Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18846 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 11/09/2020), n.18846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19536/2013, proposto da:
D.F., Delca Rappresentanze di D.F. sas,
entrambi difesi dagli avv. Borlone Maria Letizia, presso lo studio
della quale in Milano, via Franchetti, 4, sono elettivamente
domiciliati;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– resistente –
e contro
L’eredità giacente di D.P.R., in persona del Curatore
C.E., con studio Legnano (MI) via XXIX Maggio, n. 18;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 3/14/13 emessa inter partes il
23.01.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Fatto
RITENUTO
Che:
con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha annullato la sentenza 176/17/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano per violazione del contraddittorio, non essendo stato convenuto in giudizio il curatore dell’eredità giacente di D.R., socio accomandante della sas deceduto nel corso del giudizio;
D.F., in proprio e quale rappresentante legale della Delca Rappresentanze di D.F. sas, ha proposto ricorso avverso la sentenza sopra detta deducendone la nullità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’indebita applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 e art. 156 c.p.c. e nel presupposto che il contraddittorio – ordinato dalla Commissione Tributaria Provinciale – era stato integrato con la chiamata in giudizio ritenuto del curatore dell’eredità giacente, che non si era costituito;
l’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
l’eredità giacente di D.R. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
con istanza depositata il 21 maggio 2019 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cessata materia del contendere avendo formulato nei termini domanda di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016;
non essendo stata l’istanza, con la relativa documentazione allegata, notificata all’Amministrazione finanziaria, costituita in giudizio, pur non potendo conseguire l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., nondimeno essa manifesta la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso originariamente proposto per effetto dell’intervenuta definizione agevolata;
le spese restano per legge a carico della parte che le ha anticipate;
non sussistono, in ragione della definizione agevolata della lite (cfr. Cass. n. 14782/2018), i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020