Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18842 del 12/07/2019
Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 23158 – 2018 r.g. proposto da:
D.M. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Paola
Urbinati, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n.
51, presso lo studio dell’Avvocato Valerio Santagata;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante
pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello Bologna, depositata in
data 23.3.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di M.D., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza emessa in data 26.7.2017 dal Tribunale di Bologna (con la quale era stata accolta la domanda del richiedente limitatamente alla protezione umanitaria, essendo state respinte le ulteriori domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria) – ha accolto l’appello, rigettando, dunque, anche la domanda di protezione umanitaria avanzata dal richiedente.
La corte del merito ha ritenuto che la vicenda personale raccontata dal richiedente (collegata alla denuncia di maltrattamenti subiti dalla matrigna) si risolvesse in una mera questione privata, che non evidenziava alcun profilo di vulnerabilità personale del richiedente, il quale, peraltro, si dimostrava essere una persona sana nel pieno delle proprie capacità fisiche e lavorative.
2. La sentenza, pubblicata il 23.3.2018, è stata impugnata da M.D. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. – si duole della contraddittorietà e della mera apparenza della motivazione impugnata. Osserva la parte ricorrente come la motivazione impugnata si presenti intrinsecamente contraddittoria laddove, da un lato, aveva argomentato che la vicenda personale non riguardava in alcun modo la situazione politica del paese di provenienza e, dall’altro, aveva ritenuto credibile il richiedente anche nella parte in cui quest’ultimo aveva evidenziato l’inerzia della polizia senegalese innanzi ad una espressa denuncia per maltrattamenti su minore, che invece evidenziava una grave violazione dei diritti fondamentali da parte dell’ordinamento giuridico.
2. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo relativamente ai profili dedotti in giudizio dell’integrazione sociale del richiedente e delle condizioni di salute di quest’ultimo come elementi idonei a giustificare la condizione di vulnerabilità del ricorrente e la fondatezza del suo diritto alla protezione umanitaria.
3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3, per la mancata considerazione della situazione del paese di origine per il riconoscimento della protezione umanitaria.
4. Occorre ricordare che, con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019, la Prima Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni:
a) se la disciplina contenuta nel D.L. n. 113 del 2018, nella parte in cui abolisce le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vecchio testo, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3) e le sostituisce con ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno in “casi speciali”, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L., relativi a fattispecie in cui, alla stessa data, la commissione territoriale non avesse ravvisato le ragioni umanitarie e avverso tale decisione fosse stata proposta azione davanti all’autorità giudiziaria;
b) se, risolta la prima questione nel senso di ritenere tuttora applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 i previgenti parametri normativi, debba essere confermato il principio affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, può essere riconosciuto anche al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, sulla base di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
Ne consegue che – in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019