Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18842 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18842

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20694-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 536/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/04/2011 R.G.N. 53/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato VINCENZO DEL DUCA per delega verbale Avvocato

ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 28.4.2011, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto il diritto di G.A. a percepire la pensione di vecchiaia sulla scorta della contribuzione figurativa maturata successivamente alla data in cui ella, già titolare di assegno ordinario di invalidità, aveva optato, L. n. 407 del 1990, art. 5 per il trattamento economico più favorevole dell’assegno mensile di assistenza.

Contro tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo, illustrato con memoria. G.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, D.M. n. 553 del 1992, art. 5 e L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, per avere la Corte di merito ritenuto che l’opzione per l’assegno mensile di assistenza, in luogo dell’assegno ordinario di invalidità, non facesse venir meno la possibilità per l’assicurata di avvalersi della contribuzione figurativa prevista per tale ultima provvidenza anche per il periodo successivo all’opzione in favore dell’altra più favorevole.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha da tempo posto il principio secondo cui la disposizione prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, secondo la quale i periodi di godimento dell’assegno ordinario d’invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ha carattere eccezionale e non può essere applicata al diverso caso in cui l’assicurato abbia fruito della pensione d’invalidità già prevista dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10 ostandovi la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione d’invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva e il carattere eccezionale delle previsioni che, nell’ordinamento previdenziale, attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi (Cass. nn. 3855 e 29015 del 2011, il cui dictum è stato ribadito da Cass. nn. 1490 e 14028 del 2015). E del tutto analogamente questa Corte ha statuito allorchè, in tema di divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al D.L. n. 148 del 1993, art. 6,comma 7, (conv. con L. n. 236 del 1993), ha chiarito che, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, rinunziando ad usufruire all’indennità di disoccupazione a cui aveva diritto nello stesso periodo, la contribuzione figurativa maturata assume rilievo ai soli fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e non anche per la pensione di anzianità, collegandosi quest’ultima solo al trattamento di disoccupazione (Cass. n. 11807 del 2011).

Trattasi, a parere del Collegio, di principi affatto rilevanti per soluzione del caso di specie, dal momento che, per loro tramite, viene per un verso acclarata la natura eccezionale delle disposizioni che prevedono una qualche forma di contribuzione figurativa, ossia una contribuzione svincolata dall’effettiva prestazione di un’attività lavorativa, le quali non sono dunque suscettibili di applicazione analogica, e, per altro verso, il principio secondo cui il regime giuridico proprio di una data prestazione previdenziale e/o assistenziale va desunto esclusivamente dalla disciplina di riferimento, non essendo data all’interprete la possibilità di interpolarlo mediante il ricorso ad istituti propri di prestazioni differenti. Di talchè, con riguardo al caso di specie, non prevedendo la disciplina dell’assegno mensile di assistenza alcuna contribuzione figurativa per il periodo in cui il beneficiario è ammesso al suo godimento, nessun diritto in tal senso poteva essere riconosciuto all’odierna controricorrente in epoca successiva al momento in cui ella, già titolare dell’assegno ordinario di invalidità, aveva optato per il più favorevole trattamento assistenziale.

Contrari argomenti, invero, non possono desumersi dalle sentenze che questa stessa Corte ha reso proprio in tema di incumulabilità tra prestazioni di invalidità civile e pensioni dirette di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1: il principio secondo cui le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3, cit., non comportano la non riconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di fruirne in cumulo con le prestazioni, è stato affermato nell’ottica di consentire all’interessato la possibilità di chiedere giudizialmente l’accertamento della titolarità dei due diversi diritti, che è il presupposto per l’esercizio dell’opzione, senza che gli si potesse opporre a mò di preclusione l’avvenuto riconoscimento di uno di essi (così, da ult., Cass. n. 4868 del 2016; nello stesso senso, Cass. nn. 3240 del 2011, 5407 del 2010, 10381 e 14820 del 2001).

In questo senso, anzi, va senz’altro ribadito che la legge concede all’interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza e assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole (così, espressamente, Cass. n. 10381 del 2001, cit.): ma ciò equivale semplicemente a dire che, una volta scelto il trattamento economico più favorevole, il relativo regime giuridico resta univocamente fissato dal legislatore, avuto riguardo alla prestazione prescelta, derivandone per l’altra una situazione analoga alla non erogabilità in concreto già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte ad es. in tema di pensione di inabilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (si veda, tra le tante, Cass. n. 14760 del 1999, richiamata proprio da Cass. n. 10381 del 2001, cit.).

Segue da quanto sopra che, non essendosi la Corte di merito attenuta al principio di diritto dianzi esposto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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