Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18842 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18842 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BELLINI UBALDO

ORDINANZA
sul ricorso 24822-2014 proposto da:
BARTOLI IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CLAUDIA

CARDENA’ ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’Avvocato Gianluca Caporossi in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
268/A;
– ricorrente contro
COMUNE di ANCONA, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANNI FRATICELLI ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Federico
Canalini in ROMA, VIA COLLAZIA 2/F
controricorrente –

L\ ut < i AR avverso la sentenza n. 1164/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata 11 19/08/2013; 1 Data pubblicazione: 16/07/2018 letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI. Con ricorso depositato in data 9.5.2008 la BARTOLI IMPIANTI s.r.l. impugnava avanti al Giudice di Pace di Ancona il verbale di contestazione n. 213680 del 10.3.2008, elevato dalla Polizia Municipale di Ancona per violazione dell'art. 21, commi 2 e 4 del Codice della Strada. La società ricorrente deduceva che nei mesi di gennaio e febbraio 2008, al termine di lavori di scavo effettuati presso un condominio sito in Ancona, in Piazza U. Bassi n. 37, che avevano interessato anche parte del suolo pubblico e il viale alberato, aveva proceduto al ripristino dello stato dei luoghi mediante riempimento degli scavi con materiale inerte stabilizzato regolarmente compattato, con unica eccezione nel tratto relativo a un'aiuola posta a lato del suddetto viale in cui, stante l'impossibilità di sostituire il terreno naturale con quello ghiaioso, era stato riposizionato terreno vegetale come in origine. Nei giorni seguenti il manto stradale non subiva avvallamenti. Solo a seguito di abbondanti precipitazioni, verificatesi in Ancona nel periodo immediatamente successivo ai lavori e che avevano provocato numerosi smottamenti in vari punti della città, il terreno vegetale dell'aiuola sopra citata subiva un abbassamento che comprometteva lo stabilizzato posto nello scavo per un tratto di 20-30 cm, determinando il danneggiamento di un'autovettura parcheggiata e l'intervento della Polizia Municipale di Ancona. FATTI DI CAUSA La Bartoli Impianti s.r.I., considerata l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti necessari, concludeva chiedendo l'annullamento del verbale di contestazione ritenuto illegittimo. Si costituiva il COMUNE di ANCONA, che chiedeva il rigetto del ricorso; e veniva espletata prova per testi. accoglieva il ricorso annullando il verbale e condannando il Comune di Ancona al pagamento delle spese di lite. Il Giudice di Pace riteneva che l'art. 21 del C. d. S. non poteva applicarsi al caso di specie in quanto il cantiere non era più aperto. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Comune di Ancona, che, oltre all'accoglimento dello stesso, chiedeva che venisse dichiarata la legittimità del verbale di contestazione con contestuale condanna della società appellata. Il Comune di Ancona asseriva, a sostegno dell'appello, che il Giudice aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c. e non aveva valutato le risultanze istruttorie. Si costituiva in giudizio la Bartoli Impianti s.r.I., che deduceva come il Giudice di prima istanza avesse ritenuto di accogliere il ricorso sulla base dell'avvenuta adozione da parte della ditta di tutti gli accorgimenti opportuni a garantire la sicurezza della circolazione, come prescritto dal Codice della Strada, nonché sulla base del fatto che al momento della contravvenzione non risultasse aperto alcun cantiere. L'appellata chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello con condanna del Comune di Ancona al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con sentenza n. 1031/09, del 2.11.2009, il Giudice di Pace Con sentenza n. 1164/13, depositata in data 19.8.2013, il Tribunale di Ancona accoglieva l'appello e, respinta l'opposizione, confermava la sanzione impugnata, affermando che il Comune aveva provato che la ditta si era tenuta responsabile per due anni dopo la chiusura del cantiere e che era suo onere, in caso di temporaneamente il sito. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la Bartoli Impianti s.r.I., in persona del legale rappresentante ing. Lorenzo Bartoli, il quale si è costituito anche in proprio, in base a quattro motivi, cui ha resistito il Comune di Ancona con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3): violazione del principio chiesto-pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.». Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Ancona - pur premettendo che «la opposizione a sanzione amministrativa investe il Giudice di tutti gli aspetti della legittimità della sanzione stessa» - abbia erroneamente ritenuto che l'inapplicabilità delle norme poste a base dell'impugnato verbale di contestazione, a cagione del fatto che, nella specie, il cantiere non era più aperto (affermata dal giudice di pace a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione), in realtà non fosse il motivo di opposizione proposto dall'ing. Bartoli e dalla Bartoli Impianti; per cui (ha soggiunto il Tribunale) bene avrebbe dedotto l'appellante che nel caso di specie sussistesse una non 4 e forti piogge, di avvertire il Comune della necessità di chiudere corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sentenza impugnata, pag. 2). 1.2. - Il motivo è fondato. 1.3. - La sentenza impugnata (pag. 1) espone che, in data 10.3.2008, a seguito del danneggiamento di un'autovettura eseguiti dalla società ricorrente, la polizia municipale di Ancona aveva redatto il verbale oggetto di impugnazione, con il quale aveva contestato al legale rappresentante della società medesima la violazione dell'art. 21, commi 2 e 4, del Codice della strada, in quanto «si accertava che i lavori di scavo, regolarmente autorizzati, effettuati su aree destinate alla circolazione dei veicoli, venivano eseguiti senza dare i dovuti accorgimenti di sicurezza della circolazione» (cfr. l'identico contenuto del verbale, trascritto a pagg. 2 e 3 del controricorso, in cui si altresì «si precisa che, a causa dell'intensa pioggia verificatasi nei giorni precedenti, lo scavo subiva un abbassamento di circa 10-15 cm rispetto al piano della carreggiata e la ghiaia veniva cosparsa sulla sede stradale nell'area limitrofa allo scavo. E' imposto l'obbligo di ripristino, a spese dell'autore della trasgressione, dell'opera realizzata»). I commi 2 e 4 dell'art. 21 C.d.S., di cui si contesta la violazione dispongono che «Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli» (comma 2); e che «Chiunque viola parcheggiata su un tratto di strada interessata dagli scavi le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma [all'epoca stabilita] da euro 742 a euro 2970» (comma 4). 1.4. - Ciò premesso, si rileva che costituisce principio interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005). L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. n. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008). E ciò, salvo quando «col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è 6 consolidato quello secondo cui, nell'esercizio del potere di investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, del 2012). Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. sez. un. n. 9147 del 2009). 1.5. - Nel caso di specie, se da un lato, va escluso che il Giudice di Pace abbia introdotto un tema di indagine autonomo rispetto a quello prospettato dalla società ricorrente, giacché il tema relativo alla effettuazione a regola d'arte dei lavori de quibus e della riconducibilità dell'evento a un fatto naturale, intervenuto successivamente al compimento dei lavori (circostanze queste esplicitamente dedotte dai ricorrenti a sostegno della proposta opposizione), presuppone logicamente e non implausibilmente che al momento dei fatti fosse intervenuta la chiusura del cantiere. Sicché non vale attribuire al giudice di primo grado la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 7 n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)» (Cass. sez. un. n. 8077 Dall'altro lato, va ritenuto che (non solo in riferimento alla affermazione del Tribunale in ordine alla ritenuta fondatezza della contestazione dell'appellante circa la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nella decisione di primo gardo) sia stato proprio il giudice d'appello ad ampliare indebitamente il deducendo come il Comune «avesse dimostrato che la ditta si era tenuta responsabile spontaneamente per due anni dopo la chiusura del cantiere». In tal modo, il giudice d'appello ha supportato la propria decisione supponendo l'esistenza di un rapporto tra la garanzia per i lavori ed il petitum e la causa petendi azionati nell'opposizione, estraneo alla specifica contestazione della violazione del C.d.S. attribuita all'opponente. 2. - Con il terzo motivo, da esaminarsi prima del secondo (per pregiudizialità logico-giuridica), i ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3): violazione art. 21, comma 2 del Codice della Strada», in quanto il Giudice di appello ha ritenuto applicabile, alla fattispecie, la norma di cui all'art. 21 comma 2 del C.d.S., considerandola operativa (suo dire) anche dopo la conclusione dei lavori, soltanto perché la società aveva spontaneamente garantito la corretta esecuzione dei lavori rimanendo obbligata, nei confronti del Comune, per due anni dalla conclusione dei medesimi. 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - L'assunto del giudice di appello è errato e viola l'art. 21, comma 2, del C.d.S.: infatti, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, la condotta sanzionata da tale norma non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza 8 thema decidendum, di essa viene a cessare con la conclusione dell'opera (Cass. n. 8665 del 2006, secondo cui, appunto, «La condotta sanzionata dall'art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza dì esso viene a cessare con la conclusione dell'opera»). Orbene, se è vero che tale principio è da questa Corte riferito (in quella specie) alla condotta di cui al comma 1 del citato art. 21 C.d.S., è del pari fuori dubbio che esso valga indiscutibilmente anche rispetto agli obblighi previsti dal successivo comma 2, giacché entrambe le norme sono legate dalla medesima ratio, diretta a salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale durante l'esecuzione di lavori ovvero il deposito materiali sulle aree destinate al transito o alla sosta di veicoli e di pedoni. La condotta sanzionata dal C.d.S. ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 21 prescinde, dunque, da eventuali obblighi di carattere privatistico che dovessero intercorrere tra esecutore dei lavori e pubblica amministrazione. Di conseguenza, il Giudice di appello ha male interpretato la norma, ritenendo che la condotta possa essere integrata, anziché dall'esecuzione di lavori sulla rete stradale durante l'apertura di un cantiere, dall'assunzione di un obbligo di garanzia nei confronti della PA, dopo la conclusione dell'opera. 3. - I motivi primo e terzo devono, pertanto, essere accolti, con assorbimento del secondo motivo - con il quale i 9 dell'opera, con conquente mantenimento sulla strada e sulle ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3). violazione art. 345 c.p.c.», in quanto la sentenza impugnata fonda la decisione di accoglimento dell'appello su una prova costituita prodotta dal Comune solo in grado di appello, secondo cui la ditta si era tenuta responsabile - con il quale i ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3): violazione art. 96 c.p.c. e norme sulla legittimazione passiva in ordine alla condanna alle spese di lite», contestando la condanna alle spese di Lorenzo Bartoli, in quanto il medesimo non sarebbe mai stato parte in proprio del giudizio di merito. La sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Ancona, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, con assorbimento del secondo e del quarto. Cassa e rinvia al Tribunale di Ancona, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2018. per due anni dopo la chiusura del cantiere - e del quarto motivo

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