Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18843 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18843 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CAVALLARI DARIO

SENTENZA

sul ricorso 16558-2014 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI INGG F E G PERCO SNC,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL LUMBROSO
134, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUFRANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI LULLO;
– ricorrente nonché contro

VALDADIGE COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 16/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/02/2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

Data pubblicazione: 16/07/2018

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Sergio Del Core, che ha chiesto di accogliere il ricorso, cassare
la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile l’appello;
udito l’Avvocato Giovanni Di Lullo per il ricorrente, il quale ha
insistito per l’accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Impresa Costruzioni Ingg. F. e G. Perco snc ha convenuto
in giudizio la Valdadige spa davanti al Tribunale di Trieste per
sentire dichiarare la nullità o l’annullamento di un contratto
preliminare avente ad oggetto dei beni immobili.

La Valdadige spa si è costituita sollevando eccezione di
compromesso e chiedendo la condanna di controparte ai sensi
dell’articolo 96 c.p.c.

Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 1257 del 2012, ha
dichiarato improponibile l’azione siccome introdotta in presenza
di clausola di arbitrato.

L’Impresa Costruzioni Ingg. F. e G. Perco snc ha proposto
appello contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza ex articolo 348
bis c.p.c. depositata il 16 dicembre 2013, ha dichiarato
inammissibile l’impugnazione.

L’Impresa Costruzioni Ingg. F. e G. Perco snc ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

La società intimata non ha svolto difese.
Ric. 2014 n. 16558 sez. 52 – ud. 06-02-2018
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letti gli atti del procedimento in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere esaminata la questione della

tempestività del ricorso.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, è inammissibile per tardività il ricorso per

la sentenza l’appello avverso la quale è stato dichiarato
inammissibile con ordinanza per carenza di ragionevole
probabilità di accoglimento ex articolo 348-bis c.p.c., ove sia
presentato oltre i sessanta giorni dalla comunicazione, benché
eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dell’ordinanza
stessa (Cass., Sez. 6 – 3, n. 13622 del 2 luglio 2015).
Ciò perché il termine specifico per proporre il ricorso per
cassazione è quello di sessanta giorni indicato all’articolo 325
c.p.c. Al contrario, quello cd. lungo ex articolo 327 c.p.c.
riguarda ogni mezzo di impugnazione cd. ordinaria, vale a dire
preordinata ad impedire il passaggio della decisione in cosa
giudicata formale, e, perciò, non può essere ritenuto tipico del
solo ricorso per cassazione.
Pertanto, l’articolo 348-ter c.p.c., richiamando il “termine per
il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo
grado” si riferisce a quello di sessanta giorni, di cui all’articolo
325 c.p.c., previsto esclusivamente per tale ultima
impugnazione (Cass., Sez. 6 – 3, n. 23526 del 5 novembre
2014).
Il diverso termine dell’articolo 327 c.p.c. è, in effetti,
richiamato dalla stessa disposizione, ma

“in quanto

compatibile”, sicché non può essere applicato in luogo di quello
ex articolo 325 c.p.c. che disciplina specificamente il ricorso
per cassazione.

Ric. 2014 n. 16558 sez. 52 – ud. 06-02-2018
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cassazione proposto, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., contro

Neanche può dubitarsi della legittimità costituzionale per
violazione degli articoli 3 e 24 Cost. della previsione della
decorrenza del termine de quo dalla comunicazione, anche
parziale, dell’ordinanza contestata (Cass., Sez. 6 – 3, n. 23526
del 5 novembre 2014).

avviene che un termine perentorio per proporre impugnazione
sia computato dalla comunicazione del provvedimento che ne
dovrebbe essere oggetto (ad esempio, il regolamento di
competenza od il reclamo cautelare).
Inoltre, la comunicazione della decisione di secondo grado è
normalmente di per sé idonea a consentire alla parte di
accertare, trattandosi di ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c., il
termine da rispettare per proporre ricorso per cassazione. In
particolare, la comunicazione attiva il termine per impugnare il
provvedimento di primo grado, il quale è necessariamente già
conosciuto. Ciò comporta, quindi, che la parte non ha necessità
di prendere visione delle motivazioni dell’ordinanza comunicata
per ricorrere in cassazione contro la decisione di prime cure e
che il mero invio dell’ordinanza di secondo grado, pur se
limitato al solo dispositivo, è sufficiente a permettere l’esercizio
del diritto di difesa avverso tale provvedimento.
Neppure può distinguersi a seconda che si contesti, con il
ricorso per cassazione, la decisione di primo grado o
l’ordinanza del giudice di appello.
Infatti, qualora risulti ricorribile per cassazione, l’ordinanza
ex articolo 348

bis

c.p.c. dichiarativa dell’inammissibilità

dell’appello va impugnata con lo stesso ricorso proposto
avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti
dall’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c., sia perché è logicamente
prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla
Ric. 2014 n. 16558 sez. 52 – ud. 06-02-2018
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In primo luogo, nell’ordinamento processuale vigente già

sentenza, sia perché, applicando all’ordinanza il termine lungo
dalla comunicazione ex articolo 327 c.p.c., il decorso di distinti
termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo
incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza (Cass., Sez.

2. Occorre valutare, pertanto, la tempestività del presente
ricorso sul presupposto che, nella specie, il temine per
impugnare era di sessanta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza che ha concluso il giudizio di secondo grado.
Dagli atti risulta che il provvedimento della corte territoriale
che ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo
348 bis c.p.c. è stato depositato il 16 dicembre 2013 marzo
2013 e inviato via Pec lo stesso giorno.
Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, il 16
giugno 2014 e, perciò, oltre i sessanta giorni di legge.

3. Il ricorso va dichiarato, quindi, inammissibile.

4. Alcuna statuizione deve essere emessa in ordine alle
spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il
comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dell’obbligo di versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si

Ric. 2014 n. 16558 sez. 52 – ud. 06-02-2018
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6 – 3, n. 18827 del 23 settembre 2015).

è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013
(Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228
del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento,

da

parte

della

società

ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^

La Corte,

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