Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18844 del 26/09/2016

Cassazione civile sez. I, 26/09/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 26/09/2016), n.18844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27322/2013 proposto da:

B.H., (C.F. (OMISSIS)), HOTEL LAGO DI BRAIES DI

H.C. & CO. S.A.S. (P.I. (OMISSIS)), già HOTEL LAGO DI BRAIES DI

H.B.H. & CO. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RONCIGLIONE 3, presso l’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FLAVIO MOCCIA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

H.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI

10/E, presso l’avvocato MASSIMO RANIERI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIULIANO PAVAN, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

H.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 106/2013 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. MOCCIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. RANIERI che si riporta,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale, in subordine accoglimento del secondo

motivo del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

H.B., socio accomandante della società Hotel Lago di Braies s.a.s. della quale era socia accomandataria sua madre B.H. ed altra accomandante sua sorella H.C., conveniva in giudizio la società stessa e gli altri soci, deducendo una serie di irregolarità nella gestione sociale, essenzialmente (ma non solo) connesse con la contabilizzazione dei ricavi dell’attività, e chiedendo quindi la declaratoria di nullità dei bilanci (OMISSIS), la revoca per giusta causa della accomandataria dalle funzioni gestorie e la esclusione della medesima dalla società con condanna al risarcimento dei danni; chiedeva inoltre l’accertamento della violazione dell’obbligo di non ingerenza da parte dell’accomandante H.C., con esclusione della medesima dalla società e declaratoria dello scioglimento della società stessa con i conseguenti provvedimenti.

Il Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico, confermata in sede di reclamo l’ordinanza cautelare emessa in corso di causa con la quale era stato autorizzato l’attore a inviare presso la struttura alberghiera personale di propria fiducia perchè vigilasse sulla corretta registrazione degli incassi, accoglieva la sola domanda volta alla rimozione della accomandataria dalle funzioni gestorie.

Il gravame proposto dalla B. e dalla figlia C., cui resisteva H.B. formulando anche appello incidentale per l’accoglimento delle altre domande proposte contro la sola B.H., veniva rigettato dalla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. La quale, condividendo il convincimento espresso dal tribunale in ordine al grave disordine gestionale dovuto in gran parte ad una prassi (che nel corso del giudizio di primo grado aveva trovato ulteriore conferma) di effettuare incassi extracontabili, evidenziava la gravità delle violazioni poste in essere dalla B. in quanto idonee a incidere su diritti fondamentali del socio, all’informazione sul reale andamento della società ed alla partecipazione alla distribuzione degli utili. Escludeva, peraltro, che la revoca delle funzioni gestorie potesse condurre, in una accomandita con più di due soci, alla esclusione giudiziale del socio accomandatario, ed anche allo scioglimento automatico della società, dato che detta revoca non mutava la condizione di socia accomandataria della B.: alla autonomia dei soci doveva quindi rimettersi ogni decisione circa le sorti dell’impresa una volta che fosse divenuta definitiva la revoca.

Avverso tale sentenza, depositata il 28 agosto 2013, B.H. e la Lago di Braies s.a.s. di C.H. hanno proposto ricorso a questa Corte, cui resiste H.B. con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è basato su tre motivi. Con

il primo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Sostengono che la corte d’appello avrebbe basato la conferma della giusta causa di revoca della signora B.H. dalla carica su fatti e allegazioni non ritualmente introdotti da controparte in giudizio, in particolare su quanto riferito da una guardia giurata, con riguardo a episodi di prelievi dalla cassa e di mancato rilascio di scontrini fiscali compiuti tra il (OMISSIS), in una relazione di servizio prodotta alla udienza di discussione della istanza cautelare proposta nel corso del giudizio di primo grado e parzialmente accolta dal tribunale. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano comunque che, nel giudicare di tali fatti, e di altri precedenti, la corte d’appello sia incorsa nel vizio di omessa ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in quanto: a)nel richiamare le considerazioni svolte dal tribunale in sede di reclamo cautelare non avrebbe tenuto presente che tale provvedimento non aveva accolto l’istanza di revoca provvisoria; b) avrebbe omesso ogni valutazione e motivazione rispetto alle testimonianze escusse in primo grado in relazione ad alcuni degli episodi controversi, prove che, ove considerate, avrebbero senz’altro condotto ad escludere le contestate violazioni dei doveri propri della funzione gestoria. Infine con il terzo motivo le ricorrenti, in subordine, si dolgono della violazione di norma di diritto in cui sarebbe incorsa la corte di merito nel non aver ritenuto, una volta revocata la socia accomandataria B.H. dalla carica di amministratore, di applicare analogicamente l’art. 2323 c.c., comma 2, nominando un amministratore provvisorio della società, onde colmare il vuoto gestorio che si è venuto a determinare.

2. Nei due motivi di ricorso incidentale, il signor H.B. a sua volta si duole, da un lato, del rigetto della domanda di esclusione della signora B.H. – che violerebbe gli artt. 2286, 2287 e 2315 c.c., dall’altro del rigetto della domanda di accertamento dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento conseguente alla revoca della predetta dalle funzioni gestorie (che violerebbe l’art. 2272 c.c.).

3. Il ricorso principale non merita accoglimento.

3.1. Quanto al primo motivo, deve escludersi che, con la produzione nel giudizio di primo grado, in sede di subprocedimento cautelare, della documentazione relativa ad ulteriori episodi avvenuti nel (OMISSIS), l’originario attore abbia introdotto una domanda nuova sotto il profilo della causa petendi. Invero, anche a prescindere dal fatto che di tale pretesa introduzione di domanda nuova le odierne ricorrenti risultano essersi dolute solo in questa sede, va evidenziato come dalla sentenza impugnata (non smentita sul punto nel ricorso) risulti che tra le ragioni indicate sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado a fondamento della domanda di revoca per giusta causa figurava il compimento, da parte della amministratrice, di condotte relative ad omessi conteggi e registrazioni di presenze e ad ammanchi di cassa, condotte delle quali l’attore ha inteso fornire ulteriori riscontri con la documentazione di ulteriori episodi successivi alla instaurazione del giudizio, prodotta in corso di causa ed esaminata già dal tribunale in sede di reclamo cautelare. Non può dunque ritenersi che la corte d’appello abbia preso in esame nuovi fatti costitutivi o seguito un nuovo tema di indagine sul quale non si fosse formato in precedenza il contraddittorio – non potendo in contrario addursi la precisazione, espressa (peraltro ad altri fini) nella sentenza di primo grado, circa la tardività della introduzione in causa dei “fatti del 2003”, evidentemente diversi da quelli del (OMISSIS) di cui sopra -, là dove ha piuttosto inteso (cfr. ex multis Cass. n. 7766/04; n. 18458/05) aggiungere alla decisione di prime cure, che ha sul punto confermato, proprie argomentazioni sul tema già in origine prospettato, valorizzando – nel complesso delle risultanze istruttorie – anche tali episodi, nel motivato convincimento della loro corrispondenza ad una prassi, non abbandonata neppure in prossimità della trattazione della istanza cautelare.

L’infondatezza della doglianza in esame ne deriva dunque di necessità.

3.2. Inammissibile è il secondo motivo, che non tiene conto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (da applicarsi con riguardo ai ricorsi per cassazione avverso sentenze che, come nella specie, risultino depositate in data successiva al settembre 2012) che, secondo l’orientamento concordemente espresso da questa Corte di legittimità (cfr. ex multis S.U. n. 8053/14; Sez. 6-3 n. 25216/14; n. 23828/15) deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, cioè all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ed esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Il ricorrente deve dunque indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Tali prescrizioni non risultano rispettate nella illustrazione del motivo in esame, che si incentra piuttosto nella allegazione di pretesi profili di illogicità ed insufficienza della motivazione e nella doglianza di omessa considerazione di alcune dichiarazioni testimoniali, cioè come detto su elementi che non sono più deducibili ai sensi della norma richiamata (cfr. anche Cass. Sez. 6-L n. 2498/15, non smentita dalla pronuncia delle S.U. richiamata in ricorso, la n. 24148/13, relativa ad un procedimento disciplinare nei confronti di magistrati nel quale non rileva il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì dell’art. 606 c.p.p., lett. e: cfr. S.U. n. 1241/15).

3.3. Alla declaratoria di inammissibilità non sfugge, infine, neppure il terzo motivo di ricorso, ove si consideri che non risulta, nè dalla sentenza impugnata nè dalla illustrazione del motivo, che le odierne ricorrenti abbiano mai richiesto, nel corso del processo di merito, la nomina di un amministratore giudiziario della s.a.s. Hotel Lago di Braies, sulla quale del resto la sentenza impugnata non ha espresso alcuna statuizione. Ne deriva il difetto di interesse delle ricorrenti ad una pronuncia sul punto.

4. Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento, non essendosi la corte di merito discostata, nel decidere sulle due questioni di diritto riproposte in questa sede dal ricorrente, dalla consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, che il collegio condivide.

4.1. In particolare, quanto al primo motivo, giova in primo luogo ribadire che la inequivoca norma dell’art. 2287 c.c., comma 3 (secondo cui l’esclusione giudiziale di uno dei soci è ammissibile solo se la società si compone di due soci, dovendo altrimenti essere disposta dalla maggioranza dei soci a norma del comma 1 dello stesso articolo) è da ritenere, come già altre volte puntualizzato da questa Corte (cfr. Cass. n. 153/98; n. 20255/06; n. 27504/06), di stretta interpretazione e non si attaglia all’ipotesi in cui all’interno della compagine sociale siano configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti: ipotesi questa che peraltro non potrebbe essere considerata in astratto, dovendo invece essere verificata in concreto, potendosi eventuali divergenze o aggregazioni di interessi verificare, nella compagine sociale, in base alle più varie contingenze. Nè in contrario può nella specie addursi che, essendo l’azione giudiziale dell’accomandante H. diretta non solo alla esclusione della accomandataria B. ma anche alla esclusione dell’altra accomandante H.C., alla preclusione di entrambe alla espressione del voto sulla esclusione conseguirebbe la impossibilità di formare una maggioranza per tale deliberazione a norma dell’art. 2287, comma 1. Da un lato, il presupposto di tale pretesa impossibilità non sussiste, in quanto la statuizione del tribunale di rigetto della domanda di esclusione di H.C. non è stata gravata di appello; dall’altro, non è neppure in tesi condivisibile l’assunto che l’eventuale conflitto di interessi nel quale versino gli altri due soci – e la conseguente impossibilità per essi di esercitare il diritto di voto – precluda al terzo socio di adottare la delibera di esclusione, dovendosi in tal caso la maggioranza necessaria computarsi non già sull’intero capitale sociale bensì sulla sola parte facente capo all’avente diritto al voto (cfr., ancorchè in tema di società di capitali, Cass. n. 2562/96; n. 8699/98).

4.2. Parimenti non condivisibile è, con riguardo al secondo motivo di ricorso, la tesi in diritto ribadita dal ricorrente secondo cui alla revoca del potere gestorio in capo all’unico accomandatario conseguirebbe automaticamente lo scioglimento della società in accomandita semplice. La revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio costituiscono situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, e ciò non consente di sovrapporre la disciplina legale dell’una figura a quella dell’altra, nè implica che l’eventuale revoca dalla carica di amministratore incida di per sè sul perdurare del rapporto sociale (cfr., in motivazione, Cass. n. 6871/94; n. 27504/06; n. 5019/09; n. 8570/09). E, in effetti, se è vero che nell’accomandita semplice l’amministratore non può essere che un socio accomandatario – onde la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, automaticamente comporta anche la cessazione dalla carica di amministratore – non è vero il reciproco, ben potendovi essere anche accomandatari che amministratori non siano, come agevolmente si argomenta dall’art. 2318 c.c. (cfr. anche Cass. n. 15197/01; n. 15395/13). Ne deriva che, esclusa la causa di scioglimento per il venir meno dei soci accomandatari (art. 2323 c.c., comma 1), rettamente la corte d’appello ha ritenuto che la distinta causa relativa alla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale potrà essere apprezzata ove i soci, divenuta definitiva la revoca del potere gestorio in capo alla signora B., non siano in grado di superare, nella loro autonomia, la situazione di stallo con l’immissione di un nuovo socio accomandatario o con una modifica dell’atto costitutivo (cfr. Cass. n. 6871/94).

5. Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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