Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18845 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 11/09/2020), n.18845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14199/2013, proposto da:

B.A., rappresentata e difeso, dagli avv. Escalar Gabriele e

Salvini Livia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in

Roma, via Mazzini, n. 11;

– ricorrente principale e controricorrente avverso la ricorrente

incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 249/63/12 emessa inter partes il

4 dicembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sez. stacc. di Brescia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il 27 novembre 2009 l’Ufficio di Salò dell’Agenzia delle Entrate, a seguito delle risposte date al questionario (OMISSIS), notificò ad Anna Bassetti due avvisi di accertamento IRPEF relativi ai periodi d’imposta 2005 e 2006 con i quali determinò, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e ss., i redditi della contribuente rispettivamente in Euro 447.143,44 e in Euro 455.742,50, liquidando maggiori imposte e comminando la corrispondente sanzione. Gli accertamenti furono fondati sulle spese per incrementi patrimoniali sostenute nel successivo triennio 2007, 2008 e 2009 per l’importo complessivo di Euro 1.734.600,00, imputato per quote uguali nell’anno in cui erano state sostenute e nei quattro anni precedenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, nella formulazione vigente pro tempore.

Gli accertamenti, impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sono stati annullati sulla base della preclusione derivante, a norma del D.L. n. 350 del 2001, art. 14, conv. con mod. in L. n. 409 del 2001, dal rimpatrio della somma di due milioni di Euro detenuta all’estero.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, ha annullato parzialmente gli avvisi di accertamento, rilevando che la contribuente aveva di fatto effettivamente rimpatriato non l’importo dichiarato di due milioni di Euro, ma il minor importo di unmilionequattrocentotrentamila Euro; ha quindi determinando i maggiori redditi nella differenza fra quanto accertato dall’Ufficio e quanto effettivamente rimpatriato dalla contribuente.

Contro questa sentenza ricorre per due motivi B.A., sostenendo la violazione del D.L. n. 350 del 2001, artt. 12,13 e 14 e l’omessa o erronea valutazione delle dichiarazione riservate presentate all’intermediario in data 8 e 13 marzo 2002 e relative all’intero importo di due milioni di Euro.

Resiste l’Agenzia delle Entrate che eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto confezionato con il metodo dell’assemblaggio o della c.d. farcitura, e che, con ricorso incidentale, ripropone la questione, disattesa dalla Commissione Tributaria Regionale, della preclusione derivante dalla mancata indicazione del capitale rimpatriato nel questionario che precedette gli accertamenti.

Resiste la contribuente con controricorso, nel quale deduce l’inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di autosufficienza e, nel merito, l’inapplicabilità delle preclusioni poste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 alla disciplina introdotta dal D.L. n. 350 del 2001.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 28 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Secondo quanto risulta dalla memoria 17 maggio 2019 e dai suoi allegati, il 21 aprile 2017 ia ricorrente, a norma del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, ha depositato istanza di definizione agevolata della cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. per l’importo determinato dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; ed ha altresì puntualmente pagato le rate di pagamento dilazionato concesso.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio sul capo della sentenza impugnato dalla contribuente, per cessazione della materia del contendere.

2. L’Agenzia delle Entrate denuncia in via incidentale la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, comma, 4, nel presupposto che uno dei punti del questionario concernesse l’eventuale adesione allo scudo fiscale e che conseguentemente la contribuente non potesse più invocare la preclusione di cui del D.L. n. 350 del 2001, art. 14, conv. con mod. in L. n. 409 del 2001.

Il ricorso è inammissibile.

Da un lato infatti difetta del requisito dell’autosufficienza, non contenendo la trascrizione del punto del questionario concernente l’adesione al c.d. scudo fiscale; dall’altro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale esclude in fatto la circostanza sulla quale l’Agenzia fonda motivo, affermando che “l’invito dell’Ufficio non conteneva alcuna richiesta di consegna di documentazione afferente l’eventuale adesione allo scudo fiscale”.

L’esito complessivo della controversia induce alla totale compensazione delle spese.

Rilevato che, quanto al ricorso incidentale, risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere riguardo al ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensate le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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