Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18842 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 15/09/2011), n.18842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.S., F.A., elettivamente

domiciliati in Roma piazzale Clodio 32, presso lo studio dell’avv.to

Ciabattini Lidia, che li rappresenta e difende, unitamente all’avv.to

NEBBIA Giuseppe per procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

ASPRA FINANCE, società appartenente al gruppo bancario UNICREDIT, e

per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. quale mandataria,

per procura atto notaio Sormani di Milano del 26 maggio 2008,

rappresentata e difesa dall’avv.to Testa Filippo e con lui

elettivamente domiciliata in Roma, via Torri in Sabina 9, presso lo

studio dell’avv.to Enrico D’Amico, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/07 della Corte di Appello di Campobasso,

sezione civile, emessa il 24 ottobre 2007, depositata il 29 novembre

2007, R.G. n. 406/203;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 25 febbraio

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Filippo Testa per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G. che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti gli altri, o, in subordine, per la rimessione

alle SS. UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Popolare del Molise otteneva decreto ingiuntivo per L. 277.000.000 nei confronti della società MIDA e dei suoi fideiussori, fra cui i coniugi D.S.S. e F.A. nella qualità di soci fideiussori di MIDA s.r.l..

Proponevano opposizione al decreto i coniugi D.S. deducendo la avvenuta cessione delle quote della società MIDA in loro possesso in favore di altri soci i quali avevano prestato fideiussione al loro posto con riconoscimento da parte degli istituti di credito dell’avvenuta liberazione.

Il Tribunale di Campobasso confermava il decreto ingiuntivo a favore di ROLO Banca, incorporante della Banca del Molise.

Veniva proposto appello nei confronti di ROLO Banca e di Unicredit Banca s.p.a. (già Credito Italiano). Si costituiva Unicredit Banca s.p.a. eccependo l’estinzione di ROLO Banca a seguito di fusione per incorporazione con Unicredito Italiano s.p.a. nei cui confronti la Corte di appello disponeva l’integrazione del contraddittorio.

La Corte di appello di Campobasso ha quindi dichiarato inammissibile l’appello per mancato rispetto del termine di notifica ex artt. 331 e 163 bis c.p.c..

Ricorrono per cassazione D.S.S. e A. F. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso, e memoria ex art. 378 c.p.c., Aspra Finance s.p.a. e per essa la mandataria Unicredit Credit Management Bank s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 163 bis e 164 c.p.c.. I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se, in tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest’ultimo non comporta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, attesa la tassatività delle cause di decadenza dall’impugnazione, l’espressione letterale della norma e la diversità delle funzioni assolte da detto termine rispetto a quello dell’art. 163 bis c.p.c., il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all’osservanza dell’ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. Ritengono i ricorrenti che l’onere di integrazione del contraddittorio è soddisfatto con la citazione della società incorporata. I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se, qualora prima della data di proposizione dell’appello la società originariamente parte in causa sia incorporata da altra società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a conoscenza della controparte, l’appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alle ragioni dell’adesione all’indirizzo giurisprudenziale avversato dai ricorrenti e quanto alla apodittica affermazione per cui il giudice avrebbe fissato implicitamente indirettamente il termine per l’integrazione del contraddittorio.

Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7532 del 30 marzo 2006 e Cass. civ. n. 2653 del 26 marzo 1997) che il Collegio ritiene di seguire e che afferma come la mancata evocazione, nelle cause inscindibili, del litisconsorte, per l’udienza a tal fine fissata, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2 se il giudice non abbia anche assegnato un termine entro il quale eseguire la notificazione, a nulla rilevando che tra le due udienze sia intercorso un intervallo di tempo in concreto sufficiente a consentire la concessione di un termine conforme alle previsioni di cui all’art. 163 bis c.p.c. Le due citate disposizioni assolvono a finalità diverse, l’una, quella dell’art. 163 bis c.p.c., prevedendo un termine dilatorio diretto ad assicurare le garanzie difensive al convenuto, l’altra, quella dell’art. 331 c.p.c., assolvente a fini essenzialmente sollecitatori, diretti a stimolare le parti alla integrazione del contraddittorio e ricollegando l’inammissibilità all’inerzia delle stesse, ove inottemperanti all’ordine del giudice.

Come è stato già affermato dalla pronuncia n. 7532/2006 la preferibilità di tale indirizzo deriva dalla maggiore aderenza al dettato normativo, che impone non solo la fissazione di una successiva udienza, ove necessario, ma anche e soprattutto quella di un termine nel quale la notificazione deve, essere fatta, espressamente correlando la comminatoria dell’inammissibilità alla circostanza che nessuna delle parti abbia provveduto all’integrazione nel termine fissato. La gravità della sanzione processuale comminata esige, in virtù del principio generale di tassatività delle cause d’inammissibilità, la puntuale verificazione, agli effetti della relativa irrogazione, dei presupposti richiesti dalla norma, tra i quali essenziale è quello della precisa indicazione da parte del giudice di un adeguato termine entro il quale provvedere all’adempimento; tale elemento, indispensabile della fattispecie, non può essere lasciato all’iniziativa delle parti, nè desumersi, per mancanza di alcun richiamo al riguardo, dall’art. 163 bis c.p.c., la cui disciplina è dettata a fini processuali diversi.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei successivi. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Campobasso che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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