Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18843 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 15/09/2011), n.18843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cooperativa sportiva Marinella del Circeo a r. l. in liquidazione,

elettivamente domiciliato in Roma piazzale Iris 18, presso lo studio

dell’avv.to De Giovanni Filippo che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Re di

Roma via 21, presso l’avvocato Fiumara Angelo giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Re di

Roma via 21, presso l’avvocato Angelo Fiumara giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente incidentale –

contro

Società cooperativa sportiva Marinella del Circeo a responsabilità

limitata;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2404/05 della Corte di Appello di Roma,

sezione civile, emessa il 30 marzo 2005, depositata il 26 maggio

2005, R.G. n. 1565/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 29 marzo 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Filippo De Giovanni per la parte ricorrente;

udito l’Avvocato Angelo Fiumara per la parte controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale il rigetto del primo motivo e l’inammissibilità degli

altri motivi del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di Sp. A. della delibera di esclusione, emessa nei suoi confronti, il 24 ottobre 1991, dal consiglio di amministrazione della Cooperativa sportiva Marinella del Circeo per morosità risultante dal bilancio approvato dai soci. S. contestava l’esistenza del debito di L. 9.485.075, corrispondente a somme delle quali avrebbe beneficiato indebitamente quando era stato Presidente della società.

La cooperativa si difendeva eccependo che, a mente dell’art. 12/a dello Statuto, ai fini dell’esclusione, era sufficiente che il credito risultasse da un atto validamente deliberato.

Il Tribunale di Latina accoglieva l’impugnazione rilevando la mancata allegazione dello statuto sociale e del bilancio e l’estraneità del preteso credito vantato nei confronti dello S. all’attività sociale.

Ha proposto appello la Cooperativa rilevando che la clausola statutaria, riportata negli atti difensivi, prevedeva l’esclusione anche relativamente a morosità non attinente al pagamento delle quote (“per altri titoli”) e tale morosità aveva costituito l’oggetto di una specifica voce del bilancio degli anni 1988 e 1989 approvato dall’assemblea e non impugnato dallo S..

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che la clausola statutaria invocata, pur prevedendo altri titoli per l’esclusione diversi dalla morosità nel pagamento delle quote, restringe comunque le ipotesi di morosità comportanti l’esclusione al mancato pagamento delle somme necessarie per il raggiungimento delle finalità e per la tutela degli interessi sociali connessi al raggiungimento dello scopo sociale.

Ricorre per cassazione la Cooperativa affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e propone ricorso incidentale condizionato S.A. cui replica con controricorso la Cooperativa eccependo la sua inammissibilità per difetto del presupposto della soccombenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti.

In primo luogo va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione attiva del liquidatore. Al momento della costituzione in primo grado il liquidatore era legittimato a rappresentare la Cooperativa mentre al momento della proposizione del ricorso per cassazione era ancora sub iudice la delibera di messa in liquidazione della società cosicchè il ricorso per cassazione è stato legittimamente proposto dalla Cooperativa nella persona del liquidatore (cfr. Cass. civ. n. 3279 del 15 febbraio 2006).

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2524, 2527, 1362 cod. civ. in relazione all’art. 12 dello Statuto (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia idonea a legittimare l’esclusione del socio, ai sensi dell’art. 12, lett. a) dello statuto, qualunque morosità del socio verso la cooperativa o solamente quella per pagamenti in conto di quote o di contributi societari.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 12 dello statuto sociale (art. 360 c.p.c., n. 3) La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se i debiti del socio appostati in bilanci approvati e non impugnati rientrino o meno nell’adempimento degli obblighi sociali “per altri titoli” come indicato nell’art. 12, lett. a) dello statuto della cooperativa.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza o insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia reso una motivazione apparente in merito alle ragioni per cui ha ritenuto che il credito della cooperativa nei confronti dello S., derivante dal bilancio approvato, non si collegasse all’adempimento degli obblighi sociali a suo carico.

Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. Il ricorrente incidentale sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: dica la Corte se sono ammissibili in secondo grado documenti quali lo statuto sociale e i bilanci 1988 e 1989 che non erano stati prodotti in primo grado e che non sono indispensabili ai fini del decidere, atteso che il giudice di primo grado, pur in loro assenza, aveva deciso la medesima questione, afferente alla configurabilità delle ipotesi di morosità di S. come causa di esclusione del socio, alla stregua dei criteri legali ex artt. 2524, 2527 e 2286 c.c. pervenendo alle medesime conclusioni del giudice di appello? Il ricorrente censura altresì la omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza che si è pronunciata su tali documenti nuovi senza chiarire le ragioni per cui si è dato ingresso ai nuovi mezzi di prova.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2524, 2527, 2286, 2288 c.c. Il ricorrente incidentale sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se le ipotesi di morosità per indebita percezione di compenso e il risarcimento danni per mancata restituzione di rivista possono configurare cause di esclusione del socio moroso, o piuttosto esulano dalla previsione degli artt. 2524, 2527, 2286, 2288 c.c. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la omessa ed insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia e la violazione di legge in relazione al principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.. Il ricorrente incidentale sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se possa ritenersi assolto l’onere della prova in virtù della mera imputazione della somma nei conti d’ordine di un bilancio e con l’appostazione in altro bilancio non consolidato in quanto impugnato sub iudice o piuttosto se in tale ipotesi la pretesa creditoria è rimasta indimostrata? Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 2286 c.p.c. Il ricorrente incidentale sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se la morosità dedotta dalla Cooperativa a carico di S., pur laddove provata, assume i connotati della grave inadempienza o piuttosto se esula dalle ipotesi che ai sensi dell’art. 2286 giustificano l’esclusione del socio.

Il ricorso principale è inammissibile.

I primi due motivi, sebbene rubricati come deduzioni di violazioni di legge, ripropongono una diversa interpretazione del contenuto dello statuto sociale la cui valutazione appare preclusa in questa sede. La Corte di appello ha ritenuto che un’interpretazione onnicomprensiva dell’espressione “per altri titoli” non possa comunque riferirsi anche ai crediti vantati dalla società ma relativi a rapporti del tutto estranei a quelli fra società e soci. La Corte ha ritenuto che l’espressione vada invece logicamente riportata al pagamento, da parte dei soci, di qualsiasi somma necessaria per il raggiungimento della finalità e per la tutela degli interessi societari. A tale interpretazione della norma statutaria che è sicuramente dotata di una coerenza logica, in quanto riporta la causa di esclusione per morosità alla violazione dell’obbligo di contribuzione del socio derivante dalla formazione della volontà sociale finalizzata al perseguimento del fine e dell’interesse della società, la ricorrente oppone una lettura del tutto opposta e intesa a ricondurre a qualsiasi tipo di morosità la escludibilità del socio. La valutazione della Corte territoriale non appare però censurabile per violazione dei canoni ermeneutici che peraltro non viene neanche chiaramente dedotta da parte della ricorrente cosicchè le censure di parte ricorrente si dimostrano inammissibili. Tale inammissibilità si riproduce anche nella formulazione dei quesiti che appaiono infatti null’altro che una richiesta di adozione di una diversa opzione interpretativa.

Il terzo motivo infine appare inammissibile per omessa formulazione di un momento di sintesi che indichi il fatto controverso su cui si assume vi sia stata omissione o contraddittorietà della motivazione ovvero che indichi le ragioni per le quali si ritiene che l’insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. In ogni caso va rilevato che la motivazione della Corte di appello appare chiara, coerente e esaustiva laddove afferma che la prova della esistenza del credito e della morosità del socio è da sola insufficiente a legittimare l’esclusione dalla società se il credito non è ascrivibile al novero delle morosità che possono configurare una causa di esclusione. Ciò in quanto entrambi gli elementi sono necessari e devono essere valutati dal giudice che decide in merito all’impugnazione del provvedimento di esclusione. Se quindi è assolutamente inconferente la censura di apparenza della motivazione l’impugnazione risulta inammissibile anche perchè si risolve in una richiesta di riedizione del giudizio di merito circa l’interpretazione delle clausole statutarie e la gravità dell’inadempimento.

Anche il ricorso incidentale condizionato è inammissibile dato che la parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 cod. proc. civ., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel giudizio di rinvio (cfr. fra le molte, Cass. civ. sez. 3^, n. 12728 del 25 maggio 2010, Cass. sez lavoro n. 5970 del 14 marzo 2011, Cass. civ. S.V. n.14382 dell’8 ottobre 2002).

I due ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese del giudizio di cassazione interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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