare l’incidenza di questo dato sui risultati del parametro induttivo applicato;

che non essendovi stata attività difensiva dell’intimata Agenzia delle Entrate, non c’è statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presuppostiti processuali il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA