Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18845 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 15/09/2011), n.18845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AUTOLINEE EREDI RENNA DOMENICO PAOLO S.N.C. DEI F.LLI ANTONIO E

PASQUALE RENNA (c.f. (OMISSIS)), EREDI ALLEGRETTI MARCO DI

ALLEGRETTI GIUSEPPE S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), AUTOLINEE CHIRUZZI

S.R.L. (GIA’ CHIRUZZI SALVATORE), AUTOLINEE F.LLI RENNA S.N.C. (GIA’

F.LLI FRANCESCO E CARMINE RENNA S.N.C.) -(c.f. (OMISSIS)),

IMPRESA INDIVIDUALE G.A. (c.f. (OMISSIS)),

IMPRESA INDIVIDUALE D.A.G. (c.f. (OMISSIS)),

IMPRESA INDIVIDUALE P.F. (c.f. (OMISSIS)), IMPRESA

INDIVIDUALE P.G. (c.f. (OMISSIS)), AUTOLINEE DIBIASE

(c.f. (OMISSIS)), IMPRESA INDIVIDUALE D’.GI.

(c.f. (OMISSIS)), AUTOLINEE CAIVANO DI CAIVANO GIUSEPPE & C.

S.N.C., (c.f. (OMISSIS)), IMPRESA INDIVIDUALE M.R.

(c.f. (OMISSIS)), IMPRESA INDIVUALE O.L. (c.f.

(OMISSIS)), VAL D’AGRI TOUR S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), REPOLE &

ANNESE S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), VENTRE MICHELE & C. S.N.C. (c.f.

(OMISSIS)), IMPRESA INDIVIDUALE PE.VI.VI.;

– intimati –

Nonchè da:

AUTOLINEE DIBIASE S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), EREDI ALLEGRETTI MARCO

DI ALLEGRETTI GIUSEPPE S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), AUTOLINEE

CHIRUZZI S.R.L., REPOLE & ANNESE S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), IMPRESA

INDIVIDUALE M.R. (C.F. (OMISSIS)), IMPRESA

INDIVUALE O.L. (C.F. (OMISSIS)), IMPRESA INDIVIDUALE D.

A.G. (C.F. (OMISSIS)), IMPRESA INDIVIDUALE

D’.GI. (C.F. (OMISSIS)), AUTOLINEE CAIVANO DI

CAIVANO GIUSEPPE & C. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), VENTRE MICHELE

&

C. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), AUTOLINEE EREDI RENNA DOMENICO PAOLO

S.N.C. DEI F.LLI ANTONIO E PASQUALE RENNA (C.F. (OMISSIS)),

PE.VI.VI., IMPRESA INDIVIDUALE P.G.

(C.F. (OMISSIS)), VAL D’AGRI TOUR S.R.L. (C.F. (OMISSIS)),

AUTOLINEE F.LLI RENNA S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), IMPRESA

INDIVIDUALE PR.FR. (C.F. (OMISSIS)), F.LLI GENOVESE

S.N.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato

ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procure in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controrlcorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 95/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Potenza, con decreto del 28 aprile 2009, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere alla s.n.c. Autolinee Di Biase ed ai consorti indicati nell’epigrafe un indennizzo di Euro 3.000,00 per ciascuno per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata con ricorso del 2 maggio 2002 e concluso con sentenza del 2 maggio 2008, osservando: a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto, per un periodo di 6 anni; b) che tale durata eccedeva di anni 3 quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 1.000,00 per anno di durata eccessiva.

Che il Ministero delle Finanze per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 4 motivi, con i quali,deducendo violazione degli art. 112 e 125 cod. proc. civ., nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e contestato i criteri recepiti per la liquidazione dell’indennizzo che non avevano tenuto conto della modestia della posta in gioco, nonchè della mancanza di un’istanza di prelievo nel giudizio presupposto che rendeva improponibile la richiesta liquidazione del danno non patrimoniale. E che le società hanno resistito con controricorso con il quale hanno formulato a loro volta ricorso incidentale per un motivo, osserva:

A) Il collegio ritiene,anzitutto ammissibile l’atto introduttivo del giudizio da parte delle società, non ostando alla sua regolarità il fatto che fosse proposto da più di un soggetto in quanto il cumulo soggettivo non è precluso da alcuna disposizione processuale ed anzi disciplinato dall’art. 10 c.p.c. e segg.. Si deve aggiungere che l’atto suddetto ha osservato le prescrizioni dell’art. 125 c.p.c. articolandosi dapprima in diversi fogli ciascuno dei quali riservato ad indicare ed individuare una per una tutte le società richiedenti con i loro elementi costitutivi e con la procura conferita al difensore;e successivamente una parte comune, perciò riferibile a tutte, contenente l’esposizione dei fatti di causa nonchè la causa petendi ed il petitum, come richiesti dall’art. 163 cod. proc. civ. Mentre a nulla rileva che tale parte sia unica, essendo unica ed unitaria la pregressa vicenda processuale sfociata in un unico giudizio presupposto; così come identiche sono le doglianze formulate da ciascuna società in ordine alla sua durata irragionevole, ed identica infine la richiesta di indennizzo da parte di ognuna : perciò non abbisognevole di essere ripetuta tante volte quanti sono stati gli attori.

B) Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere” (Cass. 24901/2008;

28428/2008; negli stessi termini dec. 2 giugno 2009 della CEDU in causa Daddi c./Italia).

Ha rilevato ancora la Corte nelle menzionate decisioni “che, in applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilità della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;n. 4676 del 1985), essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006)”.

C) E’,del pari, infondata la censura relativa alla durata del processo,secondo le ricorrenti incidentali pari alla intera durata del giudizio, avendo questa Corte ripetutamente tratto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 la regola che nel giudizio di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, rileva solamente il periodo eccedente il suddetto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dall’art. 2, comma 3 di detta legge; e che questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza,non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97. E, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2); sicchè deve dichiararsi manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo (Cass. 10415/2009;

3716/2008; 23844/2007; 8603/2005).

D) Egualmente inconsistente è infine la censura del Ministero che si appunta sulla valutazione eccessiva del danno non patrimoniale: in quanto il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili,e non è contestabile che la valutazione equitativa del danno morale per tale genere di controversie oscilla nella giurisprudenza della Corte europea tra “i 1000,00 e 1500,00 Euro per anno di durata della procedura”.

Vero è che questa Corte ha attribuito al giudice del merito il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto. Ma trattasi di una facoltà discrezionale,il cui esercizio o mancato esercizio non è sindacabile in questa sede di legittimità soprattutto ove risulti che il decreto che ha determinato l’indennizzo ha applicato rigorosamente, come è avvenuto nella fattispecie, i parametri elaborati dalla Corte europea.

Il rigetto di entrambi i ricorsi induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA