Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18843 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29999-2017 proposto da:

B.S. COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIBERIANA 17, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA VITA

LUCREZIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI LEGINIO FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6411/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la s.p.a. B.S. Costruzioni s.p.a. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello da essa proposto nei confronti del Comune di Latina (nella specie la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 7.5.2012 mentre l’atto di gravame era stato notificato 1″8.7.2013 e quindi oltre il termine annuale in allora vigente scaduto il 23.6.2013) e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. in quanto l’iniziale notifica del predetto atto di gravame, tentata in data 20.6.2013 nei confronti del difensore del Comune presso l’Avvocatura municipale, non era andata a buon fine, poichè questa aveva trasferito altrove la propria sede, sicchè, restituito l’atto con notifica negativa, il medesimo era stato nuovamente e regolarmente notificato l’8.7.2013 nel rispetto del termine all’uopo indicato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 14594/2016, viceversa disatteso dal decidente, che aveva dichiarato inammissibile l’appello “incurante del deposito dell’originale, tempestivamente notificato il 20 giugno 2013”; 2) della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. risultando l’impugnata decisione “frutto di acritica e surrettizia adesione all’eccezione di tardività dell’appello … e del tutto carente di doverosa disamina degli atti acclusi al fascicolo dell’appellante”.

Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è doppiamente inammissibile, posto che, da un lato, esso introduce nel giudizio una questione nuova, non constando nè dal ricorso, nè tantomeno dalla sentenza,che il tema della primitiva notifica non andata a buon fine, ancorchè effettuata nel termine dell’art. 327 c.p.c., abbia formato oggetto del confronto processuale, onde vale rammentare riguardo ad esso che non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni “non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito” (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione “ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte” (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787); dall’altro, esso difetta di autosufficienza dal momento che, oltre a non indicarsi dove e quando la predetta questione sia stata sottoposta al vaglio del giudice di merito, la sua odierna sollevazione è manifestamente lacunosa, limitandosi, l’illustrazione del motivo, a riferire le circostanze relative alla detta notificazione in modo del tutto generico e, segnatamente, astenendosi dal riportare o riprodurre nei suoi esatti termini le modalità e gli esiti dell’ordinata prima notificazione, in tal modo perciò precludendo a questa Corte “di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675).

3. E tutto ciò non senza incidentalmente dire che si avrebbe in ogni caso ragione di dubitare della fondatezza del motivo giacchè, come ricorda da ultimo lo stesso arresto delle SS.UU. richiamato dal ricorrente – allorchè ribadisce il principio che “nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento” – va osservato che la scusabilità dell’errore, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine, può profittare solo al notificante nei confronti del notificando domiciliatario e non all’inverso, onde non sarebbe, nella specie, scusabile l’errore dell’odierno ricorrente essendo lui, qui, il domiciliatario ed essendo perciò lui tenuto ad accertarsi, secondo i comuni canoni della diligenza professionale, prima di avviare il procedimento notificatorio, dell’esattezza del domicilio del procuratore avversario che svolga le proprie funzioni nello stesso circondario del giudice che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare.

4. Parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo di ricorso, declinando esso sotto forma di un preteso errore di diritto non meglio specificato, peraltro, nel richiamarsi all’ampio ventaglio di violazioni ipotizzabili con riferimento all’art. 112 c.p.c., una mera critica motivazionale ed urtando perciò contro la preclusione discendente dal principio che, per la tassatività dei motivi di ricorso e per la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione, non può prospettarsi in guisa di errore di diritto un vizio motivazionale (Cass., Sez. V, 18/11/2011, n. 24253).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza.

7. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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