Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18844 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 15/09/2011), n.18844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. in persona del presidente p.t.

L.G., elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.

Pierluigi da Palestrina n. 47. presso l’avv. LATTANZI Filippo (Studio

Legale Satta & Associati), unitamente all’avv. GABRIELLI Sergio,

dal

quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CHINOOK S.R.L.. in persona del legale rappresentante p.t. D.

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.

d’Arezzo n. 32, presso l’avv. MUNGARI Matteo, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine de

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 305/05.

pubblicata il 13 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Frigo Tecnica Internazionale S.p.a. impugnò il lodo arbitrale emesso il 29 ottobre 1999, con cui era stata dichiarata responsabile dei viZi di costruzione di uno stabilimento industriale commissionatole dalla Chinook S.r.l. e condannata al risarcimento dei danni nella misura di L. 94.000.000.

2. – Con sentenza del 13 giugno 2005, la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione.

A fondamento della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, ha innanzitutto escluso che, nel desumere la responsabilità dell’appaltatrice da accordi transattivi intervenuti tra le parti, gli arbitri avessero pronunciato al di fuori dei limiti della clausola compromissoria, osservando che con tale censura l’attrice aveva fatto valere un difetto di competenza mai dedotto nel procedimento arbitrale e comunque insussistente, in quanto le transazioni erano state concluse in funzione dell’esecuzione del contratto di appalto.

La Corte ha ritenuto altresì inammissibili le censure riguardanti l’interpretazione degli accordi transattivi, avendo le stesse ad oggetto meri errori di fatto o di valutazione delle risultanze istruttorie, e non già la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, la cui deducibilita era peraltro esclusa dall’inappellabilità del lodo.

Ha infine escluso l’omissione o l’illegittimità della pronuncia in ordine alla prescrizione dell’azione, osservando che gli arbitri, dopo aver dato atto che la relativa eccezione era stata sollevata ai sensi sia dell’art. 1667 che dell’art. 1669 cod. civ.. avevano ricondotto la responsabilità dell’appaltatrice a quest’ultima disposizione; ha aggiunto che la qualificazione della domanda non atteneva ai limiti del compromesso, il cui superamento non era stato peraltro eccepito nel corso del procedimento arbitrale, ed ha ritenuto inammissibile, in quanto attinente al merito, la contestazione dell’avvenuta maturazione della prescrizione.

3.- Avverso la predetta sentenza la Frigo Tecnica Internazionale propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Chinook resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione o la falsa applicazione delle regole di ermeneutica e degli artt. 817, 823, 829 ed 830 cod. proc. civ.. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il difetto di potestas judicandi da parte degli arbitri. Premesso infatti che tale vizio è rilevabile d’ufficio, non attenendo al superamento dei limiti del compromesso, ma all’originaria e totale carenza di potere del collegio arbitrale, sostiene che gli accordi transattivi intervenuti con la committente avevano determinato la novazione del contratto di appalto, sostituito da negozi che non richiamavano, neppure per relationem la clausola compromissoria.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ pur vero che la novazione del rapporto derivante dal contratto recante la clausola compromissoria, risolvendosi nella costituzione di un nuovo rapporto con l’estinzione di quello preesistente, comporta, in difetto di una diversa manifestazione di volontà delle parti, il venir meno dell’efficacia della predetta clausola, la cui inoperatività può essere fatta valere come motivo d’impugnazione del lodo, indipendentemente dalla mancata proposizione della relativa eccezione nel procedimento arbitrale (cfr. Cass. Sez. 1^, 15 settembre 2000, n. 12175). L’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, nel fare salva la disposizione di cui all’art. 817 ai fini dell’impugnazione per nullità del lodo che abbia pronunciato al di fuori dei limiti del compromesso, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di ampliamento del giudizio arbitrale conseguente alla proposizione ad opera delle parti di conclusioni esorbitanti l’ambito del patto compromissorio, e non è pertanto applicabile all’ipotesi di nullità o radicale inesistenza di quest’ultimo, che resta disciplinata dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, il quale, nel testo (applicabile ratione temporis alla controversia in esame) anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non pone alcun limite alla possibilità di far valere il vizio in questione. L’inesistenza o la nullità del compromesso si traduce infatti nella carenza di potere degli arbitri, la quale può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio d’impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, e non è sanabile dal comportamento delle parti (cfr. Cass. Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 10132; Cass. Sez. lav., 23 marzo 2006, n. 6425: Cass., Sez. 1^, 3 giugno 2004, n. 10561).

Nella specie, peraltro, la dichiarazione d’inammissibilità della questione di competenza degli arbitri, per mancata proposizione della relativa eccezione ai sensi dell’art. 817 cod. proc. civ., non ha impedito alla Corte d’Appello di pronunciarsi anche nel merito del lamentato difetto di potestas iudicandi avendo essa affermato che gli accordi transattivi intervenuti tra le parti dovevano considerarsi conclusi in funzione ed a causa dell’esecuzione de contratto di appalto, in quanto riguardavano le modalità con cui le parti avevano gestito tale esecuzione e la relativa responsabilità, ed avendo pertanto escluso (sia pure senza menzionarlo espressamente) l’effetto novativo fatto valere dalla ricorrente.

1.2. – Quest’ultima contesta la ricostruzione della vicenda contrattuale, deducendo l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte territoriale, in quanto fondata sull’erroneo presupposto dell’automatica applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto anche alle successive transazioni, nonostante queste ultime non contenessero alcun richiamo alla stessa. La censura, peraltro, nella parte in cui ripropone la tesi della natura novativa degli accordi transattivi, contrapponendo all’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello quella sostenuta dalla ricorrente indipendentemente da una denuncia di violazione delle norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti, eccede i limiti del controllo spettante a questa Corte in ordine all’accertamento della volontà delle parti di compromettere in arbitri la soluzione della controversia.

Com’è noto, infatti, la deduzione della nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria investe la corte d’appello del potere di interpretare direttamente le previsioni contrattuali in contestazione, e tale attività, in quanto volta alla verifica della potestas judicandi degli arbitri, non incontra i limiti stabiliti per l’interpretazione delle altre clausole contrattuali, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione. La stessa ampiezza non può invece essere riconosciuta al sindacato spettante al giudice di legittimità, in quanto la questione riguardante il deferimento della controversia agli arbitri, attenendo al merito e non già alla competenza, non ha carattere processuale, con la conseguenza che, essendo precluso a questa Corte l’accesso agli atti, essa non ha il potere di esaminare direttamente la clausola compromissoria, la cui interpretazione è riservala al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche o per insufficienza o contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. L 28 marzo 2007, n. 7649).

Nella parte in cui denuncia la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione, la censura è invece infondata, in quanto, una volta esclusa l’efficacia novativa degli accordi transattivi, la circostanza che gli stessi avessero ad oggetto la gestione dell’esecuzione dell’appalto e della relativa responsabilità, confermando che la loro stipulazione aveva avuto luogo in funzione ad a causa del contratto originario, costituiva una ragione idonea a giustificare la persistente operatività della clausola compromissoria.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1667 e 1965 cod. civ. e degli artt. 817, 823, 829 ed 830 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure relative all’interpretazione degli accordi transattivi. Premesso infatti che l’esame di tali censure non era precluso dall’inappellabilità del lodo, la quale non ne impedisce l’impugnazione per i motivi previsti dall’art. 829 c.p.c., comma 1 cit., sostiene di aver denunciato che gli arbitri avevano omesso di procedere al raffronto tra le clausole delle transazioni e di tener conto del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipulazione delle stesse, nonchè di interpretare secondo buona fede la condotta delle parti, da cui sarebbe emerso che la Chinook aveva rinunciato senza riserve all’azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatrice. avendo esplicitamente autorizzato il subappalto dei lavori in favore dell’Impresa Ubaldi, che essa stessa aveva scelto.

Sostiene inoltre che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare la censura di difetto di motivazione e contraddittorietà del lodo, nella parte in cui aveva omesso di valutare l’accordo transattivo stipulato il 16 giugno 1992, e, dopo aver dichiarato la prescrizione della responsabilità contrattuale, aveva accolto la domanda sulla base dell’interpretazione di un altro accordo stipulato l’8 luglio 1992, che lasciava sopravvivere esclusivamente la responsabilità contrattuale, senza tener conto di un terzo accordo stipulato nella medesima data, che escludeva la responsabilità dell’appaltatrice per i lavori eseguiti dalla subappaltatrice, nonchè di un quarto accordo stipulalo il 1 ottobre 1993, che escludeva qualsiasi responsabilità di essa ricorrente.

2.1. – Il motivo e infondato.

La violazione da parte degli arbitri delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto, attenendo al rispetto di norme di carattere sostanziale, si configura infatti come error in iudicando, non riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 829 c.p.c., comma 1, le quali, integrando vizi di nullità del lodo riguardanti l’investitura degli arbitri e la validità del lodo come atto, nonchè l’osservanza delle regole del procedimento, costituiscono errores in procedendo. Ad essa, pertanto, si applica l’esclusione dell’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 2 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006) per l’ipotesi in cui.

come nella specie, le parti abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.

Peraltro, la dichiarazione d’inappellabilità del lodo non esclude la possibilità di censurare l’interpretazione del contratto per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 3, il quale si configura tuttavia soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratto della decisione adottata, o comunque sia tale da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione (cfr. Cass.. Sez. L 22 marzo 2007. n. 6986; 7 febbraio 2007. n. 2717; 20 marzo 2003, n. 4078; 11 aprile 2001, n. 5371).

Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto insussistente tale vizio, osservando che le critiche mosse dalla ricorrente alla ricostruzione della vicenda contrattuale fornita nel lodo si risolvevano nella deduzione di meri errori di fatto o di valutazione delle risultanze istruttorie estranei ai motivi di nullità tassativamente contemplati dall’art. 829 cod. proc. civ., in quanto, come si evince dalla narrativa della sentenza impugnata, gli arbitri avevano preso specificamente in considerazione gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, interpretandoli nel senso che la Chinook aveva inteso esonerare la Frigo Tecnica Internazionale dalla responsabilità per vizi, non già per tute le opere realizzate dall’Impresa Ubaldi, ma solo per quelle dettagliatamente indicate nella transazione dell’8 luglio 1992. tra le quali non erano comprese quelle oggetto di causa.

Tale affermazione, perfettamente rispondente all’ambito del controllo spettante al giudice di merito in ordine alla correttezza della motivazione del lodo arbitrale, non può essere rimessa in discussione in questa sede, non essendo consentito a questa Corte, in sede d’impugnazione della sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità, un apprezzamento diretto della pronuncia degli arbitri, ma solo un riscontro in ordine alla conformità a legge ed alla congruità della motivazione della predetta sentenza (cfr. Cass., Sez. 1, 30 settembre 2009. n. 21035; 15 marzo 2007, n. 6028: 6 novembre 2006, n. 23670; 9 maggio 2006, n. 10663).

3. – Per le stesse ragioni, è infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. e dell’art. 823 c.p.c. e dell’art. 829 c.p.c., n. 4 sostenendo che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla denunciata contraddittorietà della motivazione del lodo per aver accolto la domanda, nonostante l’accertata prescrizione della responsabilità contrattuale, per non aver proceduto alla qualificazione dell’azione, per aver implicitamente ritenuto che l’appaltatrice rispondesse a titolo extracontrattuale, nonostante la rinuncia della committente, e per aver illogicamente disatteso l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale.

3.1. La Corte territoriale ha infatti escluso che gli arbitri avessero omesso di pronunciare in ordine all’eccepita prescrizione della responsabilità contrattuale, rilevando che essi, dopo aver preso atto che la prescrizione era stata eccepita ai sensi sia del terzo che dell’art. 1667 cod. civ., comma 2 avevano ricondotto la domanda proposta dalla Chinook all’art. 1669 cod. civ., ed ha ritenuto adeguata tale motivazione, dichiarando invece inammissibili, in quanto attinenti al merito, le censure sollevate dalla ricorrente in ordine all’intervenuta scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 1669.

Tale motivazione, ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, si sottrae alle critiche della ricorrente, avuto riguardo all’implicita esclusione dell’applicabilità dell’art. 1667 cod. civ. conseguente all’espressa qualificazione della responsabilità fatta valere dalla committente come responsabilità extracontrattuale, ed alla natura fattuale dell’accertamento in ordine alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione, che, in quanto riservato agli arbitri, era censurabile in sede d’impugnazione per nullità del lodo solo per vizio di motivazione, nei limiti sopra specificati.

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Frigo Tecnica Internazionale S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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