Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18843 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 11/09/2020), n.18843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23308-2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ALIBERTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO EDOARDO MOLLICA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1046/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 1046/28/14 pubblicata il 20 febbraio 2014 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha confermato la sentenza n. 298/29/11 della Commissione Tributaria di Roma con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da S.A. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate, relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2006 e con il quale si recuperavano a tassazione costi indebitamente dedotti perchè relativi a tre fatture per un imponibile di Euro 150.152,00, emesse in favore dello S. dalla società Gricos s.r.l. per operazioni inesistenti, non avendo tale società alcuna sede nè struttura idonea a fornire le prestazioni e ricevendo compensi in contanti, e si recuperava inoltre l’IRAP sull’intero reddito accertato avendo lo S. omesso la relativa dichiarazione. La Commissione tributaria Regionale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado riguardo alla fittizietà delle prestazioni offerte dalla società Gricos ed alla conseguente indeducibilità dei costi, considerando anche i pagamenti in contanti chiaro indice di connivenza da parte dello S. che, da parte sua, non aveva fornito alcuna dimostrazione delle prestazioni specialistiche di alto valore ricevute dalla Gricos. Quanto all’IRAP la Commissione Tributaria Regionale ha considerato l’alto ammontare dei compensi dichiarati e la consistente somma dichiarata a titolo di personale dipendente a conferma dell’organizzazione presupposto dell’imposta;

Che S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

Che l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che non sussisterebbero i presupposti per l’accertamento in questione non essendoli indizi precisi sull’inesistenza delle operazioni contestate, e si adduce, a sostegno, l’accertamento svolto in sede penale ove, essendo ammesse le prove testimoniali precluse nel processo tributario, si sarebbe raggiunta la prova dell’effettiva esistenza delle prestazioni svolte dalla società Gricos in favore dello S.. Il motivo è inammissibile in quanto è finalizzato ad una diversa valutazione degli elementi di fatto considerati dal giudice del merito che ha dato congrua e logica motivazione della sua decisione, peraltro conforme a quella del giudice di primo grado, considerando i pagamenti in contanti a riprova della connivenza dello S. nella irregolare attività della Gricos, la mancata prova da parte del contribuente, delle effettive prestazioni svolte in suo favore dalla stessa Gricos e, quanto, all’IRAP, l’ingente somma dichiarata sia a titolo di compensi sia titolo di costo dei dipendenti. La motivazione appare, dunque logica e compiuta e resiste ad ogni censura di legittimità, nè è possibile, in questa sede, introdurre nuovi elementi di fatto quali prove testimoniali acquisite in altro procedimento. Riguardo alle risultanze del procedimento penale richiamato dal ricorrente va considerato che nel contenzioso tributario – in cui non opera automaticamente l’efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell’art. 654 c.p.p., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e sono liberamente valutabili dal giudice tributario;

Che con il secondo motivo si assume violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1,2 e 3 in relazione all’IRAP, deducendosi la mancanza di organizzazione nell’attività del contribuente e la conseguente mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta. Anche tale motivo è inammissibile. Per quanto detto a proposito del motivo precedente, il giudice del merito ha considerato e valutato le circostanze attestanti l’organizzazione dell’attività professionale dello S., ed è inammissibile ogni rivalutazione di tale valutazione in sede di legittimità, come inammissibile è l’introduzione di altri elementi di valutazione quali un’altra attività svolta dallo stesso S. in qualità di direttore tecnico di una società.

Nulla si dispone sulle spese non avendo l’Agenzia delle Entrate parte vittoriosa svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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