Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18845 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18845 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORTESI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29442/2015 R.G. proposto da
ONE AUDIT s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, e
GALLO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo
LONGO, Gianandrea GIANCOTTI, Marco GROSSO e Lorenzo
ROMANELLI, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo a Roma
in via Pacuvio n. 34
– ricorrenti contro
CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA
BORSA, in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore PROVIDENTI,
Gianfranco RANDISI e Stefania LOPATRIELLO, elettivamente
domiciliata presso la propria sede a Roma in via G.B. Martini n. 3;
– controricorrenteavverso il decreto della Corte d’Appello di Milano n. 2589/2015,
depositato il 25.5.2015, non notificato.

Data pubblicazione: 16/07/2018

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20.2.2018 dal
Consigliere Francesco CORTESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alessandro PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. ROMANELLI per i ricorrenti e gli Avv.ti RANDISI e
CAPPARIELLO in sostituzione dell’Avv. LOPATRIELLO per la

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 25 maggio 2015, la Corte d’Appello
di Milano ha respinto il ricorso proposto da One Audit s.p.a. (già
Mazars s.p.a.) ed Alessandro Gallo in opposizione alla sanzione
pecuniaria di C 150.000,00, irrogata loro dalla Consob con delibera
n. 18913 del 2 maggio 2014 per violazione dell’art. 163, comma 1,
lett. a) del d.lgs. n. 58 del 1998.
La contestazione ed il conseguente trattamento sanzionatorio
concernevano la revisione, svolta dalla società opponente (della
quale il Gallo era partner responsabile dei lavori), dei bilanci al 31
dicembre 2008 della società Mariella Burani Fashion Group (d’ora
innanzi MBFG), conclusasi con un giudizio senza rilievi, rispetto al
quale l’autorità garante aveva invece accertato significative
carenze.
1.1. Secondo la corte d’appello- per quanto qui ancora di
interesse- la contestazione delle violazioni da parte della Consob,
prodromica alla sanzione ed effettuata il 21 maggio 2013, doveva
anzitutto ritenersi tempestiva, perché compresa nel termine di 180
giorni di cui all’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998- anziché in quello
di 90 giorni indicato dall’art. 14, comma 2, della I. n. 689 del 1981,
come opinato dai ricorrenti- a far decorrenza dal 5 dicembre 2012,
momento in cui l’autorità erogante, acquisita la documentazione
relativa ai fatti, aveva avuto la possibilità di valutarli
compiutamente.
7

controricorrente.

Ancora, risultava rispettato il principio del contraddittorio, avuto
riguardo al fatto che all’irrogazione della sanzione da parte di
un’autorità amministrativa aveva poi fatto seguito un successivo
giudizio di controllo in sede giurisdizionale.
1.2. Circa il merito della pretesa sanzionatoria, era poi fondato
l’addebito relativo all’iscrizione al bilancio dell’ammontare della
plusvalenza realizzata da MBFG mediante una complessa

Tale operazione, in particolare, era consistita: nell’acquisto da
parte di Antichi Pellettieri s.p.a. (d’ora innanzi AP), controllata da
MBFG, del capitale sociale di tale Finduck s.r.l. da Finduck Group
(d’ora innanzi FG) per un controvalore di 27,5 milioni di euro; nella
successiva acquisizione, da parte di FG, di azioni AP dalla
controllante al prezzo unitario di C 9,50 per un valore complessivo
di 22 milioni di euro, in tre tranches assoggettate ad un vincolo cd.
di lock up ad 8, 16 e 24 mesi; nel contestuale obbligo, assunto da
MBFG, di coprire l’eventuale differenza di valore delle azioni AP
cedute che alle scadenze pattuite fossero risultate di valore
inferiore al prezzo unitario indicato.
Per dar corso a tale ultima operazione, MBFG aveva dato
mandato alla finanziaria JP Morgan di procedere alla vendita delle
azioni, obbligandosi a versarle il prezzo unitario indicato, a
prescindere dal corrispettivo al quale la vendita fosse stata
effettuata.
Sotto il profilo contabile, MBFG aveva iscritto nei bilanci l’intera
plusvalenza derivante dalla cessione, pari a 20,175 milioni di euro,
corrispondenti alla differenza fra il valore complessivo delle azioni
AP cedute (22 milioni) ed il loro valore di carico (1,825 milioni);
nondimeno, in considerazione della garanzia assunta nei confronti
di Jp Morgan, la plusvalenza era stata rettificata in circa 8,6 milioni
di euro.
E tuttavia, in base al carattere della complessiva operazione, la
plusvalenza non doveva essere iscritta a bilancio per intero, ma
3

operazione finanziaria posta in essere nel corso dell’esercizio 2008.

limitatamente ai segmenti ottenuti in concomitanza con le singole
scadenze di pagamento, dovendosi fare applicazione del principio
contabile internazionale IAS 18 che prescrive di tener conto del
legame che sussiste fra più operazioni quando il loro risultato
commerciale non può essere valutato senza considerarle come un
unico insieme, e perciò di non classificare l’operazione come
vendita quando- come nella specie- l’impresa conserva rischi

1.3. Sempre con riferimento al merito, era poi fondato
l’addebito concernente l’operazione di cessione di contratti cd. key
money (locazione commerciale di negozi “immagine”) effettuata nel
corso del 2008 da Mariella Burani Retail (d’ora innanzi MBR),
controllata di MBFG, a tale CF31.
In seguito a tale operazione, nel bilancio individuale di MBFG
risultava iscritto tra i ricavi l’importo di 5,7 milioni di euro ottenuto
a titolo di corrispettivo derivante dal riconoscimento, da parte di
MBR, del ruolo svolto dall’emittente nel favorire la conclusione
dell’operazione, oltre all’importo di 19 milioni di euro quale ricavo
corrispondente alla plusvalenza realizzata da MBR.
In relazione a tali appostamenti One Audit aveva violato il
principio di revisione n. 500, par. 2; essa aveva infatti ed anzitutto
omesso di acquisire elementi di prova circa l’effettiva realizzazione
della plusvalenza da parte di MBR, essendo emerso che una prima
tranche del corrispettivo pagato era stata retroceduta all’acquirente
con modifica degli iniziali accordi; ancora, aveva omesso di stimare
correttamente l’entità del credito appostato; infine, era corretta la
contestazione inerente all’omessa circolarizzazione del debitore
CF31, e comunque all’omessa acquisizione di evidenze atte ad
accertarne la consistenza, onde valutare la recuperabilità del
credito nei suoi confronti.
1.4. Da ultimo, l’accertamento Consob aveva correttamente
riscontrato che la revisione non era stata svolta con il dovuto
“scetticismo professionale” di cui al principio di revisione
4

significativi connessi con la proprietà.

internazionale ISA Italia n. 200, poiché One Audit non aveva
valutato in modo sufficientemente critico gli elementi probativi
acquisiti.
2. Avverso tale decreto One Audit s.p.a. ed Alessandro Gallo
hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
ha resistito la Consob con controricorso; le parti hanno depositato

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti- denunziando violazione e
falsa applicazione degli artt. 14 della I. n. 689 del 1981, 26 del
d.lgs. n. 39 del 2010, 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, violazione
dell’art. 97 Cost. e “motivazione apparente”- assumono che la corte
d’appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la
contestazione degli addebiti da parte di Consob.
Al riguardo evidenziano, per un verso, che il termine applicabile
sarebbe quello di 90 giorni stabilito dall’art. 14 della I. n. 689 del
1981, anziché quello doppio di cui all’art. 195 del d.lgs. n. 58 del
1998; e sotto altro profilo osservano che, in ogni caso, anche tale
ultimo termine era perento al momento della contestazione, poiché
andava fatto decorrere dal 13.11.2012 (data in cui la Consob aveva
ottenuto la documentazione oggetto di accertamento dalla Procura
della Repubblica di Milano, che l’aveva sequestrata e collocata
presso un depositario), anziché dal successivo 5.12 (data in cui tale
documentazione era stata restituita).
1.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si
articola.
Premesso che il richiamo alla “motivazione apparente” nella
rubrica della censura appare meramente stilistico, poiché i
ricorrenti non svolgono alcuna critica specifica alla motivazione
adottata dalla corte d’appello, che in ogni caso appare congrua e

5

memorie in prossimità dell’udienza.

logicamente esposta, sono poi insussistenti le denunziate violazioni
di legge.
1.2. Quanto alla disciplina che regola i termini per l’avvio del
procedimento sanzionatorio, è noto che l’art. 26, comma 5, del
d.lgs. n. 39 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga

delineata dall’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 e la regola della
competenza funzionale della Corte d’Appello a tutti i procedimenti
sanzionatori di cui allo stesso art. 26.
Tale norma di rinvio ha natura procedimentale ed è pertanto
immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi a sanzioni
comminate ai revisori avviati dopo la sua entrata in vigore, a
prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata.
I ricorrenti hanno osservato che la procedura sanzionatoria
delineata dall’art. 195 si riferisce a procedimenti diversi da quello
che qui occupa, poiché la misura in contestazione non è stata
disposta ai sensi dell’art. 26 del d. Igs. n. 39 del 2010, cui l’art. 195
fa esclusivo riferimento, ma ai ‘sensi dell’art. 163 del d. Igs. n. 58
del 1998, disposizione che l’art. 26 ha sostituito ma che resta in
vigore limitatamente ai fatti commessi anteriormente alla nuova
disciplina.
E tuttavia, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. 29.5.2014, n. 12089; conf. Cass. 20.4.2017, n. 9997),
l’art. 195 esprime un principio generale di concentrazione di una
determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore
dei mercati finanziari, cosicché- pur in mancanza di specifica
previsione al riguardo- la competenza della corte d’appello ivi
prevista vale anche per le sanzioni irrogate ai revisori contabili, ai
sensi dell’art. 163.

6

la direttiva 84/253/CEE) ha esteso la procedura sanzionatoria

E proprio in forza di tale principio, le regole procedimentali
previste dall’art. 195 devono ritenersi estese a tutte le controversie
in questione; fra tali regole va compresa quella relativa ai termini,
con la conseguenza che per i provvedimenti sanzionatori irrogati
dalla Consob a carico delle società di revisione sussistono i
presupposti per la sua applicazione analogica, trattandosi di norma
contenuta nella disciplina di settore in materia di sanzioni

L’individuazione di un unico paradigma procedimentale come
delineato dall’art. 195- ha affermato l’ultima delle pronunzie più
sopra citate- risponde infatti all’esigenza di far riferimento ad una
disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle
sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari, ed in tale
prospettiva la circostanza che la lettera dell’art. 26 del d.lgs. n. 39
del 2010 non includa espressamente anche i procedimenti Consob
previsti dall’abrogato art. 163 non appare in alcun modo ostativa
all’applicazione del termine di 180 giorni anche a detti
procedimenti.
1.3. Quanto, poi, al momento iniziale di decorrenza di tale
termine, errano i ricorrenti nel farlo coincidere con il giorno in cui la
divisione della Consob competente all’attività ispettiva ricevette
dalla Procura della Repubblica di Milano- che l’aveva sequestrata
collocandola presso un depositario esterno- la documentazione
cartacea relativa alle attività di revisione.
Essi individuano infatti tale momento con “il completamento
della fase acquisitiva della documentazione rilevante al fine della
considerazione della condotta illecita” (v. pag. 38 ricorso, p.to 6.3).
In proposito, questa corte ha invece costantemente rilevato (v.
ad es. Cass. 3.5.2016, n. 8687; Cass. 2.12.2011, n. 25836) che
occorre far riferimento al momento in cui, secondo le particolarità
del caso, la constatazione avrebbe potuto essere ragionevolmente
tradotta in accertamento, consentendo all’autorità di usufruire di
un adeguato spatium deliberandi da valutarsi obiettivamente in
7

amministrative.

rapporto al caso concreto (e così non rimesso, come erroneamente
assumono i ricorrenti, all’arbitrio dell’autorità di vigilanza).
A tale metodica di accertamento si è uniformato il decreto
impugnato, che di tanto ha dato espressamente conto dopo aver
ricostruito il complessivo percorso di svolgimento dell’indagine
conoscitiva (v. pagg. 11-12 decreto).
2. Con il secondo motivo- denunziando violazione dell’art. 24

comma 2 CEDU, violazione degli artt. 111 e 136 Cost. e dell’art. 15
delle preleggi, nonché “motivazione apparente”- i ricorrenti si
dolgono del mancato’ rispetto del contraddittorio nel corso del
procedimento sanzionatorio svoltosi innanzi all’autorità
amministrativa, assumendo che la corte d’appello non avrebbe
preso in considerazione gli argomenti da loro svolti a sostegno di
tale doglianza in sede di opposizione, in specie quanto alla
compatibilità fra il procedimento sanzionatorio Consob e l’art. 6
CEDU, secondo l’interpretazione fornitane dalla nota sentenza 4
marzo 2014 “Grande Stevens c. Italia” della Corte Europea.
Nello specifico, i ricorrenti affermano di non aver potuto
compiutamente svolgere le loro difese in sede amministrativa,
essendo stati destinatari solo della contestazione iniziale di
addebito e della successiva “relazione istruttoria” predisposta dalla
divisione Consob competente per l’indagine, ma di non aver potuto
contraddire in ordine alla “relazione per la commissione” ed al
successivo atto di accertamento predisposto dall’ufficio sanzioni
amministrative della Consob all’esito della complessiva attività
istruttoria.
2.1. Il motivo è infondato.
Fermi i rilievi già esposti in ordine alla prospettata “motivazione
apparente”, il Collegio osserva che il tema della mancata
comunicazione agli interessati della relazione conclusiva rimessa
alla Consob dall’Ufficio sanzioni amministrative, con particolare
riguardo alla compatibilità dell’assenza di previsioni in tal senso con
8

delta I. n. 262 del 2005, “violazione per travisamento” dell’art. 6

il principio del contraddittorio (del quale il principio della piena
conoscenza degli atti istruttori costituisce articolazione specifica) è
stato affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
30.9.2009 n. 20935, ove si è appunto affermato che a tal fine è
sufficiente che venga effettuata la contestazione dell’addebito e
siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato; con la
precisazione che i precetti costituzionali riguardanti il diritto di

riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento
giurisdizionale che si svolge avanti al giudice, e non il procedimento
amministrativo, ancorché finalizzato all’emanazione di
provvedimenti incidenti su diritti soggettivi; cosicché l’incompleta
equiparazione del procedimento amministrativo a quello
giurisdizionale non viola il precetto costituzionale invocato.
A tale statuizione si è costantemente uniformata la
giurisprudenza di questa corte (si vedano, in tempi recenti, Cass.
13.1.2017, n. 770; Cass. 22.4.2016, n. 8210), cui il decreto
impugnato ha dato continuità.
Né vi è ragione di modificare detto orientamento pure a seguito
delle indicazioni offerte dalla Corte EDU con la richiamata sentenza
“Grande Stevens c. Italia”, invocata dai ricorrenti.
Con detta pronuncia, com’è noto, la Corte EDU – premessa
l’assimilabilità alla “materia penale” di buona parte delle sanzioni
Consob, con conseguente necessità di conformare il relativo
procedimento al disposto dell’art. 6 CEDU – ne ha evidenziati profili
di contrasto “soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi
tra accusa e difesa ed il mancato svolgimento di una udienza
pubblica che permettesse un confronto orale”, proprio in relazione
alla comunicazione all’interessato del documento conclusivo
formato dall’Ufficio sanzioni, ovvero alla partecipazione di questi
alla riunione tenuta dalla Commissione.
Nella medesima sentenza tuttavia, sulla scorta della pregressa
giurisprudenza della stessa Corte EDU, si precisa che le carenze di
9

difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.)

tutela del contraddittorio che caratterizzino un procedimento
amministrativo sanzionatorio non consentono di ritenere violato
l’art. 6 quando- come, all’evidenza, nel caso di specie- la sanzione
possa essere impugnata davanti ad un giudice indipendente ed
imparziale, che sia dotato di giurisdizione piena e che conosca
dell’opposizione in un procedimento che garantisca il pieno
dispiegamento del contraddittorio delle parti (punti 138 e 139).

irrogazione di sanzioni che, pur qualificate come amministrative,
abbiano, alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU, natura
sostanzialmente penale – gli Stati possono scegliere se realizzare le
garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 già nella fase
amministrativa o mediante l’assoggettamento del provvedimento
sanzionatorio applicato dall’autorità amministrativa (all’esito di un
procedimento non connotato da quelle garanzie) ad un sindacato
giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato
attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell’art. 6
medesimo; ed in tale ultimo caso, il procedimento amministrativo
non può ritenersi illegittimo- e perciò in certa misura “sanato” dalla
successiva fase giurisdizionale- ma conforme

ab origine

alle

indicate prescrizioni, proprio in quanto destinato a concludersi con
un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno,
nell’ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto
processo.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dei
principi contabili TAS 18, 27 e 39, degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 38
del 2005, dell’art. 1 del reg. CE n. 1606/2012, in relazione alla
ritenuta fondatezza dell’addebito concernente l’esposizione a
bilancio, da parte di MBFG, dell’intera plusvalenza relativa
all’operazione Finduck (di cui al p.to 1.2. del riassunto dei fatti di
causa).
Lamentano in particolare che nel condividere la valutazione
della Consob sull’irregolare iscrizione a bilancio dell’intera
10

In sostanza, pertanto, va qui ribadito che – in materia di

plusvalenza derivata dall’operazione in questione, la corte avrebbe
fatto erronea applicazione dello IAS 18, concernente la diversa
fattispecie dei ricavi provenienti della vendita di beni; assumono
che ai ricavi provenienti da attività finanziarie doveva infatti
applicarsi il principio IAS 39 (richiamato dallo stesso IAS 18 al par.
6.d), che consentiva l’iscrizione dell’intera plusvalenza.
Aggiungono poi che la corte avrebbe falsamente applicato i

di un legame fra l’operazione di cessione delle azioni AP e l’acquisto
di Finduck s.r.l. (il che avrebbe escluso l’applicazione del principio
in base al par. 13) e per altro verso il fatto che la cessione avesse
comportato la permanenza di significativi rischi in capo alla
proprietà (il che la avrebbe esclusa in base al par. 16).
3.1. Nei termini proposti la censura è inammissibile.
Invero, nel condividere i rilievi operati da Consob, la corte
d’appello ha espressamente richiamato i par. 13 e 16 del principio
contabile IAS 18, e ciò al fine di individuare tanto la strutturazione
dell’operazione quanto la coerente contabilizzazione delle relative
poste.
In particolare, il par. 13 dello IAS 18 prevede: “i criteri di
rilevazione sono applicati a una o più operazioni nel loro complesso
quando esse sono così strettamente legate che il risultato
commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle
varie operazioni come a un unico insieme”; il par. 16 dispone
invece che “se l’entità conserva rischi significativi connessi con la
proprietà, l’operazione non può essere classificata come vendita e
non si possono rilevare ricavi. L’entità può conservare in molti modi
un rischio significativo legato alla proprietà. Esempi di situazioni
nelle quali l’entità può conservare significativi rischi e benefici
connessi con la proprietà si hanno… quando l’entità mantiene un
impegno per risultati insoddisfacenti non coperti dalle normali
clausole di garanzia”.

11

parr. 13 e 16 dello IAS 18, contestando per un verso la sussistenza

Poste tali coordinate, la corte d’appello ha esaminato la
fattispecie ravvisandone- con ampia e dettagliata argomentazionela sussistenza dei presupposti fattuali, rispettivamente consistenti
(a) nel collegamento esistente fra la cessione delle azioni AP da
MBFG a Finduck Group e la garanzia assunta dalla cedente di
tenere indenne la cessionaria da eventuali differenze di valore di
queste ultime rispetto al prezzo unitario d’acquisto, in quanto

conseguente mantenimento, in capo a MBFG, del rischio connesso
alla proprietà dei titoli.
Tali valutazioni costituiscono, all’evidenza, apprezzamenti in
fatto riservati al giudice di merito, e come tali sfuggono al
sindacato proprio del presente giudizio di legittimità.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti- denunziando violazione del
principio di revisione n. 500, par. 2, del principio di revisione n.
240, par. 26 e dell’art. 2729, comma 1, cod. civ., oltreché
“motivazione apparente”- lamentano l’erroneità del decreto
impugnato nella parte in cui ha ritenuto fondato l’addebito
concernente l’operazione di cessione di contratti cd. key money (v.
supra, fatti di causa, p.to 1.3.).
Assumono in particolare che, in relazione all’addebito per
mancata acquisizione di elementi probativi volti a verificare
l’effettivo conseguimento della plusvalenza da parte di MBR, la
corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto corrette le
valutazioni della Consob; in tal senso, decisivo sarebbe stato il
travisamento, da parte dei giudici d’appello, del contenuto di un
documento (nota di invio al revisore dell’accordo di cessione dei
contratti trasmessa dall’acquirente CF31 dal 31.3.2009) che non
accennava in alcun modo alla retrocessione di parte del
corrispettivo per il trasferimento dei locali

key money, e che

dunque era munito di valore probativo delle verifiche svolte in sede
di revisione sull’effettività della plusvalenza iscritta.

12

operazioni finalizzate al medesimo risultato commerciale, e (b) nel

Si dolgono poi del valore attribuito ad un successivo
documento (fax del 15.6.2009) che la corte d’appello ha ritenuto
indicativo del fatto che la retrocessione del corrispettivo fosse già
stata pattuita; e del fatto che la corte abbia ritenuto inidonea, sotto
il profilo della diligenza professionale, la semplice acquisizione da
parte sua di notizie di stampa sull’acquirente CF31, omettendo di
considerare se tali notizie fossero comunque tali da assicurare

4.1. Anche tale motivo è inammissibile per come proposto.
Premesso infatti, ed ancora una volta, che la deduzione di
“motivazione apparente” nella relativa rubrica non trova alcun
riscontro né nel corpo del motivo né- tantomeno- nel contenuto del
provvedimento impugnato, va poi osservato che la critica dei
ricorrenti, pur se formalmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360
n. 3) cod. proc. civ., si incentra sulle valutazioni operate dalla corte
d’appello in merito ai documenti di causa, dei quali viene proposto
un diverso apprezzamento, in termini tuttavia non consentiti nella
presente sede di legittimità.
Peraltro, anche a voler ricondurre la censura nell’alveo del vizio
di cui all’art. 360 n. 5) cod. proc. civ.- valorizzando la deduzione di
omesso esame di un documento decisivo con riferimento al primo
documento menzionato- va rilevato che la corte d’appello ha invece
compiutamente scrutinato il documento in questione, esponendo
nel dettaglio le ragioni per le quali non lo ha ritenuto persuasivo
(p.to 4.4, pag. 35 del decreto).
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano infine violazione
dei principi di revisione n. 200 e 240, oltre a “motivazione
apparente o perplessa”, in relazione alla ritenuta fondatezza
dell’addebito di non aver svolto le operazioni di revisione con il
dovuto “scetticismo professionale” di cui al primo dei principi
richiamati.
Assumono, in particolare, che nel condividere l’addebito la corte
d’appello avrebbe fatto riferimento ad un principio di revisione
13

sufficienti informazioni sotto il profilo sostanziale.

internazionale

(“ISA

Italia

n.

200”)

entrato

in

vigore

successivamente ai fatti di causa, ed avrebbe comunque motivato
in termini meramente apparenti la condotta oggetto di
contestazione.
5.1. Il motivo è infondato.
Il denunziato riferimento nominale della corte d’appello ad un
principio non ancora entrato in vigore all’epoca dei fatti • non

contenuto di tale principio corrisponde integralmente a quello del
principio di revisione n. 200 par. 6 (oggetto dell’originario addebito
da parte della Consob), ove è appunto stabilito l’obbligo del
revisore di assumere un atteggiamento di “scetticismo
professionale”.
Sul punto, e quanto al restante profilo della censura, il decreto
impugnato appare poi adeguatamente e logicamente motivato (v.
pag. 37).
6. In definitiva, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano come da dispositivo; sussistono i
presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dei ricorrenti le spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in C 7.000,00 per
compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
14

assume alcuna specifica rilevanza rispetto al decisum, poiché il

a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II Sezione Civile
della Corte di Cassazione in data 20.2.2018.

Il Co sigliere Estens re

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA