Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18846 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 796-2018 proposto da:

S.R. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII, 474,

presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GINALDI PAOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 44/2017 TRIBUNALI di TORINO, depositato il

29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Torino sez. specializzata in materia d’immigrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino bengalese S.R.. Per quel che interessa, a sostegno della decisione è stato affermato in primo luogo che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c. e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti quando sia disponibile la videoregistrazione o il verbale dell’audizione, così dovendo essere interpretato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11. Nella specie la causa è stata decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria, non ritenendo, peraltro, il Tribunale, necessaria, in concreto la rinnovazione dell’audizione, ancorchè espressamente richiesta, per integrazioni o chiarimenti.

Nel primo e nel terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza. Infatti il citato comma 10 prevede che il giudice provveda, visionata la videoregistrazione, e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa. Peraltro, nella specie, viene dedotto che il verbale non fosse stato validamente redatto perchè non indicate le ragioni dell’omessa videoregistrazione.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege e l’audizione della parte.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella recente sentenza n. 17717 del 2018, così massimata:

In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito nel decreto L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.

Non è necessario procedere all’illustrazione del merito della decisione impugnata e degli altri motivi di ricorso, in quanto assorbiti.

All’accoglimento del primo e terzo motivo segue la cassazione con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione del provvedimento impugnato perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, ol 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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