Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18843 del 07/08/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 18843 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO
Data pubblicazione: 07/08/2013
SENTENZA
sul ricorso 18812-2008 proposto da:
POSTE
ITALIANE
legale
S.P.A.
rappresentante
domiciliata
in ROMA,
dell’avvocato
PESSI
97103880585,
pro
in
tempore,
VIA PO 25/B,
ROBERTO,
che
persona
elettivamente
presso
la
del
lo studio
rappresenta
e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
..
2014
•
contro
c. F.
BASTIANONI
PIAZZA
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SARA
TARQUINIA
MARIA LUISA)
J
elettivamente domiciliata
5/D, (STUDIO
AVVOCATO
in
FALLA
ROMA,
TRELLA
presso lo studio degli avvocati RIOMMI
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MAURIZIO
e
MICHELI
CARLO
che
la
rappresentano
e
difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2008 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 11/03/2008 R.G.N. 344/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
06/06/2013
dal
Presidente
e
Relatore
Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO;
udito
il
Generale
P.M.
Dott.
in
persona
GIANFRANCO
del
Sostituto
SERVELLO
che
Procuratore
ha
concluso
per il rigetto del ricorso.
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Svolgimento del processo
Con sentenza depositata 1’11 marzo 2008 la Corte d’appello dì
Perugia ha rigettato l’impugnazione dì Poste Italiane s.p.a. avverso la
decisione di primo grado, che nella controversia promossa nei suoi confronti
da Sara Bastianoni, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al
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contratto di lavoro intercorso con costei per il periodo dal l o marzo al 30
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maggio 2000 e, affermata la conversione del rapporto in quello a tempo
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indeterminato, aveva condannato la società a versare alla lavoratrice le
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retribuzioni maturate a far data dal6 novembre 2003.
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Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso
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con tre motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria.
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Il Collegio ha autorizzato la motivazione della sentenza m forma
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semplificata.
Motivi della decisione
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La sentenza impugnata, dopo avere accertato che il contratto di
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lavoro in questione, relativo al periodo dal l o marzo al 30 maggio 2000, era
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stato stipulato ai sensi dell’art. 8 ccnl 26 novembre 1994 e successivi
accordi integrativi, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale
condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione
della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di
nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio
Poste Italiane c. Bastianoni
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sul territorio delle risorse umane, ha ritenuto l’illegittimità del termine, in
quanto il contratto era stato concluso dopo il 30 aprile 1998.
Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso Poste Italiane censura la
sentenza impugnata per non essersi pronunciata sull’eccepita risoluzione
del contratto per mutuo consenso, omettendo di considerare l’inerzia
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mantenuta dal lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine nonché
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la circostanza che questi si era ricevuto il trattamento di fine rapporto, e la
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possibilità che lo stesso avesse continuato a lavorare con altri datori di
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lavoro.
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Il motivo è inammissibile. Si tratta infatti di questione che non risulta
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trattata dalla sentenza impugnata e che per la sua soluzione implica
accertamenti di fatti non compiuti dal giudice di merito perché non
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richiesti. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha più volte
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sottolineato che in tali ipotesi il ricorrente che proponga una siffatta
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questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione
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di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta
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deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare
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in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla
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Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione
prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le tante Cass. 28
luglio 2008 n. 20518).
Qui Poste Italiane, dopo aver affermato che la risoluzione per mutuo
consenso non costituisce eccezione in senso proprio, ma rappresenta un
fatto estintivo che può essere accertato anche d’ufficio, ha addebitato alla
Poste Italiane c. Bastianoni
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Corte distrettuale di non essersi pronunciata sul punto “nonostante tale
elemento sia stato tempestivamente sollevato da (quella) difesa”.
Così argomentando la ricorrente non ha però adempiuto all’onere,
che ad essa faceva carico, di puntualìzzare in quale atto del giudizio aveva
sollevato la questione.
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Il secondo motivo, nel denunciare
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violazione e falsa applicazione
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degli artt. 1362, 1363 e ss., nonché vizi di motivazione, censura la sentenza
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impugnata nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto di
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interpretare gli accordi successivi
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a quello integrativo del 25 settembre
1997 nel senso dell’apposizione di un termine di validità ed efficacia
temporale fmo al 30 aprile 1998, senza considerare i principi che regolano il
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rapporto tra legge e contratto collettivo, così come delineato dall’art. 23 della
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legge 28 febbraio 1987 n. 56.
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Il motivo è infondato. Vanno qui richiamate le argomentazioni svolte
in numerose altre decisioni intervenute in materia di assunzione a tempo
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determinato di dipendenti postali e con riferimento al sistema vigente
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anteriormente al ccnl del 200 l ed al D.Lgs. 6 settembre 200 l n. 368,
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proprio per l’ipotesi di contratto a termine innanzi trascritta, individuata
dalla parti collettive con l’accordo 25 settembre 1997 ad integrazione
dell’art. 8 del citato contratto collettivo del 1994.
Al riguardo, sulla scia di Cass. sez. unite 2 marzo 2006 n. 4588, è
stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23
legge 28 febbraio 1987 n. 56, del potere di definire nuove ipotesi di
assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla legge 18 aprile 1962 n.
Poste Italiane c. Bastianoni
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230, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto
delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per
i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della
predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine
rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto,
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dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti
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ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o
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soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali
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all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a
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tempo determinato (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063 ed altre precedenti).
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“Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
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vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
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dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina
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generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra
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le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).
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In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
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stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del
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contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola
di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383,
Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato
e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre
Poste Italiane c. Bastianoni
1997,
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integrativo dell’art. 8 del ccnl. 26 novembre 1994, e con il successivo
accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria,
relativa
alla
trasformazione
giuridica
dell’ente
ed
alla
conseguente
ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in
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corso di attuazione, fmo alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve
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escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile
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1998, per carenza del presupposto normativa derogatorio, con la ulteriore
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conseguenza
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della
trasformazione
degli
stessi
contratti
a
tempo
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indeterminato, in forza della legge 18 aprile 1962, n. 230, art. l” (v., fra le
altre, Cass. l ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450;
Cass. 4 agosto 2008 n. 21062).
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L’ultimo motivo (che è il terzo e non il quinto come erroneamente
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indicato in ricorso, mancano infatti un terzo e un quarto mezzo di
annullamento) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1217,
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2697 cod. civ. e critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione
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di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate senza tenere conto
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della mancanza di qualsiasi prova del danno, senza avere svolto alcuna
verifica in ordine alla data della costituzione in mora, e senza avere
considerato l’eccezione dell’aliunde perceptum sollevata dalla società,
ancorché genericamente.
A conclusione dell’esposizione del motivo è enunciato il seguente
quesito di diritto: Dica la Corte se in caso di domanda di risarcimento danni
da “scioglimento del rapporto di lavoro fondato su clausola risolutiva
Poste Italiane c. Bastianoni
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contrattuale nulla”, rimane a carico dello stesso lavoratore, in qualità di
attore, l’onere di allegare e di provare il danno da farsi equivalere alle
retribuzioni perdute- detratto l’aliunde perceptum- a causa della mancata
esecuzione delle prestazioni lavorative, ma presuppone che queste siano state
offerte dal lavoratore e che il datore di lavoro le abbia illegittimamente
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rifiutate.
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Il motivo è inammissibile per l’inadeguatezza del quesito di diritto,
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assolutamente generico e non pertinente rispetto alla fattispecie: esso si
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risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia,
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senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
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accertamento operato dai giudici di merito.
L’inammissibilità del motivo concernente le conseguenze economiche
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derivanti dalla illegittimità della clausola di apposizione del termine,
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preclude l’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dall’art. 32,
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della legge 4 novembre 2010 n. 183.
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In proposito, come questa Corte ha più volte affermato, in v1a di
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principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio
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di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia
retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto
di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il
cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio
2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).
Poste Italiane c. Bastianoni
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In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che
investe,
anche
indirettamente,
il
tema
coinvolto
dalla
disciplina
sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la
disciplina sua propria (v. fra le altre
Cass. 4 gennaio 2011 n. 80),
condizione che qui non sussiste.
Il ricorso va dunque rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, la società Poste
Italiane è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei
confronti del resistente, che liquidate come in dispositivo sono attribuite
direttamente all’avv. Maurizio Riommi, per dichiarata anticipazione.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in
favore della resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali e in euro
50,00 (cinquantafOO) per esborsi, oltre accessori di legge, da attribuirsi
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direttamente all’avv. Maurizio Riommi, per dichiarata anticipazione.
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Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del6 giugno 2013.
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Poste Italiane c. Bastianoni
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